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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 8 settembre 1999, n. 350

Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-10-1999
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Testo in vigore dal: 26-10-1999
                IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Visto  il decreto  legislativo 4  giugno 1997,  n. 143,  recante il
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;
  Visto  l'articolo 8,  comma 1,  del decreto  legislativo 30  aprile
1998, n. 173,  recante disposizioni in materia  di individuazione dei
prodotti tradizionali agroalimentari;
  Visto  il  decreto legislativo  26  maggio  1997, n.  155,  recante
attuazione  delle  direttive  CE  n. 93/43  e  n.  96/3,  concernenti
l'igiene dei prodotti alimentari;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  D'intesa   con  il   Ministro  dell'industria,   del  commercio   e
dell'artigianato;
  Acquisito il parere della Conferenza  permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome;
  Visto il  parere del Consiglio  di Stato n. 149/99,  espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio
1999;
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a
norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata
con nota dell'11 agosto 1999, n. 7732;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                  Finalita' ed ambito d'applicazione
  1.  Ai   fini  del  presente  decreto   sono  considerati  prodotti
agroalimentari tradizionali  quelli le cui metodiche  di lavorazione,
conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo.
  2. Per l'individuazione dei prodotti agroalimentari tradizionali le
regioni e le  province autonome di Trento e Bolzano  accertano che le
suddette metodiche  sono praticate sul proprio  territorio in maniera
omogenea  e  secondo  regole  tradizionali  e  protratte  nel  tempo,
comunque per un periodo non inferiore ai venticinque anni.
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicate   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione  dei  decreti      del   Presidente   della
          Repubblica   e  sulle     pubblicazioni  ufficiali    della
          Repubblica   italiana, approvato con D.P.R.  28    dicembre
          1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni  di  legge    alle quali e' operato il rinvio.
          Restano invariati il  valore  e    l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   Il   decreto   legislativo  4  giugno 1997,  n.  143,
          recante    il  conferimento  alle  regioni  delle  funzioni
          amministrative   in   materia  di  agricoltura  e  pesca  e
          riorganizzazione    dell'Amministrazione    centrale,    e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 1997, n.
          129.
            - Il testo dell'art. 8, comma  1, del decreto legislativo
          30 aprile 1998, n. 173, e' il seguente:
            "1.        Per    l'individuazione      dei    ''prodotti
          tradizionali'',  le procedure    delle     metodiche     di
          lavorazione,     conservazione    e stagionatura  il    cui
          uso  risulta  consolidato    dal  tempo,   sono  pubblicate
          con   decreto   del  Ministro per  le  politiche  agricole,
          d'intesa    con    il    Ministro   dell'industria,     del
          commercio      e  dell'artigianato,  e  con   la Conferenza
          permanente per  i rapporti tra lo Stato, le   regioni e  le
          province  autonome  di   Trento e di Bolzano.  Le regioni e
          le province autonome di Trento e   di  Bolzano,  entro  sei
          mesi    dalla suddetta   pubblicazione predispongono,   con
          propri  atti, l'elenco dei ''prodotti tradizionali''".
            -  Il  decreto    legislativo  26   maggio   1997,     n.
          155,    recante  "Attuazione  delle direttive 93/43/CEE   e
          96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti  alimentari",  e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1997, n.
          136.
            - Il   testo dell'art. 17,  comma    3,  della  legge  23
          agosto  1998,  n.   400   (Disciplina   dell'attivita'   di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e' il seguente:
            "3. Con  decreto ministeriale  possono essere    adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  Ministro o di
          autorita' sottordinate al  Ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisca   tale potere.  Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con   decreti  interministeriali,  ferma restando
          la necessita'   di   apposita   autorizzazione   da   parte
          della      legge.      I   regolamenti     ministeriali  ed
          interministeriali  non possono  dettare norme contrarie   a
          quelle  dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi debbono
          essere   comunicati al    Presidente  del  Consiglio    dei
          Ministri prima della loro emanazione".