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DECRETO LEGISLATIVO 20 settembre 1999, n. 354

Disposizioni per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, a norma dell'articolo 42, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-10-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2006)
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vigente al 24/04/2024
Testo in vigore dal:  30-10-1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 42, comma 6, recante delega al Governo per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 1999;
Visti i pareri delle competenti commissioni permanenti, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Trasferimento delle opere e degli alloggi
1. Il commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica in data 7 agosto 1997, comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 1997, e successivi decreti di nomina, entro e non oltre centoventi giorni dall'approvazione del piano di cui all'articolo 42, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, completa le procedure di trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti ed ai comuni destinatari, che li prendono in consegna insieme alla relativa documentazione. A tal fine il commissario straordinario procede immediatamente ad una puntuale ricognizione della documentazione esistente relativa ai singoli beni da trasferire. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti e i comuni interessati possono prendere visione degli atti e richiedere chiarimenti. Alla consegna delle opere, degli alloggi e della documentazione il commissario straordinario ed il rappresentante del soggetto destinatario sottoscrivono apposito processo verbale.
2. A decorrere dalla data del processo verbale di cui al comma 1 e comunque allo scadere del termine di cui al primo periodo del medesimo comma 1, l'ente destinatario assume tutti gli obblighi ed i diritti relativi allo stato di proprietario nonché quelli nei confronti del concessionario scaturenti dagli atti convenzionali, come previsto dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
- Per il testo del titolo VIII della legge n. 219/1981 v. nelle note all'art. 3.
- Per il testo del comma 6 dell'art. 42 della legge n. 144/1999 v. nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- Gli articoli 76 e 87 della Costituzione sono i seguenti:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti".
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- La legge 17 maggio 1999, n. 144, reca: "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali"; si riporta il testo dell'art. 42:
"Art. 42 (Disposizioni concernenti il titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219). - 1. Gli alloggi realizzati nei comuni contermini al comune di Napoli ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, ed indicati nel decreto 4 novembre 1994 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1994, sono acquisiti, all'atto del trasferimento, al patrimonio disponibile dei comuni nel cui territorio sono stati realizzati.
2. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria comprese nei comparti in cui ricadono gli alloggi di cui al comma 1 sono acquisite, all'atto del trasferimento, al demanio o al patrimonio del comune destinatario degli alloggi. Con tali opere è trasferita ai comuni l'eventuale residua dotazione finanziaria loro afferente. Le chiese ed i centri parrocchiali, con le relative pertinenze, sono trasferite alla curia vescovile competente per territorio.
3. Il commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997, e successivi decreti, gestisce il contenzioso di competenza dello Stato e predispone, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 6, un piano per la definizione e chiusura del Programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. Il piano, tenendo conto dello stato di attuazione, individua gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di completamento necessari per l'ultimazione delle opere acquedottistiche, degli alloggi non trasferiti alla data di entrata in vigore della presente legge e delle relative opere di urbanizzazione, prevedendo lo stralcio dal programma di ricostruzione delle opere non ancora iniziate o in avanzato stato di degrado o che, comunque, in relazione agli oneri previsti per la realizzazione, non risultino più compatibili con l'esigenza prioritaria della definitiva chiusura del programma di cui al citato titolo VIII; le convenzioni con i concessionari aventi ad oggetto le opere stralciate sono risolte di diritto con gli effetti di cui all'art. 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248; il piano individua altresì le relative esigenze finanziarie, inclusi gli oneri del contenzioso, e l'ordine di priorità da seguire. Gli oneri del contenzioso sono a carico dello Stato per tutte le controversie aventi titolo in eventi verificatisi anteriormente al trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti destinatari di cui al comma 6, lettera a). Il piano è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
4. Il commissario straordinario, nell'espletamento delle sue funzioni, si avvale del personale già in servizio presso la struttura del funzionario incaricato dal CIPE alla data del 31 marzo 1996 e di personale comandato da altre amministrazioni pubbliche, si avvale, altresì, della consulenza di un gruppo di supporto tecnicogiuridico, composto da un consigliere di Stato, da un avvocato dello Stato e da un membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il cui parere è sostitutivo di quello previsto dall'art. 13 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. Il gruppo di supporto è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; con il medesimo decreto è stabilito il relativo compenso da imputare alle disponibilità della contabilità speciale intestata al commissario straordinario.
5. Ferma restando l'utilizzazione delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al commissario straordinario di cui al comma 3 per le finalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997, e successivi decreti, per l'attuazione del piano di cui al comma 3 e delle connesse spese relative alla gestione commissariale è autorizzato il limite d'impegno ventennale di lire 60 miliardi, a decorrere dall'anno 2000, diretto alla concessione da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di contributi ai soggetti competenti che provvedono alla contrazione di mutui o di altre operazioni finanziarie, secondo un apposito progetto di riparto approvato con il decreto di cui al comma 3. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 2000-2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale ''Fondo specialè' dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Il Governo è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni; entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, il Governo è delegato ad emanare un decreto integrativo e correttivo. I decreti legislativi sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi, fermo restando quanto previsto dal comma 3:
a) definire, da parte del commissario straordinario di cui al comma 3, il trasferimento delle opere e degli alloggi, ove già non avvenuto, agli enti e comuni destinatari, che dovrà avere luogo, comunque, entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi;
b) assicurare il completamento degli interventi di cui al comma 3 da parte degli enti destinatari, provvedendo allo stralcio di opere secondo i criteri di cui al medesimo comma 3;
c) prevedere idonei strumenti di supporto tecnico e di semplificazione procedurale e amministrativa per l'ultimazione dell'intervento;
d) disciplinare le modalità di utilizzazione degli alloggi e delle opere da parte dei comuni, perseguendo i seguenti obiettivi:
1) recuperare il patrimonio edilizio vandalizzato o danneggiato;
2) verificare le condizioni per la regolarizzazione del rapporto con gli assegnatari o gli occupanti gli alloggi, gestire i relativi rapporti e individuare condizioni agevolative per favorire l'attribuzione in proprietà degli alloggi, mediante riscatto degli alloggi, da parte degli occupanti;
3) provvedere alla gestione delle opere di urbanizzazione secondaria loro trasferite, anche mediante affidamento a terzi, in base a criteri di finalità sociale dell'opera, privilegiando nell'affidamento i soggetti istituzionalmente operanti per il perseguimento di tali finalità ovvero, quando ciò non risulti possibile, in base a criteri di economicità della gestione;
4) prevedere la possibilità per i comuni di stipulare convenzioni con l'Istituto autonomo per le case popolari (IACP) della provincia di Napoli al fine di instaurare un rapporto di consulenza per la determinazione, ove necessaria, dei canoni e degli algoritmi di capitalizzazione degli stessi al fine del riscatto degli alloggi e della predisposizione dei capitolati di gestione degli immobili trasferiti;
5) prevedere riduzioni del canone per l'assegnazione degli alloggi trasferiti ai comuni ai sensi del presente articolo per agevolare i nuclei familiari con basso reddito;
6) prevedere la detraibilità, ai fini del riscatto, delle spese documentate sostenute successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge dai soggetti assegnatari ed occupanti per la manutenzione straordinaria del patrimonio edilizio vandalizzato o danneggiato;
e) disciplinare, anche attraverso il ricorso a conferenze di servizi, la definizione possibilmente transattiva del contenzioso, eventualmente congiunta alla ultimazione delle opere, nonché le relative modalità di pagamento, prevedendo altresì la possibilità, per l'amministrazione, di ottenere, nelle more del procedimento di definizione, la temporanea rinuncia alle azioni esecutive dei titoli giudiziari e lo svincolo delle somme eventualmente pignorate previa corresponsione di un acconto sulle somme portate dal titolo;
f) dettare i criteri necessari al completamento delle procedure di espropriazione in corso;
g) garantire, per tutti i decreti legislativi emanati sulla base dei principi e criteri direttivi di cui alle precedenti lettere, la compatibilità finanziaria con le risorse autorizzate dal comma 5 o da altre leggi di finanziamento.
7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 6, deliberati dal Consiglio dei Ministri e corredati da una apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari permanenti entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della relativa delega. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi stessi. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
8. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 186, limitatamente all'art. 1, decreto-legge 3 giugno 1996, n. 306, decreto-legge 2 agosto 1996, n. 407, decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 513, e decreto-legge 20 dicembre 1996, n. 643".
Note all'art. 1:
- Il testo del comunicato relativo al D.P.R. 7 agosto 1997 (Nomina del commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219), è il seguente:
"Con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997, adottato su proposta del Presidente del Consiglio, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 1997, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 292, il viceprefetto dott. Carlo Schilardi è stato nominato per un periodo di sei mesi commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219. Tale nomina è stata deliberata a norma dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400".
- Per il testo del comma 3 dell'art. 42 della citata legge 17 maggio 1999, n. 144, si veda nelle note alle premesse.
- Il D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, concernente: "Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse".