stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 1999, n. 372

Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-11-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2005)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 10-11-1999
al: 6-5-2005
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 sulla prevenzione
e riduzione integrate dell'inquinamento;
  Vista  la  legge  24  aprile  1998,  n.  128, ed in particolare gli
articoli,  1 comma 3, 2 e 21, nonche' l'allegato B, recante la delega
al Governo per l'attuazione della direttiva 96/61/CE;
  Considerato  che  l'articolo 21 della legge 24 aprile 1998, n. 128,
prevede  la  delega  per  il recepimento della direttiva 96/61/CE con
esclusione  della disciplina relativa al rilascio dell'autorizzazione
per  la  realizzazione  dei nuovi impianti la cui regolamentazione e'
demandata  alla  normativa  emanata  in  recepimento  della direttiva
85/337/CEE come modificata dalla direttiva 97/11/CE;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante "Delega al Governo per
il  conferimento  di  funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per   la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per  la
semplificazione amministrativa";
  Visto   il   decreto   legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  sul
conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59;
  Vista  la  legge  8  luglio  1986, n. 349, recante "Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203,  di attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360
e   85/203   concernente  norme  in  materia  di  qualita'  dell'aria
relativamente  a  specifici  agenti  inquinanti,  e  di  inquinamento
prodotto dagli impianti industriali e suoi decreti attuativi;
  Visto  il  decreto  legislativo  5  febbraio  1997,  n. 22, recante
"Attuazione  delle  direttive  91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti  pericolosi  e  94/62/CE  sugli  imballaggi  e sui rifiuti di
imballaggio" e suoi decreti attuativi;
  Visto  il  decreto  legislativo  11  maggio  1999,  n. 152, recante
"Disposizioni   sulla   tutela   delle   acque   dall'inquinamento  e
recepimento  della  direttiva  91/271/CEE, concernente il trattamento
delle  acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla
protezione   delle  acque  dall'inquinamento  provocato  dai  nitrati
provenienti da fonti agricole";
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  legge  21  gennaio  1994,  n.  61, recante "Disposizioni
urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione
dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA)";
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1997, n.
335,  riguardante  il  regolamento  concernente  la  disciplina delle
modalita'  di organizzazione dell'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente in strutture operative;
  Visto   il   decreto   legislativo   24   febbraio   1997,  n.  39,
sull'attuazione della direttiva 90/313/CEE concernente la liberta' di
accesso alle informazioni in materia ambientale;
  Vista  la  legge  26  ottobre  1995,  n. 447, recante "Legge quadro
sull'inquinamento acustico";
  Vista  la  legge  25  gennaio  1994,  n.  70, recante "Norme per la
semplificazione  degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e
di  sicurezza  pubblica,  nonche'  per  l'attuazione  del  sistema di
ecogestione e di audit ambientale";
  Vista  la  direttiva  91/692/CEE concernente la standardizzazione e
razionalizzazione  delle  relazioni relative all'attuazione di talune
direttive concernenti l'ambiente;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 maggio 1999;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e la province autonome;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 1999;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  i  Ministri degli affari
esteri,  di  grazia  e  giustizia,  del  tesoro, del bilancio e della
programmazione    economica,    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato,  della  sanita',  delle  politiche  agricole  e del
Ministero per gli affari regionali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                          F i n a l i t a'

  1.  Il  presente  decreto  disciplina la prevenzione e la riduzione
integrate   dell'inquinamento  proveniente  dalle  attivita'  di  cui
all'allegato I; esso prevede misure intese ad evitare oppure, qualora
non  sia  possibile,  ridurre  le  emissioni delle suddette attivita'
nell'aria,  nell'acqua  e  nel  suolo, comprese le misure relative ai
rifiuti   e   per   conseguire   un  livello  elevato  di  protezione
dell'ambiente nel suo complesso.
  2.  Il  presente  decreto  disciplina  il rilascio, il rinnovo e il
riesame   dell'autorizzazione  integrata  ambientale  degli  impianti
esistenti, nonche' le modalita' di esercizio degli impianti medesimi.
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione  dei  decreti      del   Presidente   della
          Repubblica   e  sulle     pubblicazioni  ufficiali    della
          Repubblica   italiana, approvato con D.P.R.  28    dicembre
          1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni  di  legge    alle quali e' operato il rinvio.
          Restano invariati il  valore  e    l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
            -  Per  le  direttive  CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
           Nota al titolo:
            -  La direttiva   n. 96/61/CE e' pubblicata  in GUCE n. L
          257 del 10 ottobre 1996.
           Note alle premesse:
            -    L'art.  76    della  Costituzione    stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa non   puo' essere
          delegato al Governo  se non con determinazione di  principi
          e  criteri  direttivi e   soltanto per tempo limitato e per
          oggetti definiti.
            -   L'art.   87   della    Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al Presidente della   Repubblica il    potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge ed i regolamenti.
            -   La   legge   24   aprile   1998,  n.    128,    reca:
          "Disposizioni    per l'adempimento   di obblighi  derivanti
          dalla   appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee
          (legge    comunitaria  1995-1997)".  Se ne riporta il testo
          degli articoli 1, comma 3, 2 e 21:
            "3.   Gli  schemi    dei  decreti    legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese   nell'elenco di cui
          all'allegato B, a  seguito di deliberazione preliminare del
          Consiglio dei Ministri, sono trasmessi, entro il    termine
          di  cui  al comma 1, alla  Camera dei deputati  e al Senato
          della  Repubblica perche'   su   di   essi sia    espresso,
          entro  quaranta   giorni    dalla   data  di  trasmissione,
          il   parere   delle Commissioni competenti    per  materia;
          decorso  tale    termine,  i decreti sono emanati  anche in
          mancanza  di detto parere. Qualora  il termine previsto per
          il parere delle  commissioni scada nei  trenta  giorni  che
          precedono     la   scadenza    dei  termini    previsti  al
          comma  1   o successivamente, questi ultimi sono  prorogati
          di novanta giorni".
            "Art.   2   (Criteri   e   principi   direttivi  generali
          della   delega legislativa). -  1.    Salvi  gli  specifici
          principi    e  criteri  direttivi  stabiliti negli articoli
          seguenti ed in aggiunta  a quelli contenuti nelle direttive
          da   attuare, i decreti legislativi  di    cui  all'art.  1
          saranno  informati ai seguenti principi e criteri direttivi
          generali:
            a)   le    amministrazioni   direttamente     interessate
          provvederanno  all'attuazione  dei decreti  legislativi con
          le ordinarie  strutture amministrative;
            b) per evitare  disarmonie con le discipline vigenti  per
          i singoli settori interessati dalla normativa  da  attuare,
          saranno  introdotte  le occorrenti modifiche o integrazioni
          alle discipline stesse;
            c) salva l'applicazione delle  norme penati vigenti,  ove
          necessario  per assicurare l'osservanza delle  disposizioni
          contenute  nei  decreti  legislativi,  saranno     previste
          sanzioni amministrative e  penali, per le  infrazioni  alle
          disposizioni   dei   decreti   stessi. Le  sanzioni penali,
          nei  limiti,   rispettivamente,    dell'ammenda   fino    a
          lire  duecento  milioni  e  dell'arresto  fino  a tre anni,
          saranno previste, in via   alternativa o   congiunta,  solo
          nei    casi in   cui le   infrazioni ledano  o espongano  a
          pericolo  interessi generali  dell'ordinamento interno  del
          tipo  di   quelli tutelati   dagli articoli  34 e  35 della
          legge 24  novembre 1981, n.   689. In   tali  casi  saranno
          previste:  la pena   dell'ammenda  alternativa  all'arresto
          per   le   infrazioni    che  espongano    a    pericolo  a
          danneggino    l'interesse   protetto; la  pena dell'arresto
          congiunta    a quella   dell'ammenda per le  infrazioni che
          rechino un danno di    particolare  gravita'.  La  sanzione
          amministrativa  del pagamento di una somma non  inferiore a
          lire cinquantamila,  e  non  superiore  a    lire  duecento
          milioni    sara'  prevista per   le infrazioni che ledano o
          espongano a pericolo interessi diversi    da  quelli  sopra
          indicati.    Nell'ambito   dei   limiti   minimi e  massimi
          previsti,    le  sanzioni    sopra     indicate     saranno
          determinate    nella   loro   entita' tenendo  conto  della
          diversa  potenzialita'  lesiva  dell'interesse protetto che
          ciascuna infrazione   presenta in astratto,  di  specifiche
          qualita'   personali  del  colpevole, comprese  quelle  che
          impongono particolari doveri di  prevenzione,  controllo  o
          vigilanza,   nonche'   del  vantaggio  patrimoniale     che
          l'infrazione  puo' recare al   colpevole o alla  persona  o
          ente  nel  cui  interesse  egli  agisce.   In ogni caso, in
          deroga ai limiti sopra indicati,   per le  infrazioni  alle
          disposizioni dei   decreti  legislativi   saranno  previste
          sanzioni    penali      o amministrative identiche a quelle
          eventualmente gia' comminate dalle leggi  vigenti  per   le
          violazioni    che siano  omogenee  e  di  pari offensivita'
          rispetto alle infrazioni medesime;
            d)  eventuali spese  non contemplate  da   leggi  vigenti
          e  che    non  riguardino   l'attivita'   ordinaria   delle
          amministrazioni   statali   o regionali    potranno  essere
          previste  nei    soli limiti   occorrenti per l'adempimento
          degli obblighi   di   attuazione   delle direttive;    alla
          relativa    copertura, in   quanto non   sia possibile  far
          fronte   con  i  fondi  gia'  assegnati  alle    competenti
          amministrazioni,  si  provvedera' a norma  degli articoli 5
          e 21 della legge   16 aprile  1987,    n.  183,  osservando
          altresi'  il   disposto  dell'art. 11-ter,  comma 2,  della
          legge 5  agosto 1978, n. 468,  introdotto dall'art. 7 della
          legge 23 agosto 1988, n. 362, e successive modificazioni;
            e) all'attuazione di direttive  che modificano precedenti
          direttive gia' attuate  con legge o  decreto legislativo si
          provvedera',    se  la  modificazione     non      comporta
          ampliamento    della    materia   regolata, apportando   le
          corrispondenti   modifiche   alla legge   o   al    decreto
          legislativo di attuazione della direttiva modificata;
            f)   abolizione   dei  diritti    speciali  o  esclusivi,
          con  regime autorizzatorio a  favore di  terzi, in  tutti i


          casi    in  cui    il  loro  mantenimento  ostacoli      la
          prestazione,    in  regime di   concorrenza, di servizi che
          formano oggetto di  disciplina delle direttive per  la  cui
          attuazione e' stata  conferita la delega legislativa, o  di
          servizi a questi connessi;
            g)    i decreti  legislativi assicureranno  in ogni  caso
          che,  nelle materie trattate  dalle direttive  da  attuare,
          la  disciplina  disposta  sia  pienamente    conforme  alle
          prescrizioni delle  direttive medesime, tenuto anche  conto
          delle  eventuali modificazioni comunque intervenute fino al
          momento dell'esercizio della delega;
            h)  nelle  materie di competenza  delle regioni a statuto
          ordinario e speciale e  delle province  autonome di  Trento
          e  di    Bolzano  saranno  osservati l'art. 9 della legge 9
          marzo 1989, n. 86, e l'art. 6, primo comma, del decreto del
          Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.  616".
            "Art. 21 (Direttiva n. 96/61/CE    del  Consiglio,  sulla
          prevenzione   e   riduzione   dell'inquinamento).     -  1.
          L'attuazione della  direttiva n.   96/61/CE  del  Consiglio
          del  24  settembre  1996 sulla   prevenzione e la riduzione
          integrate dell'inquinamento per  quanto riguarda il rinnovo
          delle autorizzazioni per gli    impianti  esistenti  dovra'
          assicurare  il  riordino    e   la   semplificazione    dei
          procedimenti   concernenti   il rilascio    di      pareri,
          nullaosta      ed         autorizzazioni,      prevedendone
          l'integrazione    per  quanto    attiene    alla    materia
          ambientale,   ferma restando, per  quanto riguarda  i nuovi
          impianti  e per  le modifiche sostanziali,   l'applicazione
          della     normativa   interna  emanata  in attuazione delle
          direttive comunitarie in materia  di valutazione di impatto
          ambientale.
            2. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 31  del  decreto
          legislativo  5   febbraio 1997,  n.  22, sono  aggiunte, in
          fine,   le parole:   "Le  prescrizioni  tecniche  riportate


          all'art.    6,  comma  2, della direttiva n. 94/67/CE   del
          Consiglio  del 16 dicembre  1994 si   applicano anche  agli
          impianti    termici  produttivi    che  utilizzano per   la
          combustione comunque rifiuti pericolosi".
            - L'allegato B    della  succitata  legge  n.    128/1998
          riporta  l'elenco delle  direttive da  attuare con  decreto
          legislativo,   previo parere delle  competenti  commissioni
          parlamentari.
            -  La  direttiva n.  85/337/CEE e'  pubblicata in GUCE  L
          175  del 5 luglio 1985.
            - La  direttiva n.  97/11/CEE e'  pubblicata in GUCE    L
          073  del 14 marzo 1997.
            -  La   direttiva n. 80/779/CEE  e' pubblicata in  GUCE L
          229  del 30 agosto 1980.
            - La  direttiva n. 82/884/CEE  e' pubblicata in   GUCE  L
          378  del 31 dicembre 1982.
            -  La   direttiva n. 84/360/CEE  e' pubblicata in  GUCE L
          188  del 16 luglio 1984.
            - La  direttiva n. 85/203/CEE  e' pubblicata in   GUCE  L
          087  del 27 marzo 1985.
            -  La   direttiva n. 91/156/CEE  e' pubblicata in  GUCE L
          078  del 26 marzo 1991.
            - La  direttiva n. 91/689/CEE  e' pubblicata in   GUCE  L
          377  del 31 dicembre 1991.
            -  La   direttiva n.  94/62/CEE e'  pubblicata in GUCE  L
          365  del 31 dicembre 1994.
            - La  direttiva n. 91/271/CEE  e' pubblicata in   GUCE  L
          135  del 30 maggio 1991.
            -  La   direttiva n. 91/676/CEE  e' pubblicata in  GUCE L
          375  del 31 dicembre 1991.
            -  La  legge  23  agosto  1988, n. 400, reca: "Disciplina
          dell'attivita' di    Governo      e    ordinamento    della
          Presidenza   del  Consiglio  dei Ministri".
            -  La   direttiva n. 90/313/CEE  e' pubblicata in  GUCE L
          158  del 23 giugno 1990.
            - La  direttiva n. 91/692/CEE  e' pubblicata in   GUCE  L
          377  del 31 dicembre 1991.