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DECRETO-LEGGE 16 settembre 1999, n. 324

Disposizioni urgenti in materia di servizio civile.

note: Entrata in vigore del decreto: 18/9/1999.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 novembre 1999, n. 424 (in G.U. 16/11/1999, n.269).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/11/1999)
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Testo in vigore dal: 17-11-1999
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di integrare per
l'anno  1999  il  Fondo  nazionale  per  il  servizio  civile  di cui
all'articolo  19  della  legge  8  luglio  1998,  n.  230, al fine di
garantire l'avvio al servizio civile degli obiettori di coscienza, di
contenere  il  numero degli obiettori nel limite delle disponibilita'
finanziarie,   nonche'   di   assicurare   l'immediata   operativita'
dell'Ufficio  nazionale  per  il  servizio  civile istituito ai sensi
dell'articolo 8 della medesima legge;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 settembre 1999;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa e
della giustizia;
                                Emana
                      il seguente decretolegge:
                               Art. 1.
  ((1.  E' istituita la contabilita' speciale del Fondo nazionale per
il  servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998,
n. 230. Il Fondo e' integrato per l'anno 1999 di lire 51 miliardi)).
  2.  Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
1999-2001,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica per l'anno
1999,  parzialmente  utilizzando  per  l'anno  1999  quanto a lire 20
miliardi  l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri,  ((quanto  a lire 25,776 miliardi l'accantonamento relativo
al  Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale e quanto a lire
5,224 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della difesa)).
  3.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.