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DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 327

Disposizioni in materia di detrazione dell'IRPEF in favore di conduttori di immobili utilizzati come abitazione principale, a norma dell'articolo 18, comma 9, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-09-1999
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Testo in vigore dal: 21-9-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 18, comma 1, lettera e),  della  legge  13  maggio
1999, n. 133, che prevede che il decreto  legislativo  di  attuazione
della delega  conferita  per  la  revisione  della  tassazione  degli
immobili debba disporre, a  decorrere  dal  periodo  d'imposta  2000,
l'istituzione  di  una  detrazione  dall'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n.  431,  o  di
altra misura agevolativa in favore dei conduttori, limitatamente alla
loro abitazione principale, avuto riguardo  ai  redditi  posseduti  e
alla loro misura; 
  Visto l'articolo 18, comma 9, della legge 13 maggio 1999,  n.  133,
che prevede che il Governo e' delegato ad emanare, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 133 del 1999,
un decreto legislativo volto ad anticipare al periodo d'imposta  1999
la detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche
di cui al comma 1, lettera e), della stessa legge n.  133  del  1999,
nelle stesse ipotesi e condizioni e  con  l'osservanza  dei  medesimi
criteri direttivi ivi previsti, nei limiti di  complessive  lire  300
miliardi; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 16 luglio 1999; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 agosto 1999; 
  Sulla proposta del Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
  1. Per il periodo  d'imposta  1999,  e'  istituita  una  detrazione
dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, spettante ai soggetti
titolari di contratti di locazione di unita' immobiliari  adibite  ad
abitazione principale degli stessi, stipulati  o  rinnovati  a  norma
degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge  9  dicembre
1998, n. 431. La detrazione, rapportata al periodo di destinazione ad
abitazione principale, e' determinata nei seguenti ammontari: 
  a) L. 320.000, se il reddito complessivo non supera L. 30.000.000; 
  b) L.  160.000,  se  il  reddito  complessivo  e'  superiore  a  L.
30.000.000 ma non a L. 60.000.000. 
  2. Per  abitazione  principale  s'intende  quella  nella  quale  il
conduttore dimora abitualmente. 
    



           Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione  dei  decreti      del   Presidente   della
          Repubblica   e  sulle     pubblicazioni  ufficiali    della
          Repubblica   italiana, approvato con D.P.R.  28    dicembre
          1985, n. 1092, al solo  line di facilitare la lettura delle
          disposizioni  di  legge    alle quali e' operato il rinvio.
          Restano invariati il  valore  e    l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
    
           Nota al titolo: 
            - Si riporta il testo dell'art. 18, comma 9, della  legge
          13 maggio 1999, n. 133, recante: "Disposizioni  in  materia
          di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale": 
            "9. Il Governo e' delegato ad emanare, entro quattro mesi
          dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
          secondo  la  procedura  di  cui  al  comma  2,  un  decreto
          legislativo volto ad anticipare al periodo  d'imposta  1999
          la  detrazione  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito  delle
          persone fisiche di cui al comma 1, lettera e), nelle stesse
          ipotesi  e  condizioni  e  con  l'osservanza  dei  medesimi
          criteri direttivi ivi previsti, nei limiti  di  complessive
          lire 300 miliardi". 
           Note alle premesse: 
            - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti. 
            - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione  conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
            - Si riporta il testo dell'art. 18, comma 1, lettera  e),
          della citata legge 13 maggio 1999, n. 133: 
            "Art. 18  (Modifica  ai  criteri  di  determinazione  del
          reddito delle unita'  immobiliari).  -  1.  Il  Governo  e'
          delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di  entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'   decreti
          legislativi in materia di tassazione  degli  immobili,  per
          razionalizzare e perequare il prelievo  impositivo  nonche'
          al fine di evitare aggravi all'atto  dell'applicazione  dei
          nuovi estimi catastali, con l'osservanza dei 
          seguenti principi e criteri direttivi: 
              a)-d) (omissis); 
            e) istituzione di una detrazione ai fini dell'imposta sul
          reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'art. 10  della
          legge  9  dicembre  1998,  n.  431,  o  di   altra   misura
          agevolativa in favore dei  conduttori,  limitatamente  alla
          loro  abitazione  principale  e  a  decorrere  dal  periodo
          d'imposta 2000, avuto riguardo ai redditi posseduti e  alla
          loro misura". 
            - La legge 9 dicembre 1988, n. 431, recante:  "Disciplina
          delle locazioni e del rilascio degli  immobili  adibiti  ad
          uso abitativo", e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          292 del 15 dicembre 1998 - supplemento ordinario. 
           Nota all'art. 1: 
            - Si riporta il testo degli articoli 2,  comma  3,  e  4,
          commi 2 e 3, della legge 9  dicembre  1998,  n.  431,  gia'
          citata nelle premesse: 
            "Art. 2. - 1-2. ( Omissis). 
            3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti
          possono stipulare  contratti  di  locazione,  definendo  il
          valore del  canone,  la  durata  del  contratto,  anche  in
          relazione a quanto  previsto  dall'art.  5,  comma  1,  nel
          rispetto comunque  di  quanto  previsto  dal  comma  5  del
          presente articolo, ed altre condizioni  contrattuali  sulla
          base di quanto stabilito in appositi  accordi  definiti  in
          sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia
          e   le   organizzazioni   dei    conduttori    maggiormente
          rappresentative,  che  provvedono   alla   definizione   di
          contrattitipo. Al fine di promuovere i predetti accordi,  i
          comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le
          predette  organizzazioni  entro   sessanta   giorni   dalla
          emanazione del decreto di cui al comma  2  dell'art.  4.  I
          medesimi   accordi   sono   depositati,   a   cura    delle
          organizzazioni firmatarie, 
          presso ogni comune dell'area territoriale interessata". 
            "Art. 4. - 1. ( Omissis). 
            2. I criteri generali di cui al comma 1 sono indicati  in
          apposito decreto  del  Ministro  dei  lavori  pubblici,  di
          concerto con il Ministro delle finanze,  da  emanare  entro
          trenta giorni dalla conclusione della convenzione nazionale
          ovvero dalla  constatazione,  da  parte  del  Ministro  dei
          lavori pubblici, della mancanza  di  accordo  delle  parti,
          trascorsi novanta giorni dalla loro  convocazione.  Con  il
          medesimo   decreto   sono   stabilite   le   modalita'   di
          applicazione dei benefici di cui all'art. 8 per i contratti
          di locazione stipulati ai sensi del comma 3 dell'art. 2  in
          conformita' ai criteri generali  di  cui  al  comma  1  del
          presente articolo. 
            3. Entro  quattro  mesi  dalla  data  di  emanazione  del
          decreto di cui al comma 2, il Ministro dei lavori pubblici,
          di concerto  con  il  Ministro  delle  finanze,  fissa  con
          apposito decreto le condizioni alle  quali  possono  essere
          stipulati i contratti di cui al comma  3  dell'art  2,  nel
          caso in cui non vengano convocate da parte  dei  comuni  le
          organizzazioni della proprieta' edilizia e  dei  conduttori
          ovvero non siano definiti gli accordi di  cui  al  medesimo
          comma 3 dell'art. 2".