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DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 1999, n. 364

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna recante integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1627, in materia di pesca e saline sul demanio marittimo e nel mare territoriale.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-11-1999
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Testo in vigore dal: 5-11-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la legge  costituzionale  26  febbraio 1948,  n.  3, che  ha
approvato lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 24 novembre 1965,
n. 1627;
  Vista   la   proposta   della   commissione   paritetica   prevista
dall'articolo 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 3, nonche' il parere del consiglio regionale della Sardegna;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 3 settembre 1999;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro per gli affari regionali,  di concerto con il Ministro delle
finanze;
                              E m a n a
il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. All'articolo  2 del decreto  del Presidente della  Repubblica 24
novembre 1965, n.  1627, sono aggiunte, in fine,  le seguenti parole:
"I canoni  relativi alle concessioni sono  determinati dalla regione,
tenendo conto delle modalita' delle  attivita' e della loro incidenza
sull'ambiente".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarle e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 15 settembre 1999
                               CIAMPI
                                   D'Alema,  Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Bellillo, Ministro per gli  affari
                                  regionali
                                   Visco, Ministro delle finanze
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto
          Avvertenza:
            Il   testo   delle  note     qui  pubblicato  e'  redatto
          dall'amministrazione competente per   materia,  ai    sensi
          dell'art.  10,    comma  3,    del  testo  unico      delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione   dei      decreti   del  Presidente  della
          Repubblica  e  sulle  pubblicazioni     ufficiali     della
          Repubblica  italiana,   approvato   con D.P.R.  28 dicembre
          1985, n.  1092, al  solo fine   di facilitare   la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge    alle  quali e' operato il
          rinvio.  Restano invariati il valore e   l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Nota al titolo:
            - Per quanto concerne il D.P.R. n. 1627/1965 cedasi nelle
          note alle pmesse.
           Note alle premesse:
            -    L'art.   87,   comma   quinto, della   Costituzione,
          conferisce  al Presidente  della  Repubblica il  potere  di
          promulgare leggi  e  di emanare i decreti aventi valore  di
          leggi e regolamenti.
            -    La   legge 26   febbraio   1948,   n.   3   (Statuto
          speciale  per   la Sardegna), e' stata    pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n.  58 del 9 marzo 1948.
            -  Il    D.P.R.  24  novembre  1965,    n. 1627 (Norme di
          attuazione dello statuto speciale   per  la  Sardegna    in
          materia    di  pesca e   saline nel demanio marittimo e nel
          mare territoriale),  e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 1966.
            -    L'art.  56,    primo  comma,    della citata   legge
          costituzionale  26 febbraio 1948, n. 3, e' il seguente:
            "Una commissione paritetica di quattro  membri,  nominati
          dal  Governo  della Repubblica e  dall'Alto commissario per
          la  Sardegna sentita la consulta regionale,   proporra'  le
          norme  relative al   passaggio degli uffici e del personale
          dallo Stato  alla regione, nonche' le  norme  di  attuzione
          del presente statuto".
           Nota all'art. 1:
            -    L'art. 2   del citato  D.P.R. 24  novembre 1965,  n.
          1627,  e' il seguente:
            "Art. 2. - I provvedimenti concernenti le concessioni  di
          pesca  e  di saline  e l'esecuzione  di opere  sul  demanio
          marittimo   e nel    mare  territoriale    sono    adottati
          dall'amministrazione   regionale,  previo parere favorevole
          da  parte  della  competente     autorita'  statale   sulla
          compatibilita' con le esigenze del pubblico uso".