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DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 360

Attuazione delle direttive 96/24/CE, 96/25/CE, 98/67/CE e 98/87/CE, nonchè dell'articolo 19 della direttiva 95/69/CE, relative alla circolazione di materie prime per mangimi.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-11-1999
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 3-11-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visti gli articoli 1 e 2 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e  gli
allegati A e B; 
  Visto l'articolo 19 della direttiva 95/69/CE del Consiglio  del  22
dicembre 1995,  che  fissa  le  condizioni  e  le  modalita'  per  il
riconoscimento  e  la  registrazione   di   taluni   stabilimenti   e
intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali  e
che  modifica  le  direttive  70/524/CEE,  74/63/CEE,  79/373/CEE   e
82/471/CEE; 
  Vista la direttiva 96/24/CE del Consiglio del 29 aprile  1996,  che
modifica la direttiva 79/373/CEE  relativa  alla  commercializzazione
dei mangimi composti; 
  Vista la direttiva 96/25/CE  del  Consiglio  del  29  aprile  1996,
relativa alla circolazione di materie prime per mangimi, che modifica
le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE,  84/471/CEE  e  93/74/CEE  e  che
abroga la direttiva 77/101/CEE; 
  Vista la direttiva 98/67/CE della Commissione del 7 settembre 1998,
che modifica  le  direttive  del  Consiglio  80/511/CEE,  82/457/CEE,
91/357/CEE e 96/25/CE e che abroga la direttiva 92/87/CEE; 
  Vista la direttiva 98/87/CE della Commissione del 13 novembre 1998,
che modifica la direttiva  79/373/CEE  del  Consiglio  relativa  alla
commercializzazione degli alimenti composti per animali; 
  Vista la decisione della  Commissione  del  29  gennaio  1999,  che
modifica la decisione 94/381/CE concernente misure di protezione  per
quanto   riguarda   l'encefalopatia   spongiforme   bovina    e    la
somministrazione con la dieta, di proteina derivata da mammiferi; 
  Vista  la  legge  15  febbraio   1963,   n.   281,   e   successive
modificazioni, che disciplina la preparazione  ed  il  commercio  dei
mangimi; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 14 maggio 1999; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 agosto 1999; 
  Sulla proposta del Ministro per  le  politiche  comunitarie  e  del
Ministro per le politiche agricole, di concerto con i Ministri  degli
affari esteri, di grazia e giustizia,  del  tesoro,  del  bilancio  e
della  programmazione  economica,  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato e della sanita'; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
  1. Il termine "materie prime per mangimi"  sostituisce  il  termine
"mangimi semplici" di cui alla legge 15 febbraio  1963,  n.  281,  al
decreto del Presidente della Repubblica 1  marzo  1992,  n.  228,  al
decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, al  decreto  legislativo  27
marzo 1997,  n.  45,  e  successive  modificazioni,  e  di  cui  alle
disposizioni adottate in base ai citati atti normativi. 
  2. Ai fini della  commercializzazione  puo'  essere  utilizzata  la
denominazione "materie  prime  per  mangimi"  o  quella  di  "mangimi
semplici". 
    

          Avvertenza:
          Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
          dell'art. 10, commi 2 e 3,del testo unico delle
          disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sullepubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle qualie' operato il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
          europee (GUCE).

    
           Note alle premesse: 
            - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione dei principi e criteri direttivi e  soltanto
          per tempo limitato e per  oggetti  definiti.  -  L'art.  87
          della Costituzione conferisce, tra l'altro,  al  Presidente
          della Repubblica il potere di  promulgare  le  leggi  e  di
          emanare i decreti aventi valore di legge ed i  regolamenti.
          - La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: "Disposizioni  per
          l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dalla  appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee.  (Legge  comunitaria
          1995-1997)". Gli articoli 1 e 2 e gli allegati A e B  cosi'
          dispongono: 
            "Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di  direttive
          comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, i  decreti  legislativi  recanti  le  norme
          occorrenti per  dare  attuazione  alle  direttive  comprese
          nell'elenco di cui all'allegato A; la scadenza e' prorogata
          di sei mesi se, per effetto  di  direttive  notificate  nel
          corso dell'anno di  delega,  la  disciplina  risultante  da
          direttive comprese  nell'elenco  e'  modificata  senza  che
          siano introdotte nuove norme di principio. 
            2. I decreti  legislativi  sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro competente per il  coordinamento  delle  politiche
          comunitarie e dei  Ministri  con  competenza  istituzionale
          nella materia, di concerto  con  i  Ministri  degli  affari
          esteri, di grazia egiustizia, del tesoro,  del  bilancio  e
          della programmazione economica e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione all'oggetto  della  direttiva,  se
          non proponenti. 
            3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti  attuazione
          delle direttivecomprese nell'elenco di cui all'allegato  B,
          a seguito di  deliberazionepreliminare  del  Consiglio  dei
          Ministri, sono trasmessi, entro iltermine di cui  al  comma
          1, alla Camera dei deputati e al  Senato  della  Repubblica
          perche' su di essi  sia  espresso,  entro  quaranta  giorni
          dalla data di trasmissione,  il  parere  delle  Commissioni
          competenti permateria; decorso tale termine, i decreti sono
          emanati  anche  in  mancanzadi  detto  parere.  Qualora  il
          termine previsto per il parere delle Commissioni scada  nei
          trenta  giorni  che  precedono  la  scadenza  dei   termini
          previsti al comma 1 o successivamente, questi  ultimi  sono
          prorogati di novanta giorni. 
            4. Entro due anni dalla data di entrata in  vigore  della
          presente  legge,  nel  rispetto  dei  principi  e   criteri
          direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con  la
          procedura  indicata  nei  commi   2   e   3,   disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi  del  comma  1  del  presente  articolo  e  ai  sensi
          dell'art. 17. 
            5. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di
          cui al comma 1, e con le modalita' di cui ai commi 2  e  3,
          disposizioni   integrative   e   correttive   del   decreto
          legislativo  1  settembre  1993,  n.  385,   e   successive
          modificazioni,  nel  rispetto  dei   principi   e   criteri
          direttivi  e  con  l'osservanza  della  procedura  indicati
          nell'art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142. 
            6. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di
          cui al comma 1, disposizioni integrative e  correttive  del
          decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di  recepimento
          della direttiva 92/57/CEE del Consiglio, nel  rispetto  dei
          principi e  criteri  direttivi  e  con  l'osservanza  delle
          procedure indicate dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146,  e
          dalla legge 6 febbraio 1996, n.  52.  Nell'esercizio  della
          delega il Governo dispone l'applicazione delle norme di cui
          all'art. 10 del citato decreto legislativo n. 494 del  1996
          a laureati con adeguata competenza tecnica o  documentabile
          esperienza curriculare e professionale  nel  settore  della
          sicurezza. 
            7. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di
          cui al comma 1 e con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, le
          disposizioni  integrative  e   correttive   necessarie   ad
          adeguare la disciplina recata dal  decreto  legislativo  26
          novembre  1992,  n.  470,  alle  direttive  del   Consiglio
          90/364/CEE,  90/365/CEE  e  93/96/CEE,  nel  rispetto   dei
          principi e criteri direttivi di cui all'art.  6,  comma  1,
          lettere a) , b) , c) e d), della legge 19 febbraio 1992, n. 
          142. 
            8. Il Governo e' delegato ad emanare, secondo i criteri e
          i principi direttivi di cui all'art. 2, entro il termine di
          cui al comma 1 e con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 del
          presente articolo, le disposizioni integrative e correttive
          necessarie ad adeguare la  disciplina  recata  dal  decreto
          legislativo 10  settembre  1991,  n.  303,  alla  direttiva
          86/653/CEE del Consiglio,  relativa  al  coordinamento  dei
          diritti  degli  Stati   membri   concernenti   gli   agenti
          commerciali indipendenti. 
            9. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della
          presente legge, con le modalita' di cui ai  commi  2  e  3,
          informandosi ai criteri  e  ai  principi  generali  di  cui
          all'art. 2, e' data attuazione: 
            a) alla direttiva 93/118/CE del Consiglio,  che  modifica
          la  direttiva  85/73/CEE   del   Consiglio,   relativa   al
          finanziamento delle  ispezioni  e  dei  controlli  sanitari
          delle carni fresche e delle carni di volatili  da  cortile,
          informandosi anche ai criteri specifici  previsti  all'art.
          35 della legge 6 febbraio 1996,  n.  52,  e  tenendo  conto
          delle direttive del Consiglio 94/64/CE, 95/24/CE,  96/17/CE
          e 96/43/CE, di modifica della citata direttiva 85/73/CEE; 
            b)  alla  direttiva  93/119/CE  del  Consiglio,  relativa
          allaprotezione degli  animali  durante  la  macellazione  o
          l'abbattimento, informandosi  anche  ai  criteri  specifici
          previsti all'art. 37 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; 
            c) alla direttiva 95/29/CE del Consiglio sulla protezione
          degli animali durante il trasporto e alla direttiva 97/2/CE
          del Consiglio sulle norme  minime  per  la  protezione  dei
          vitelli, tenendo conto della  decisione  della  Commissione
          97/182/CE". 
            "Art. 2 (Criteri  e  principi  direttivi  generali  della
          delega legislativa). - 1. Salvi gli  specifici  principi  e
          criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti  ed  in
          aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i
          decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
            a)   le    amministrazioni    direttamente    interessate
          provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con 
          le ordinarie strutture amministrative; 
            b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i
          singoli settori interessati  dalla  normativa  da  attuare,
          saranno introdotte le occorrenti modifiche  o  integrazioni
          alle discipline stesse; 
            c) salva l'applicazione delle norme penali  vigenti,  ove
          necessarioper assicurare  l'osservanza  delle  disposizioni
          contenute  nei  decreti   legislativi,   saranno   previste
          sanzioni amministrative e penali  per  le  infrazioni  alle
          disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,  nei
          limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire  duecento
          milioni edell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in
          via alternativa o  congiunta,  solo  nei  casi  in  cui  le
          infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali
          dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati  dagli
          articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n.  689.  In
          tali  casi   saranno   previste:   la   pena   dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La
          sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  non
          inferiore a lire  cinquantamila  e  non  superiore  a  lire
          duecento milioni  sara'  prevista  per  le  infrazioni  che
          ledano o espongano a pericolo interessi diversi  da  quelli
          sopra indicati. Nell'ambito dei  limiti  minimi  e  massimi
          previsti, le  sanzioni  sopra  indicate  sarannodeterminate
          nella   loro   entita'   tenendo   conto   della    diversa
          potenzialita' lesiva dell'interesse protetto  che  ciascuna
          infrazione presenta in  astratto,  di  specifiche  qualita'
          personali del  colpevole,  comprese  quelle  che  impongono
          particolari   doveri   di    prevenzione,    controllo    o
          vigilanza,nonche'   del    vantaggio    patrimoniale    che
          l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona o ente
          nel cui interesse egli agisce. In ognicaso,  in  deroga  ai
          limiti sopra indicati, per le infrazioni alle  disposizioni
          dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali  o
          amministrative  identiche  a  quelle   eventualmente   gia'
          comminate dalle leggi vigenti perle  violazioni  che  siano
          omogenee e di pari offensivita'  rispetto  alle  infrazioni
          medesime; 
            d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che
          non riguardino l'attivita' ordinaria delle  amministrazioni
          statali o  regionali  potranno  essere  previste  nei  soli
          limiti  occorrenti  per  l'adempimentodegli   obblighi   di
          attuazione delle direttive:  alla  relativa  copertura,  in
          quanto non sia  possibile  far  fronte  con  i  fondi  gia'
          assegnati allecompetenti amministrazioni, si provvedera'  a
          norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987,  n.
          183, osservando  altresi'  il  disposto  dell'art.  11-ter,
          comma 2, della legge 5  agosto  1978,  n.  468,  introdotto
          dall'art.  7  della  legge  23  agosto  1988,  n.  362,   e
          successive modificazioni; 
            e) all'attuazione di direttive che modificano  precedenti
          direttive gia' attuate con legge o decreto  legislativo  si
          provvedera',se la modificazione  non  comporta  ampliamento
          della  materia  regolata,  apportando   le   corrispondenti
          modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione
          della direttiva modificata; 
            f) abolizione  dei  diritti  speciali  o  esclusivi,  con
          regime autorizzatorio a favore di terzi, in tutti i casi in
          cui il loro mantenimentoostacoli la prestazione, in  regime
          di  concorrenza,  di  servizi  che   formano   oggetto   di
          disciplina delle direttive per la cui attuazione  e'  stata
          conferita la delega legislativa,  o  di  servizi  a  questi
          connessi; 
            g) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso  che,
          nelle materie  trattate  dalle  direttive  da  attuare,  la
          disciplina   disposta   sia   pienamente   conforme    alle
          prescrizioni delle direttive medesime, tenuto  anche  conto
          delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino  al
          momento dell'esercizio della delega; 
            h) nelle materie di competenza delle  regioni  a  statuto
          ordinario e speciale e delle province autonome di Trento  e
          di Bolzano saranno osservati l'art. 9 della legge  9  marzo
          1989, n. 80, e l'art. 6, primo comma, del decreto del 
          Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616". 
                                                          "Allegato A 
            91/507/CEE: direttiva della Commissione,  del  19  luglio
          1991, chemodifica l'allegato della direttiva 75/318/CEE del
          Consiglio relativa  al  ravvicinamento  delle  legislazioni
          degli Stati membri riguardanti le  norme  ed  i  protocolli
          analitici, tossicofarmacologici e  clinici  in  materia  di
          sperimentazione dei medicinali. 
            93/16/CEE: direttiva del Consiglio, del  5  aprile  1993,
          intesa adagevolare la libera circolazione dei medici  e  il
          reciproco riconoscimento dei loro diplomi,  certificati  ed
          altri titoli. 
            93/36/CEE: direttiva del Consiglio, del 14  giugno  1993,
          che coordina le procedure di aggiudicazione degli 
          appalti pubblici di forniture. 
            93/88/CEE: direttiva del Consiglio, del 12 ottobre  1993,
          che  modifica  la  direttiva   90/679/CEE   relativa   alla
          protezione dei lavoratori  contro  i  rischi  derivanti  da
          un'esposizione  ad  agenti  biologici  durante  il   lavoro
          (settima  direttiva  particolare  ai  sensi  dell'art.  16,
          paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 
            93/96/CEE: direttiva del Consiglio, del 29 ottobre  1993,
          relativa al diritto di soggiorno degli studenti. 
            93/103/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993,
          riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute
          per il lavoro a bordo  delle  navi  da  pesca  (tredicesima
          direttiva particolare ai sensi dell'art. 
          16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 
            93/118/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993,
          che modifica la direttiva 85/73/CEE del Consiglio, relativa
          al finanziamento delle ispezioni e dei  controlli  sanitari
          delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile. 
            93/119/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993,
          relativa alla protezione degli animali 
          durante la macellazione o l'abbattimento. 
            94/33/CE: direttiva del Consiglio, del  22  giugno  1994,
          relativa alla protezione dei giovani sul lavoro. 
            94/45/CE: direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1994,
          riguardante l'istituzione di un comitato aziendale  europeo
          o di una procedura per l'informazione  e  la  consultazione
          dei lavoratori nelle imprese e nei  gruppi  di  imprese  di
          dimensioni comunitarie. 
            94/47/CE:  direttiva  del  Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del  26  ottobre  1994,  concernente  la  tutela
          dell'acquirente per taluni aspetti dei  contratti  relativi
          all'acquisizione  di  un  diritto  di  godimento  a   tempo
          parziale di beni immobili. 
            94/56/CE: direttiva del Consiglio, del 21 novembre  1994,
          che  stabilisce  i  principi  fondamentali  in  materia  di
          inchieste  su  incidenti  e   inconvenienti   nel   settore
          dell'aviazione civile. 
            94/57/CE: direttiva del Consiglio, del 22 novembre  1994,
          relativa alle disposizioni ed alle  norme  comuni  per  gli
          organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo
          delle  navi   e   per   le   pertinenti   attivita'   delle
          amministrazioni marittime. 
            94/63/CE:  direttiva  del  Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio,  del  20  dicembre  1994,  sul  controllo  delle
          emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal
          deposito  della  benzina  e  dalla  sua  distribuzione  dai
          terminali alle stazioni di servizio. 
            94/64/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre 
          1994, che modifica l'allegato della direttiva. 
            85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei
          controlli veterinari dei prodotti di origine animale di cui
          all'allegato A della direttiva 89/662/CEE e alla  direttiva
          90/675/CEE. 
            95/24/CE: direttiva del Consiglio, del  22  giugno  1995,
          che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE  relativa
          al finanziamento delleispezioni e dei controlli  veterinari
          dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A
          della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE. 
            95/25/CE: direttiva del Consiglio, del  22  giugno  1995,
          che modificala direttiva 64/432/CEE relativa a problemi  di
          polizia sanitaria in materia di scambi 
          intracomunitari di animali della specie bovina e suina. 
            95/26/CE:  direttiva  del  Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 29 giugno 1995, che  modifica  le  direttive
          77/780/CEE e 89/646/CEE relative agli  enti  creditizi,  le
          direttive   73/239/CEE   e    92/49/CEE    relative    alle
          assicurazioni diverse dalle assicurazioni  sulla  vita,  le
          direttive   79/267/CEE   e    92/96/CEE    relative    alle
          assicurazioni sulla vita, la direttiva  93/22/CEE  relativa
          ai servizi di  investimento  e  la  direttiva85/611/CEE  in
          materia di taluni organismi di investimento  collettivo  in
          valori mobiliari (OICVM) al fine di rafforzare la vigilanza
          prudenziale. 
            95/29/CE: direttiva del Consiglio, del  29  giugno  1995,
          che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla 
          protezione degli animali durante il trasporto. 
            95/47/CE:  direttiva  del  Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa all'impiego di 
          norme per l'emissione di segnali televisivi. 
            95/53/CE: direttiva del Consiglio, del 25  ottobre  1995,
          che  fissa  i  principi  relativi  all'organizzazione   dei
          controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale. 
            95/58/CE:  direttiva  del  Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 29 novembre 1995, che modifica la  direttiva
          79/581/CEE  concernente  l'indicazione   dei   prezzi   dei
          prodotti  alimentari   ai   fini   della   protezione   dei
          consumatori   e   la   direttiva   88/314/CEE   concernente
          l'indicazionedei prezzi dei prodotti non 
          alimentari ai fini della protezione dei consumatori. 
            95/60/CE: direttiva del Consiglio, del 27 novembre  1995,
          sulla marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio lampante. 
            95/63/CE: direttiva del Consiglio, del 5  dicembre  1995,
          chemodifica la direttiva 89/655/CEE relativa  ai  requisiti
          minimi  di  sicurezza  e  di   salute   per   l'uso   delle
          attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori  durante  il
          lavoro (seconda direttiva particolare a norma dell'art. 16,
          paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 
            95/69/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre  1995,
          che  fissa  le   condizioni   e   le   modalita'   per   il
          riconoscimento e la registrazione ditaluni  stabilimenti  e
          intermediari operanti nel settore dell'alimentazione  degli
          animali e che modifica le direttive 70/524/CEE,  74/63/CEE,
          79/373/CEE e 82/471/CEE. 
            96/9/CE:  direttiva  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio,  dell'11  marzo  1996,  relativa   alla   tutela
          giuridica delle banche di dati. 
            96/17/CE: direttiva del Consiglio, del 19 marzo 1996, che
          modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE  relativa  al
          finanziamento delleispezioni e dei controlli veterinari dei
          prodotti di origine  animale  contemplati  nell'allegato  A
          della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE. 
            96/22/CE: direttiva del Consiglio, del  29  aprile  1996,
          concernenteil divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad
          azione    ormonica,tireostatica    e     delle     sostanze
          "Betaagoniste" nelle produzioni animali  e  che  abroga  le
          direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE. 
            96/23/CE: direttiva del Consiglio, del  29  aprile  1996,
          concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui
          loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti  e  che
          abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le  decisioni
          89/187/CEE e 91/664/CEE. 
            96/24/CE: direttiva del Consiglio, del  29  aprile  1996,
          che  modifica  la  direttiva   79/373/CEE   relativa   alla
          commercializzazione dei mangimi composti. 
            96/25/CE: direttiva del Consiglio, del  29  aprile  1996,
          relativa alla circolazione di materie  prime  per  mangimi,
          che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE
          e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE. 
            96/43/CE: direttiva del Consiglio, del  26  giugno  1996,
          che  modifica  e  codifica  la  direttiva   85/73/CEE   per
          assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli
          veterinari degli animali  vivi  e  di  taluni  prodotti  di
          origine animale, e che modifica le direttive  90/675/CEE  e
          91/496/CEE. 
            96/49/CE: direttiva del Consiglio, del  23  luglio  1996,
          per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
          relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia. 
          96/59/CE: direttiva del Consiglio, del 16  settembre  1996,
          concernente lo  smaltimento  dei  policlorodifenili  e  dei
                         policlorotrifenili (PCB/PCT). 
            96/61/CE: direttiva del Consiglio, del 24 settembre 1996,
          sulla    prevenzione    e    la     riduzione     integrate
          dell'inquinamento. 
            96/62/CE: direttiva del Consiglio, del 27 settembre 1996,
          in materia di valutazione e di gestione della 
          qualita' dell'aria ambiente. 
            96/67/CE: direttiva del Consiglio, del 15  ottobre  1996,
          relativa all'accesso al mercato dei servizi di 
          assistenza a terra negli aeroporti della Comunita'. 
            96/70/CE:  direttiva  del  Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 28 ottobre 1996, che modifica  la  direttiva
          80/777/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle
          legislazioni degli Stati  membri  sull'utilizzazione  e  la
          commercializzazione   delle   acque   minerali    naturali.
          96/74/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio,
          del 16  dicembre  1996,  relativa  alle  denominazioni  del
          settore tessile. 
          96/82/CE: direttiva del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul
          controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi  con
                       determinate sostanze pericolose. 
            96/87/CE: direttiva della Commissione,  del  13  dicembre
          1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE
          del Consiglio  per  il  ravvicinamento  delle  legislazioni
          degli  Stati  membri  relative  al   trasporto   di   merci
          pericolose per ferrovia. 
            96/90/CE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre  1996,
          che modifica la  direttiva  92/118/CEE  che  stabilisce  le
          condizioni sanitariee di polizia sanitaria per gli scambi e
          le importazioni nella Comunita' di prodotti  non  soggetti,
          per  quanto  riguarda  tali  condizioni,   alle   normative
          comunitarie specifiche di cui all'allegato A,  capitolo  I,
          della  direttiva  89/662/CEE  e,  per  quanto  riguarda   i
          patogeni, alla direttiva 90/425/CEE. 
            96/92/CE:  direttiva  del  Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme 
          comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. 
            96/97/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre  1996,
          che   modifica    la    direttiva    86/378/CEE    relativa
          all'attuazione del principio della parita'  di  trattamento
          tra gli uomini e  le  donne  nei  regimi  professionali  di
          sicurezza sociale. 
          97/2/CE: direttiva del  Consiglio,  del  20  gennaio  1997,
          recante modifica della direttiva 91/629/CEE che  stabilisce
                le norme minime per la protezione dei vitelli. 
            97/3/CE: direttiva del Consiglio, del  20  gennaio  1997,
          che modificala direttiva 77/93/CEE concernente le misure di
          protezione  contro  l'introduzione   nella   Comunita'   di
          organismi nocivi ai  vegetali  o  ai  prodotti  vegetali  e
          contro la loro diffusione nella Comunita'. 
            97/5/CE:  direttiva  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio,   del   27   gennaio    1997,    sui    bonifici
          transfrontalieri. 
            97/7/CE:  direttiva  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 20 maggio 1997,  riguardante  la  protezione
          dei consumatori in materia di contratti a distanza. 
            97/9/CE:  direttiva  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio,  del  3  marzo  1997,  relativa  ai  sistemi  di
          indennizzo degli investitori. 
            97/12/CE: direttiva del Consiglio, del 17 marzo 1997, che
          modificae aggiorna  la  direttiva  64/432/CEE  relativa  ai
          problemi di poliziasanitaria in materia di scambi 
          intracomunitari di animali delle specie bovina e suina". 
                                                          "Allegato B 
            93/16/CEE: direttiva del Consiglio, del  5  aprile  1993,
          intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e  il
          reciproco riconoscimento dei loro diplomi,  certificati  ed
          altri titoli. 
            93/36/CEE: direttiva del Consiglio, del 14  giugno  1993,
          che coordina le procedure di aggiudicazione degli 
          appalti pubblici di forniture. 
            93/88/CEE: direttiva del Consiglio, del 12 ottobre  1993,
          che  modifica  la  direttiva   90/679/CEE   relativa   alla
          protezione dei lavoratori  contro  i  rischi  derivanti  da
          un'esposizione  ad  agenti  biologici  durante  il   lavoro
          (settima  direttiva  particolare  ai  sensi  dell'art.  16,
          paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 
            93/96/CEE: direttiva del Consiglio, del 29 ottobre  1993,
          relativa al diritto di soggiorno degli studenti. 
            93/103/CE: direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993,
          riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute
          per il lavoro a bordo  delle  navi  da  pesca  (tredicesima
          direttiva particolare ai sensi dell'art. 
          16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 
            93/118/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993,
          che modifica la direttiva 85/73/CEE del Consiglio, relativa
          al finanziamento delle ispezioni e dei  controlli  sanitari
          delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile. 
            93/119/CE: direttiva del Consiglio, del 22 dicembre 1993,
          relativa alla protezione degli animali 
          durante la macellazione o l'abbattimento. 
            94/33/CE: direttiva del Consiglio, del  22  giugno  1994,
          relativa alla protezione dei giovani sul lavoro. 
            94/45/CE: direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1994,
          riguardante l'istituzione di un comitato aziendale  europeo
          o di una procedura per l'informazione  e  la  consultazione
          dei lavoratori nelle imprese e nei  gruppi  di  imprese  di
          dimensioni comunitarie. 
            94/47/CE:  direttiva  del  Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del  26  ottobre  1994,  concernente  la  tutela
          dell'acquirente per taluni aspetti dei  contratti  relativi
          all'acquisizione  di  un  diritto  di  godimento  a   tempo
          parziale di beni immobili. 
            94/56/CE: direttiva del Consiglio, del 21 novembre  1994,
          che  stabilisce  i  principi  fondamentali  in  materia  di
          inchieste  su  incidenti  e   inconvenienti   nel   settore
          dell'aviazione civile. 
            94/63/CE:  direttiva  del  Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio,  del  20  dicembre  1994,  sul  controllo  delle
          emissioni di composti organicivolatili (COV) derivanti  dal
          deposito  della  benzina  e  dalla  sua  distribuzione  dai
          terminali alle stazioni di servizio. 
            94/64/CE: direttiva del Consiglio, del 14 dicembre  1994,
          che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE  relativa
          al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari
          dei prodotti di origine animale di cui all'allegato A della
          direttiva 89/662/CEE e alla direttiva 90/675/CEE. 
            95/24/CE: direttiva del Consiglio, del  22  giugno  1995,
          che modifica l'allegato della direttiva 85/73/CEE  relativa
          al finanziamento delleispezioni e dei controlli  veterinari
          dei prodotti di origine animale contemplati nell'allegato A
          della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE. 
            95/25/CE: direttiva del Consiglio, del  22  giugno  1995,
          che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di
          polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari 
          di animali della specie bovina e suina. 
            95/26/CE:  direttiva  del  Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 29 giugno 1995, che  modifica  le  direttive
          77/780/CEE e 89/646/CEE relative agli  enti  creditizi,  le
          direttive   73/239/CEE   e    92/49/CEE    relative    alle
          assicurazioni diverse dalle assicurazioni  sulla  vita,  le
          direttive   79/267/CEE   e    92/96/CEE    relative    alle
          assicurazioni sulla vita, la direttiva  93/22/CEE  relativa
          ai servizi di investimento e  la  direttiva  85/611/CEE  in
          materia di taluni organismidi  investimento  collettivo  in
          valori mobiliari (OICVM) al fine di rafforzare la vigilanza
          prudenziale. 
            95/29/CE: direttiva del Consiglio, del  29  giugno  1995,
          che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla 
          protezione degli animali durante il trasporto. 
            95/53/CE: direttiva del Consiglio, del 25  ottobre  1995,
          che  fissa  i  principi  relativi  all'organizzazione   dei
          controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale. 
            95/63/CE: direttiva del Consiglio, del 5  dicembre  1995,
          chemodifica la direttiva 89/655/CEE relativa  ai  requisiti
          minimi  di  sicurezza  e  di   salute   per   l'uso   delle
          attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori  durante  il
          lavoro (seconda direttiva particolare a norma dell'art. 16,
          paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 
            96/9/CE:  direttiva  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio,  dell'11  marzo  1996,  relativa   alla   tutela
          giuridica delle banche di dati. 
            96/17/CE: direttiva del Consiglio, del 19 marzo 1996, che
          modifica l'allegato della direttiva 85/1973/CEE relativa al
          finanziamento delleispezioni e dei controlli veterinari dei
          prodotti di origine  animale  contemplati  nell'allegato  A
          della direttiva 89/662/CEE e nella direttiva 90/675/CEE. 
            96/22/CE: direttiva del Consiglio, del  29  aprile  1996,
          concernenteil divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad
          azione    ormonica,tireostatica    e     delle     sostanze
          ''Betaagoniste'' nelle produzioni animali e che  abroga  le
          direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE. 
            96/23/CE: direttiva del Consiglio, del  29  aprile  1996,
          concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui
          loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti  e  che
          abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le  decisioni
          89/187/CEE e 91/664/CEE. 
            96/25/CE: direttiva del Consiglio, del  29  aprile  1996,
          relativa alla circolazione di materie  prime  per  mangimi,
          che modifica le direttive 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE
          e 93/74/CEE e che abroga la direttiva 77/101/CEE. 
            96/43/CE: direttiva del Consiglio, del  26  giugno  1996,
          che  modifica  e  codifica  la  direttiva   85/73/CEE   per
          assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli
          veterinari degli animali  vivi  e  di  taluni  prodotti  di
          origine animale, e che modifica le direttive  90/675/CEE  e
          91/496/CEE. 
            96/61/CE: direttiva del Consiglio, del 24 settembre 1996,
          sulla    prevenzione    e    la     riduzione     integrate
          dell'inquinamento. 
            96/62/CE: direttiva del Consiglio, del 27 settembre 1996,
          in materia di valutazione e di gestione della 
          qualita' dell'aria ambiente. 
          96/70/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio,
          del 28 ottobre 1996, che modifica la  direttiva  80/777/CEE
          del  Consiglio   in   materia   di   ravvicinamento   delle
          legislazioni degli Stati  membri  sull'utilizzazione  e  la
          commercializzazione   delle   acque   minerali    naturali.
          96/82/CE: direttiva del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul
          controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi  con
                       determinate sostanze pericolose. 
            96/90/CE: direttiva del Consiglio, del 17 dicembre  1996,
          che modifica la  direttiva  92/118/CEE  che  stabilisce  le
          condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli  scambi
          e le importazioni nella Comunitadi prodotti  non  soggetti,
          per  quanto  riguarda  tali  condizioni,   alle   normative
          comunitarie specifiche di cui all'allegato A,  capitolo  I,
          della  direttiva  89/662/CEE  e,  per  quanto  riguarda   i
          patogeni, alla direttiva 90/425/CEE. 
            96/92/CE:  direttiva  del  Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme 
          comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. 
            96/97/CE: direttiva del Consiglio, del 20 dicembre  1996,
          che   modifica    la    direttiva    86/378/CEE    relativa
          all'attuazione del principio della parita'  di  trattamento
          tra gli uomini e  le  donne  nei  regimi  professionali  di
          sicurezza sociale. 
          97/2/CE: direttiva del  Consiglio,  del  20  gennaio  1997,
          recante modifica della direttiva 91/629/CEE che  stabilisce
                le norme minime per la protezione dei vitelli. 
            97/3/CE: direttiva del Consiglio, del  20  gennaio  1997,
          che modificala direttiva 77/93/CEE concernente le misure di
          protezione  contro  l'introduzione   nella   Comunita'   di
          organismi nocivi ai  vegetali  o  ai  prodotti  vegetali  e
          contro la loro diffusione nella Comunita'. 
            97/9/CE:  direttiva  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio,  del  3  marzo  1997,  relativa  ai  sistemi  di
          indennizzo degli investitori". - La direttiva  95/69/CE  e'
          pubblicata in G.U.C.E. L 332 del 30 dicembre  1995.  L'art.
          19 cosi' recita: 
            "Art.  19  (Modifica  della  direttiva   79/373/CEE).   -
          All'art. 5, paragrafo  1  della  direttiva  79/373/CEE  del
          Consiglio,   del   2    aprile    1979,    relativa    alla
          commercializzazione degli alimenti composti per animali  e'
          aggiunta la seguente lettera: 
            ''k)  il  numero   di   riconoscimento   assegnato   allo
          stabilimento  conformemente  all'art.  5  della   direttiva
          95/69/CE del Consiglio,del 22 dicembre 1995, che  fissa  le
          condizioni  e  le  modalita'  per  ilriconoscimento  e   la
          registrazione  di  taluni   stabilimenti   e   intermediari
          operanti nel settore dell'alimentazione degli animali''". -
          La direttiva 70/524/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L 270 del
          14 dicembre 1970. - La direttiva 74/63/CEE e' pubblicata in
          G.U.C.E. L  038  dell'11  febbraio  1974.  -  La  direttiva
          79/373/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L  086  del  6  aprile
          1979. - La direttiva 82/471/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L
          213  del  21  luglio  1982.  -  La  direttiva  96/24/CE  e'
          pubblicata in G.U.C.E. L 125  del  23  maggio  1996.  -  La
          direttiva 96/25/CEE e' pubblicata in G.U.C.E L 125  del  23
          maggio 1996. - La  direttiva  93/74/CEE  e'  pubblicata  in
          G.U.C.E. L 237  del  22  settembre  1993.  -  La  direttiva
          77/101/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L 032 del  3  febbraio
          1997. - La direttiva 98/67/CE e' pubblicata in  G.U.C.E.  L
          261 del 24 settembre 1998. -  La  direttiva  80/511/CEE  e'
          pubblicata in G.U.C.E. L 126  del  21  maggio  1980.  -  La
          direttiva 91/357/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L 193 del 17
          luglio 1991. - La  direttiva  92/87/CEE  e'  pubblicata  in
          G.U.C.E. L 319 del 4 novembre 1992. - La direttiva 98/87/CE
          e' pubblicata in G.U.C.E. L 318 del 27 novembre 1998. -  La
          decisione 94/381/CE e' pubblicata in G.U.C.E. L 172  del  7
          luglio 1994. 
           Note all'art. 1: 
            - Per quanto riguarda la legge 15 febbraio 1963, n.  281,
          si veda nelle premesse del presente decreto. -  Il  decreto
          del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228, reca:
          "Regolamento di  attuazione  delle  direttive  CEE  70/524,
          73/103, 75/296, 84/587, 87/153, 91/248 e  91/249,  relative
          agli additivi nell'alimentazione per animali". - Il decreto
          legislativo 3 marzo 1993, n. 90,  concernente:  "Attuazione
          della direttiva 90/167/CEE con la quale sono  stabilite  le
          condizioni  di  preparazione,  immissione  sul  mercato  ed
          utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunita'". -  Per
          quanto concerne il D.Lgs.  n.  45/1997,  si  veda  in  nota
          all'art. 7.