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DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 1999, n. 351

Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-10-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/09/2010)
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Testo in vigore dal: 28-10-1999
al: 29-9-2010
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la direttiva 96/62/CE del Consiglio del 27 settembre 1996, in
materia  di  valutazione,  e  di  gestione  della  qualita' dell'aria
ambiente;
  Vista  la  legge  24 aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle   Comunita'   europee   (legge  comunitaria  1995-1997)",  e  in
particolare l'allegato B);
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  l12, recante
"Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  e  agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203,  recante  "Attuazione  delle  direttive  80/779/CEE, 82/884/CEE,
84/360/CEE  e  85/203/CEE,  concernenti  norme in materia di qualita'
dell'aria,   relativamente   a  specifici  agenti  inquinanti,  e  di
inquinamento prodotto dagli impianti industriali";
  Vista  la  deliberazione  preliminare  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 maggio 1999;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 23 luglio 1999;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  i  Ministri degli affari
esteri,  di  grazia  e  giustizia,  del  tesoro, del bilancio e della
programmazione    economica,    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, della sanita' e per gli affari regionali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
  1. Il presente decreto definisce i principi per:
  a)  stabilire  gli  obiettivi per la qualita' dell'aria ambiente al
fine  di  evitare,  prevenire  o  ridurre  gli effetti dannosi per la
salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;
  b) valutare la qualita' dell'aria ambiente sul territorio nazionale
in base a criteri e metodi comuni;
  c)  disporre  di  informazioni  adeguate  sulla  qualita' dell'aria
ambiente  e  far  si'  che  siano  rese  pubbliche,  con  particolare
riferimento al superamento delle soglie d'allarme;
  d)  mantenere  la  qualita' dell'aria ambiente, laddove e' buona, e
migliorarla negli altri casi.
  2.  Alle  finalita'  del  presente  decreto provvedono le regioni a
statuto  speciale  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
nell'ambito  delle  competenze ad esse affidate dallo statuto e dalle
relative norme di attuazione.
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e   3, del testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione   delle       leggi,
          sull'emanazione    dei    decreti   del   Presidente  della
          Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
          italiana, approvato   con D.P.R.   28 dicembre    1985,  n.
          1092,  al    solo  fine    di facilitare la lettura   delle
          disposizioni di legge  modificate o alle quali  e'  operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
            Per le direttive   CEE vengono forniti gli    estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta    Ufficiale delle Comunita'
          europee  (G.U.C.E.).Nota al titolo:
            - La  direttiva 96/62/CE  e' pubblicata  in G.U.C.E.    L
          296  del 21 novembre 1996.Note alle premesse:
            -    L'art.  76    della  Costituzione    stabilisce  che
          l'esercizio della funzione legislativa  non    puo'  essere
          delegato  al Governo  se non con determinazione di principi
          e criteri direttivi e  soltanto per tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti.
            -   L'art.   87   della    Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al Presidente della   Repubblica il    potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge ed i regolamenti.
            - Per quanto concerne la direttiva 96/62/CE v. in nota al
          titolo.
            -   La   legge   24   aprile   1998,  n.    128,    reca:
          "Disposizioni    per l'adempimento   di obblighi  derivanti
          dalla   appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee
          (legge comunitaria 1995-1997).
            -    L'allegato   B   della   succitata   legge   riporta
          l'elenco    delle  direttive    da  attuare    con  decreto
          legislativo,  previo    parere delle competenti commissioni
          parlamentari.
            - La  direttiva 80/779/CEE e' pubblicata   in G.U.C.E.  L
          229  del 30 agosto 1980.
            -  La   direttiva 82/884/CEE e' pubblicata  in G.U.C.E. L
          378  del 31 dicembre 1982.
            - La  direttiva 84/360/CEE e' pubblicata   in G.U.C.E.  L
          188  del 16 luglio 1984.
            -  La   direttiva 85/203/CEE e' pubblicata  in G.U.C.E. L
          087  del 27 marzo 1985.