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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 settembre 1999, n. 321

Regolamento recante norme per la determinazione del contenuto del ruolo e dei tempi, procedure e modalità della sua formazione e consegna, da emanare ai sensi degli articoli 4 e 10 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-10-1999
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Testo in vigore dal: 1-10-1999
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE 
                           di concerto con 
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO 
                   E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
  Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante norme
per il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo; 
  Visto l'articolo 12, comma 2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'articolo 4
del citato decreto n. 46 del 1999, il quale prevede che, con  decreto
del Ministero delle finanze, adottato di concerto  con  il  Ministero
del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  sono
stabiliti i dati che il ruolo deve contenere, le procedure della  sua
formazione, nonche' le modalita' dell'intervento  in  tali  procedure
del consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari (CNC); 
  Visto  l'articolo  24  del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 602 del 1973,  come  modificato  dall'articolo  10  del
decreto legislativo n. 46 del 1999, il quale prevede che, con decreto
del Ministero delle finanze, adottato di concerto  con  il  Ministero
del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  sono
stabilite le  modalita'  con  cui  l'ufficio  consegna  il  ruolo  al
concessionario  del  servizio  nazionale  della   riscossione   anche
avvalendosi del CNC; 
  Visto l'articolo 22 del predetto  decreto  legislativo  n.  46  del
1999, in base  al  quale,  tra  l'altro,  i  decreti  previsti  dagli
articoli 12,  comma  2,  e  24,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  sono  adottati  dal  Ministero
delle finanze anche per le entrate iscritte  a  ruolo  diverse  dalle
imposte sui redditi; 
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante norme sulla tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al  trattamento  dei  dati
personali; 
  Visti gli articoli 3, 14 e 16 del decreto  legislativo  3  febbraio
1993, n. 29, recanti disposizioni relative  all'individuazione  della
competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni; 
  Ritenuta l'opportunita'  di  emanare  un  unico  decreto  per  dare
esecuzione ai citati articoli 12 e  24  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 602 del 1973; 
  Considerata la necessita' di  disciplinare  in  via  regolamentare,
oltre alla formazione e alla consegna del ruolo, anche  il  contenuto
minimo della cartella di pagamento, la cui  notificazione,  ai  sensi
dell'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del  decreto  legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, vale anche  come  notificazione  del  ruolo
stesso; 
  Visto  il  parere  espresso  dalla  commissione  consultiva   sulla
riscossione nella seduta dell'8 giugno 1999; 
  Considerato  che   le   osservazioni   formulate   dalla   predetta
commissione consultiva non possono trovare integrale accoglimento, in
quanto l'accesso diretto del CNC al sistema informativo del Ministero
delle finanze non e' previsto dalle vigenti disposizioni di legge  e,
pertanto, non puo' essere contemplato neppure ai limitati fini  della
validazione, della fornitura e dell'attribuzione del codice fiscale e
del domicilio fiscale del debitore; 
  Acquisito il parere della conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 1999; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del  1988,
effettuata con nota n. 3-14019 del 24 agosto 1999; 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                         Contenuto dei ruoli 
  1. I ruoli sono formati  direttamente  dall'ente  creditore  o  con
l'intervento, ai fini della  informatizzazione  e  con  le  modalita'
previste dall'articolo 3, del consorzio nazionale obbligatorio tra  i
concessionari (CNC). Essi, in  entrambi  i  casi,  recano  un  numero
identificativo univoco a livello nazionale e sono  costituiti  ognuno
da  un  prospetto  conforme  al  modello  da  approvare  con  decreto
dirigenziale, adottato dalle  Amministrazioni  delle  finanze  e  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e da un elenco
contenente l'indicazione dei seguenti dati: 
    a) l'ente creditore; 
    b) la specie del ruolo; 
    c) il codice fiscale e i dati anagrafici dei debitori; 
  d) il codice di ogni componente del credito, di seguito  denominata
articolo di ruolo; 
    e) il codice dell'ambito; 
    f) l'anno o il periodo di riferimento del credito; 
    g) l'importo di ogni articolo di ruolo; 
    h) il totale degli importi iscritti nel ruolo; 
  i) il numero delle rate in  cui  il  ruolo  deve  essere  riscosso,
l'importo di ciascuna di esse e la cadenza delle stesse; 
    l) la data di consegna al concessionario. 
  2. Nell'elenco  di  cui  al  comma  1  e'  contenuta,  per  ciascun
debitore, anche l'indicazione sintetica degli elementi sulla base dei
quali e' stata effettuata l'iscrizione  a  ruolo;  nel  caso  in  cui
l'iscrizione a ruolo consegua ad un atto precedentemente  notificato,
devono essere indicati gli estremi di tale atto e la relativa data di
notifica. 
    



          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione  dei  decreti      del   Presidente   della
          Repubblica   e  sulle     pubblicazioni  ufficiali    della
          Repubblica   italiana, approvato con D.P.R.  28    dicembre
          1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni  di  legge    alle quali e' operato il rinvio.
          Restano invariati il  valore  e    l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  Il  decreto  legislativo  26  febbraio  1999,  n.  46,
          recante:    "Riordino  della  disciplina  della riscossione
          mendiante ruolo, a norma dell'art.   1   della   legge   28
          settembre  1998,   n.   337",   e'  stato pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale   del   5   marzo   1999,  n.    53    -
          supplemento ordinario n. 45/L.
            -  Si  riporta di seguito il testo dell'art. 12, comma 2,
          del decreto del Presidente della   Repubblica 29  settembre
          1973,    n. 602, recante:  "Disposizioni  sulla riscossione
          delle  imposte  sul reddito",  come modificato  dall'art. 4
          del citato  decreto legislativo  26 febbraio 1999,  n.  46,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale del 5 marzo 1999, n.
          53 - supplemento ordinario n. 45/L:
            "2. Con   decreto del    Ministero  delle  finanze,    di
          concerto    con  il  Ministero del tesoro, del   bilancio e
          della programmazione economica, sono  stabiliti i  dati che
          il ruolo  deve contenere,  i tempi   e le  procedure  della
          sua  formazione,    nonche' le modalita' dell'intervento in
          tali  procedure  del   consorzio   nazionale   obbligatorio
          fra  i concessionari".
            -  Si  riporta  di  seguito  il    testo dell'art. 24 del
          predetto decreto del   Presidente della    Repubblica    29
          settembre    1973,   n. 602,  come modificato dall'art.  10
          del  citato decreto legislativo  26 febbraio 1999,  n.  46,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale del 3 marzo 1999, n.
          53 - supplemento ordinario n. 45/L:
            "Art. 24  (Consegna del  ruolo al  concessionario). -  1.
          L'ufficio consegna il ruolo al  concessionario  dell'ambito
          territoriale  cui  esso  si  riferisce secondo le modalita'
          indicate  con  decreto  del  Ministero  delle  finanze,  di
          concerto con  il Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica.
            2. Con lo stesso o con  separato decreto sono individuati
          i   compiti   che  possono  essere  affidati  al  consorzio
          nazionale obbligatorio fra i concessionari    relativamente
          alla    consegna    dei ruoli   e le   ipotesi nelle  quali
          l'affidamento  dei   ruoli   ai    concessionari    avviene
          esclusivamente con modalita' telematiche".
            -  Si    riporta  di  seguito il   testo dall'art. 22 del
          citato decreto legislativo  26   febbraio   1999,   n.  46,
          pubblicato   nella  Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 1999, n.
          53 - supplemento ordinario n. 45/L:
            "Art. 22   (Decreti di   attuazione). -  1.    I  decreti
          previsti  dagli  articoli 12, comma 2, 24, commi 1 e 2, 25,
          comma 2, 28, comma 3, 30 e 50, comma  3,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come
          sostituiti   dal   presente   decreto,  sono  adottati  dal
          Ministero delle   finanze anche per    le  entrate  diverse
          dalle imposte sui redditi.
            2.  I  decreti  attuativi previsti   dal presente decreto
          sono adottati entro  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione
          dello stesso nella Gazzetta Ufficiale.
            3.    Resta    fermo  quanto   disposto   dal   comma   3
          dell'art.  13  del decreto-legge    30    dicembre    1993,
          n.   557,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 26
          febbraio 1994, n. 133".
            -  La  legge  31 dicembre 1996,   n. 675, recante "Tutela
          delle persone e di altri  soggetti rispetto al  trattamento
          dei    dati personali", e' stata pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale 8 gennaio  1996, n.  5, -  Supplemento  Ordinario
          n. 3".
            -   Si   riporta   di  seguito    il  testo  dell'art.  3
          del   decreto legislativo   3   febbraio   1993,  n.    29,
          recante:     "Razionalizzazione  dell'organizzazione  delle
          amministrazioni pubbliche e revisione della  disciplina  in
          materia  di  pubblico  impiego,  a norma dell'art. 2, della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421", pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  6  febbraio   1993,   n.   30,   come modificato
          dall'art.  1  del  decreto legislativo 29 ottobre 1998,  n.
          387,   recante:   "Ulteriori   disposizioni  integrative  e
          correttive del decreto   legislativo 3  febbraio  1993,  n.
          29, e  successive modificazioni, e  del decreto legislativo
          31  marzo  1998,    n.  80",    pubblicato nella   Gazzetta
          Ufficiale  n. 261  - serie generale - del 7 novembre 1998.
            "Art.  3. -  1. Gli  organi di   Governo esercitano    le
          funzioni   di indirizzo  politicoamministrativo,  definendo
          gli  obiettivi  ed  i programmi da  attuare ed    adottando
          gli    altri  atti   rientranti nello svolgimento  di  tali
          funzioni,  e  verificano  la   rispondenza   dei  risultati
          dell'attivita'    amministrativa  e  della   gestione  agli
          indirizzi impartiti. Ad essi spettano in particolare:
            a)  le decisioni   in materia   di   atti  normativi    e
          l'adozione    dei relativi atti di indirizzo interpretativo
          ed applicativo;
            b)  la  definizione di   obiettivi,   priorita',   piani,
          programmi  e direttive generali per l'azione amministrativa
          e per la gestione;
            c)     la     individuazione    delle   risorse    umane,
          materiali    ed economicofinanziarie  da    destinare  alle
          diverse finalita' e  la loro ripartizione tra gli uffici di
          livello dirigenziale generale;
            d)   la   definizione  dei  criteri generali  in  materia
          di   ausili finanziari a terzi  e  di    determinazione  di
          tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
            e)  le  nomine,    designazioni ed atti analoghi ad  essi
          attribuiti da specifiche disposizioni;
            f)    le  richieste    di    pareri     alle    autorita'
          amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
               g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
            2.    Ai   dirigenti   spetta   l'adozione degli  atti  e
          provvedimenti amministrativi,     compresi   tutti      gli
          atti   che    impegnano l'amministrazione verso  l'esterno,
          nonche'    la      gestione   finanziaria,   tecnica      e
          amministrativa  mediante  autonomi poteri  di   spesa,   di
          organizzazione  delle    risorse  umane  strumentali e   di
          controllo. Essi sono   responsabili  in    via    esclusiva
          dell'attivita'     amministrativa,  della  gestione  e  dei
          relativi risultati.
            3.  Le attribuzioni  dei  dirigenti indicate  dal   comma
          2   possono essere  derogate  soltanto espressamente  e  ad
          opera di  specifiche disposizioni legislative.
            4. Le amministrazioni pubbliche, i  cui organi di vertice
          non siano  direttamente  o  indirettamente  espressione  di
          rappresentanza  politica,  adeguano   i propri  ordinamenti
          al  principio    della  distinzione    tra  indirizzo     e
          controllo,     da   un  lato,  e    attuazione  e  gestione
          dall'altro".
            - Si riporta   di seguito il testo  dell'art.  14,    del
          citato  decreto  legislativo  3  febbraio  1993, n.   29, e
          successive modificazioni, come modificato dall'art.  9  del
          decreto    legislativo  del  31 marzo 1998, n.  80, recante
          "Nuove disposizioni  in materia   di organizzazione   e  di
          rapporti  di  lavoro  nelle   amministrazioni pubbliche, di
          giurisdizione nelle   controversie    di    lavoro  e    di
          giurisdizione    amministrativa,  emanate  in    attuazione
          dell'art.  11, comma 4,   della legge   15 marzo  1997,  n.
          59", pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale  8 aprile  1998 -
          supplemento ordinario n. 65/L:
            "Art.  14   (Personale - Varie  - Disposizioni tributarie
          generali  -  Organizzazione   dei   servizi:   disposizioni
          generali). - 1. Il Ministro esercita  le  funzioni  di  cui
          all'art.  3,   comma   1.   A   tal  fine periodicamente, e
          comunque ogni anno entro dieci giorni dalla data di entrata
          in  vigore della  legge di bilancio,   anche  sulla    base
          delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:
            a)  definisce obiettivi, priorita', piani  e programmi da
          attuare ed emana   le    conseguenti   direttive   generali
          per   l'attivita' amministrativa e per la gestione;
            b)  effettua,  ai  fini  dell'adempimento   dei   compiti
          definiti  ai  sensi  della  lettera a),   l'assegnazione ai
          dirigenti preposti   ai  centri  di  responsabilita'  delle
          rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3,
          comma    1, lettera c), del presente  decreto, ivi comprese
          quelle di  cui all'art. 3 del  decreto legislativo 7 agosto
          1997, n.  279, a esclusione delle risorse necessarie per il
          funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle
          variazioni delle assegnazioni con le  modalita'    previste
          dal  medesimo  decreto    legislativo  7 agosto 1997,    n.
          279,  tenendo   altresi'   conto    dei  procedimenti     e
          subprocedimenti    attribuiti  ed    adotta    gli    altri
          provvedimenti  ivi previsti.
            2. Per l'esercizio delle funzioni di  cui al comma  1  il
          Ministro   si   avvale     di       uffici    di    diretta
          collaborazione,   aventi  esclusive competenze di  supporto
          e   di   raccordo   con   l'amministrazione,   istituiti  e
          disciplinati con  regolamento adottato  ai sensi  del comma
          4-bis dell'art. 17 della  legge 23 agosto 1988, n. 400.   A
          tali  uffici  sono  assegnati, nei limiti stabiliti   dallo
          stesso regolamento: dipendenti pubblici anche  in posizione
          di   aspettativa, fuori ruolo    o  comando;  collaboratori
          assunti  con  contratti    a tempo determinato disciplinati
          dalle norme di diritto privato;  esperti e  consulenti  per
          particolari   professionalita'  e  specializzazioni,    con
          incarichi di collaborazione coordinata e  continuativa. Per
          i  dipendenti pubblici si  applica la disposizione  di  cui
          all'art.  17,   comma 14,   della legge  15 maggio 1997, n.
          127. Con lo stesso  regolamento  si  provvede  al  riordino
          delle  Segreterie    particolari    dei   Sottosegretari di
          Stato.  Con  decreto adottato  dall'autorita' di    Governo
          competente,   di concerto  con il Ministro del  tesoro, del
          bilancio   e      della   programmazione   economica,    e'
          determinato,  in    attuazione  dell'art.    12, comma   1,
          lettera  n), della legge 15   marzo 1997,  n.  59,    senza
          aggravi  di  spesa    e,  per il personale disciplinato dai
          contratti  collettivi nazionali di lavoro, fino   ad    una
          specifica     disciplina   contrattuale,   il   trattamento
          economico accessorio,   da corrispondere    mensilmente,  a
          fronte    delle    responsabilita',   degli   obblighi   di
          reperibilita' e di disponibilita' ad orari  disagevoli,  ai
          dipendenti   assegnati  agli  uffici  dei  Ministri  e  dei
          Sottosegretari di Stato.  Tale trattamento, consistente  in
          un unico  emolumento,    e'   sostitutivo   dei    compensi
          per    il    lavoro straordinario,   per la   produttivita'
          collettiva  e    per  la     qualita'   della   prestazione
          individuale.   Con effetto dalla data  di entrata in vigore
          del regolamento  di cui  al presente  comma sono   abrogate
          le norme del regio  decreto-legge 10 luglio 1924, n.  1100,
          e  successive  modificazioni    ed  integrazioni,   ed ogni
          altra norma  riguardante la costituzione  e la   disciplina
          dei   Gabinetti     dei    Ministri  e    delle  Segreterie
          particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
            3. Il Ministro non puo'  revocare, riformare, riservare o
          avocare a se'  o altrimenti  adottare provvedimenti  o atti
          di competenza  dei dirigenti. In caso  di inerzia o ritardo
          il Ministro  puo' fissare un termine  perentorio  entro  il
          quale   il   dirigente   deve   adottare   gli   atti  o  i
          provvedimenti. Qualora  l'inerzia permanga, o  in caso   di
          grave  inosservanza  delle   direttive  generali  da  parte
          del  dirigente competente, che determinino pregiudizio  per
          l'interesse pubblico, il Ministro puo'  nominare,  salvi  i
          casi  di  urgenza previa contestazione, un  commissario  ad
          acta,  dando  comunicazione  al  Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto
          previsto   dall'art. 2,  comma 3,  lettera p),  della legge
          23 agosto 1988, n.   400.  Resta  altresi'    salvo  quanto
          previsto  dall'art.    6  del  testo unico   delle leggi di
          pubblica sicurezza,  approvato    con  regio  decreto    18
          giugno    1931,   n. 773,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni,  e dall'art.   10 del   relativo  regolamento
          emanato con regio  decreto 6  maggio  1940,  n. 635.  Resta
          salvo    il potere  di annullamento ministeriale per motivi
          di legittimita'".
            -  Si    riporta  di  seguito il   testo dell'art. 16 del
          citato decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.    29,  e
          successive  modificazioni, come modificato dall'art. 4  del
          decreto legislativo del  29 ottobre 1998, n. 387,  recante:
          "Ulteriori   disposizioni   integrative  e  correttive  del
          decreto   legislativo  3   febbraio   1993,  n.    29,    e
          successive  modificazioni,   e del  decreto  legislativo 31
          marzo  1998, n.  80", pubblicato nella Gazzetta   Ufficiale
          - serie generale - n.  261 del 7 novembre 1998:
            "Art.   16.  -  1.  I dirigenti  di  uffici  dirigenziali
          generali, comunque   denominati, nell'ambito   di    quanto
          stabilito  dall'art.    3  esercitano,  fra  gli  altri,  i
          seguenti compiti e poteri:
            a)   formulano   proposte   ed    esprimono  pareri    al
          Ministro,  nelle materie di sua competenza;
            b)   curano     l'attuazione  dei    piani,  programmi  e
          direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai
          dirigenti gli incarichi e la responsabilita'  di  specifici
          progetti  e   gestioni; definiscono   gli obiettivi  che  i
          dirigenti    devono  perseguire    e    attribuiscono    le
          conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
            c)  adottano  gli atti  relativi all'organizzazione degli
          uffici di livello dirigenziale non generale;
            d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi  ed
          esercitano  i  poteri  di  spesa e   quelli di acquisizione
          delle entrate rientranti, nella   competenza   dei   propri
          uffici,  salvo  quelli  delegati  ai dirigenti;
            e)  dirigono,   coordinano e controllano l'attivita'  dei
          dirigenti   e   dei   responsabili      dei    procedimenti
          amministrativi, anche  con potere sostitutivo  in  caso  di
          inerzia,   e   propongono   l'adozione,   nei confronti dei
          dirigenti, delle misure previste dall'art. 21;
            f)  promuovono  e  resistono  alle  liti  ed   hanno   il
          potere    di  conciliare  e di transigere,   fermo restando
          quanto disposto dall'art.   12,  comma  1,  della  legge  3
          aprile 1979, n. 103;
            g)    richiedono    direttamente    pareri  agli   organi
          consultivi  dell'amministrazione    e      rispondono    ai
          rilievi    degli      organi    di  controllo sugli atti di
          competenza;
            h) svolgono le attivita' di organizzazione e gestione del
          personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
            i)  decidono   sui  ricorsi    gerarchici  contro     gli
          atti   e  i provvedimenti amministrativi non definitivi dei
          dirigenti;
            l)  curano    i  rapporti    con gli uffici   dell'Unione
          europea  e degli organismi  internazionali  nelle   materie
          di     competenza    secondo    le  specifiche    direttive
          dell'organo    di  direzione    politica,  sempreche'  tali
          rapporti  non  siano  espressamente    affidati ad apposito
          ufficio o organo.
            2.   I   dirigenti di   uffici   dirigenziali    generali
          riferiscono    al Ministro sull'attivita'   da essi  svolta
          correntemente  e in  tutti i casi in  cui  il  Ministro  lo
          richieda o lo ritenga opportuno.
            3.  L'esercizio    dei compiti   e dei  poteri di cui  al
          comma  1 puo' essere conferito anche a dirigenti preposti a
          strutture organizzative  comuni  a    piu'  amministrazioni
          pubbliche,   ovvero   alla      attuazione  di  particolari
          programmi, progetti e gestioni.
            4. Gli  atti e i   provvedimenti adottati  dai  dirigenti
          preposti  al  vertice dell'amministrazione  e dai dirigenti
          di    uffici  dirigenziali  generali  di  cui  al  presente
          articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico.
            5.  Gli   ordinamenti delle amministrazioni pubbliche  al
          cui vertice e'  preposto  un  segretario   generale,   capo
          dipartimento    o   altro dirigente   comunque  denominato,
          con funzione  di  coordinamento  di uffici dirigenziali  di
          livello generale,  ne definiscono i compiti ed i poteri".
            -  Si   riporta di seguito  il testo  dell'art. 21, comma
          1, secondo periodo, del  decreto legislativo 31    dicembre
          1992,   n.    546,  recante  "Disposizioni  sul    processo
          tributario in attuazione  della delega al Governo contenuta
          nell'art.  30  della  legge  30  dicembre  1991,  n.  413",
          pubblicato    nella  Gazzetta   Ufficiale   n.   9 del   13
          gennaio 1993  - supplemento ordinario:
            "La  notificazione  della cartella  di   pagamento   vale
          anche  come notificazione del ruolo".
            -   Si   riporta   di  seguito    il  testo  dell'art.  8
          del  decreto legislativo  28    agosto   1997,   n.    281,
          recante:   "Definizione   e ampliamento  delle attribuzioni
          della   Conferenza   permanente per   i rapporti  tra    lo
          Stato,  le    regioni  e    le province autonome   Trento e
          Bolzano ed  unificazione, per  le materie ed  i compiti  di
          interesse comune delle  regioni,  delle  province    e  dei
          comuni, con la Conferenza Statocitta' ed autonomie locali",
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          202 del 30 agosto 1997.
            "Art.  8. -  1. La  Conferenza Statocitta'  ed  autonomie
          locali  e'  unificata   per le   materie ed   i  compiti di
          interesse comune  delle regioni, delle province, dei comuni
          e delle comunita' montane, con la Conferenza Statoregioni.
            2. La Conferenza Statocitta'  ed    autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli affari regionali; ne fanno parte altresi'  il  Ministro
          del tesoro,  del bilancio e della programmazione economica,
          il   Ministro   delle   finanze,  il  Ministro  dei  lavori
          pubblici,  il  Ministro  della    sanita',  il   presidente
          dell'Associazione nazionale  dei  comuni d'Italia  -  ANCI,
          il  presidente   dell'Unione province  d'Italia  -  UPI  ed
          il  presidente   dell'Unione   nazionale comuni,  comunita'
          ed  enti    montani  -  UNCEM.    Ne  fanno   parte inoltre
          quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di
          provincia designati  dall'UPI.  Dei   quattordici   sindaci
          designati      dall'ANCI  cinque  rappresentano  le  citta'
          individuate dall'art. 17 della legge 8  giugno    1990,  n.
          142.  Alle  riunioni possono  essere invitati  altri membri
          del  Governo,  nonche'  rappresentanti  di  amministrazioni
          statali locali o di enti pubblici.
            3.  La  Conferenza Statocitta'  ed  autonomie  locali  e'
          convocata  almeno  ogni   tre mesi, e  comunque in tutti  i
          casi il  presidente ne ravvisi la  necessita' o  qualora ne
          faccia richiesta    il  presidente  dell'ANCI,  dell'UPI  o
          dell'UNCEM.
            4.    La  Conferenza   unificata di   cui al  comma 1  e'
          convocata  dal Presidente del Consiglio dei Ministri.    Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o, su sua delega, dal Ministro per  gli    affari
          regionali  o,  se    tale  incarico non e'   conferito, dal
          Ministro dell'interno".
            - Si riporta di seguito il testo dell'art. 17,  comma  3,
          della  legge  23  agosto  1988, n. 400, recante "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e     ordinamento        della
          Presidenza     del  Consiglio    dei  Ministri", pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988:
            "3. Con  decreto ministeriale  possono essere    adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  Ministro o di
          autorita' sottordinate al  Ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisca   tale potere.  Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con   decreti  interministeriali,  ferma restando
          la necessita'   di   apposita   autorizzazione   da   parte
          della      legge.      I   regolamenti     ministeriali  ed
          interministeriali  non possono  dettare norme contrarie   a
          quelle  dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi debbono
          essere   comunicati al    Presidente  del  Consiglio    dei
          Ministri prima della loro emanazione".
            -  Si riporta   di seguito il testo dell'art. 12-bis  del
          decreto del Presidente  della   Repubblica   29   settembre
          1973,   n.  602,  come modificato  dal decreto  legislativo
          26    febbraio  1999,    n.  46,   gia' citato in nota alle
          premesse:
            "Art. 12-bis.  - Non  si procede  ad iscrizione  a  ruolo
          per  somme  inferiori a lire   ventimila; tale importo puo'
          essere  elevato con il regolamento  previsto dall'art.  16,
          comma  2, della  legge 8  maggio 1998, n. 146".
            - Si riporta  di seguito il testo dell'art. 2  (vedasi il
          comma 4), della legge 7   agosto  1990,  n.  241,  recante:
          "Nuove   norme in materia di procedimento amministrativo  e
          di  diritto  di    accesso  ai  documenti  amministrativi",
          pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale n. 192  del 18 agosto
          1990:
            "Art.  2.  -  4. Le determinazioni  adottate ai sensi del
          comma 2 sono rese pubbliche  secondo  quanto  previsto  dai
          singoli ordinamenti".