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DECRETO-LEGGE 13 settembre 1999, n. 317

Disposizioni urgenti a tutela delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura.

note: Entrata in vigore del decreto: 14-9-1999.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 novembre 1999, n. 414 (in G.U. 13/11/1999, n.267).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/11/1999)
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vigente al 19/04/2024
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Testo in vigore dal:  14-11-1999
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 agosto 1999, con il quale è stato nominato, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, il commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura;
Visto l'articolo 25 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, il quale dispone che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21 della medesima legge e, comunque, non oltre il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge stessa, sia abrogato il complesso di disposizioni attualmente vigenti concernenti il Fondo per il sostegno delle vittime delle richieste estorsive, incompatibili con la nuova disciplina;
Considerato che la formalizzazione del regolamento di cui all'articolo 21 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, non ancora conclusa, interverrà in tempi successivi alla scadenza del predetto termine di abrogazione della vigente disciplina;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni finalizzate a consentire, nelle more della piena attuazione della nuova disciplina, la vigenza delle pregresse disposizioni in materia di tutela delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura, escludendo così la determinazione di un vuoto normativo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

((
01. All'articolo 12 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Copertura assicurativa e casi di esclusione" e dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. L'elargizione non è ammessa per la parte in cui il medesimo danno sia stato oggetto di precedente risarcimento o rimborso a qualunque titolo da parte di altre amministrazioni pubbliche".
02. All'articolo 16 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. L'elargizione è revocata in tutto o in parte se, dopo l'elargizione stessa, vengono effettuati, per il medesimo danno, risarcimenti o rimborsi a qualunque titolo ad opera di imprese assicuratrici o amministrazioni pubbliche".
))
(( 1-bis. All'articolo 24 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. La domanda di elargizione, fermo quanto previsto dall'articolo 2, può essere presentata in relazione ad eventi dannosi denunciati o accertati in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge".
1-ter. All'articolo 24 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, al comma 3, sono soppresse le parole: "entro il medesimo termine previsto dal comma 1".
1-quater. La domanda di elargizione di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, come sostituito dal comma 1-bis del presente articolo, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il termine è di un anno da tale data, nell'ipotesi in cui siano decorsi o abbiano iniziato a decorrere i termini previsti dall'articolo 13, comma 4, della legge 23 febbraio 1999, n. 44.
1-quinquies. Il termine di ripresentazione della domanda di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, come modificato dal comma 1-ter del presente articolo, è di duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ))
(( e comunque non oltre il trecentocinquantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ))
((
3. All'articolo 25, commi 1 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, la parola "centottantesimo" è sostituita dalla seguente: "trecentocinquantesimo"
))