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LEGGE 9 novembre 1999, n. 418

Disposizioni in materia di indennità dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato non parlamentari.

note: Entrata in vigore della legge: 16-11-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/05/2013)
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Testo in vigore dal: 20-7-2013
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  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1.  Ai  Ministri  e  ai  Sottosegretari  di  Stato  che  non  siano
parlamentari e' corrisposta, a decorrere dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, una indennita' pari a  quella  spettante
ai membri del Parlamento, ai sensi della legge 31  ottobre  1965,  n.
1261, al netto degli oneri previdenziali e  assistenziali.  ((PERIODO
SOPPRESSO DAL D.L. 21 MAGGIO 2013, N. 54 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
DALLA L. 18 LUGLIO 2013, N. 85)). 
  2. Il Ministro o il Sottosegretario di Stato opta per  l'indennita'
di cui al comma 1 o  per  il  trattamento  di  cui  all'articolo  47,
secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146.