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DECRETO-LEGGE 9 settembre 1999, n. 312

Disposizioni straordinarie ed urgenti per il settore della pesca.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-09-1999.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 1999, n. 405 (in G.U. 09/11/1999, n.263).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/11/1999)
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Testo in vigore dal: 10-9-1999
al: 9-11-1999
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  17  febbraio  1982,  n.  41, recante piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
  Visto  il regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, del 3 novembre
1998,  che  definisce  i  criteri  e  le  condizioni degli interventi
comunitari   a  finalita'  strutturale  nel  settore  della  pesca  e
dell'acquacoltura;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di disciplinare la
proroga    dell'arresto    temporaneo    dell'attivita'    di   pesca
nell'Adriatico,  di  cui  al  decreto-legge  31  maggio 1999, n. 154,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 30 luglio 1999, n. 249,
effettuata  per  evitare  i  perduranti  gravi rischi derivanti dalle
operazioni  belliche  svoltesi  nei Balcani, nonche' di istituire una
misura  di  accompagnamento  sociale in dipendenza delle interruzioni
tecniche  della  pesca  per  i  compartimenti marittimi del Tirreno e
dello Ionio;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 settembre 1999;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  le politiche agricole, di concerto con il Ministro dei
trasporti  e  della  navigazione  e  con  il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  In  dipendenza della continuazione delle operazioni di bonifica
interessanti   il   mare   Adriatico,   le  disposizioni  di  cui  al
decreto-legge  31 maggio 1999, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  30  luglio 1999, n. 249, si applicano anche all'arresto
temporaneo dell'attivita' di pesca effettuato dalle navi iscritte nei
compartimenti marittimi dell'Adriatico nel periodo dal 16 luglio 1999
al  31  agosto  1999,  secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro per le politiche agricole, sentita la Commissione consultiva
centrale per la pesca marittima.
  2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato in lire 50.500 milioni, si provvede: a) quanto a lire 25.000
milioni,   mediante  utilizzo  delle  disponibilita'  del  "Fondo  di
rotazione per le politiche comunitarie: finanziamenti CE" di cui alla
legge  16  aprile  1987,  n.  183;  b)  quanto a lire 16.000 milioni,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini
del    bilancio    triennale   1999-2001,   nell'ambito   dell'unita'
previsionale  di  base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  utilizzando parzialmente l'accantonamento
relativo  al  Ministero  per  le politiche agricole; c) quanto a lire
9.500 milioni, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo  1 del decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, convertito,
con   modificazioni,   dalla   legge  30  luglio  1999,  n.  249.  Il
cofinanziamento  comunitario della misura di arresto temporaneo delle
attivita'  di pesca viene versato in entrata del bilancio dello Stato
per  essere  riassegnato  all'unita'  previsionale  di  base di conto
capitale  "Fondo  di  rotazione  per  le politiche comunitarie" dello
stato  di  previsione  del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica  e'  autorizzato  ad  apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.