stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 300

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/09/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
nascondi
Testo in vigore dal: 14-9-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n.59, recante delega al  Governo  per
il conferimento di funzioni e  compiti  alle  regioni  ed  agli  enti
locali, per la  riforma  della  pubblica  amministrazione  e  per  la
semplificazione amministrativa,  ed  in  particolare  l'articolo  11,
comma 1, come modificato dall'articolo 7 della legge 15 maggio  1997,
n.127,  dall'articolo  1  della  legge  16  giugno  1998,  n.191,   e
dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n.50; 
  Visti l'articolo 11, comma 1, lettera a),  e  l'articolo  12  della
legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 4 giugno 1999; 
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
  Acquisito il parere della Commissione  parlamentare  bicamerale  di
cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 luglio 1999; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
programmazione economica; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1 
                              (oggetto) 
 
  1. Il presente decreto  legislativo,  in  attuazione  della  delega
disposta con  l'articolo  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,
modificato dall'articolo 1 della legge  16  giugno  1998,  n.  191  e
dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n.5O, detta  norme  per  la
razionalizzazione, il riordino,  la  soppressione  e  la  fusione  di
ministeri, l'istituzione di agenzie, il riordino dell'amministrazione
periferica dello Stato. 
  2. In nessun caso le norme del presente decreto legislativo possono
essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue
amministrazioni o ad enti pubblici nazionali, di funzioni  e  compiti
trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle  regioni,  agli  enti
locali e alle autonomie funzionali dalle  disposizioni  vigenti  alla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ovvero da
conferire ai sensi dei  decreti  legislativi  emanati  in  attuazione
della legge 15 marzo 1997, n.59. 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n.59, recante delega al  Governo  per
il conferimento di funzioni e  compiti  alle  regioni  ed  agli  enti
locali, per la  riforma  della  pubblica  amministrazione  e  per  la
semplificazione amministrativa,  ed  in  particolare  l'articolo  11,
comma 1, come modificato dall'articolo 7 della legge 15 maggio  1997,
n.127,  dall'articolo  1  della  legge  16  giugno  1998,  n.191,   e
dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n.50; 
  Visti l'articolo 11, comma 1, lettera a),  e  l'articolo  12  della
legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 4 giugno 1999; 
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
  Acquisito il parere della Commissione  parlamentare  bicamerale  di
cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 luglio 1999; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
programmazione economica; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1 
                              (oggetto) 
 
  1. Il presente decreto  legislativo,  in  attuazione  della  delega
disposta con  l'articolo  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,
modificato dall'articolo 1 della legge  16  giugno  1998,  n.  191  e
dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n.5O, detta  norme  per  la
razionalizzazione, il riordino,  la  soppressione  e  la  fusione  di
ministeri, l'istituzione di agenzie, il riordino dell'amministrazione
periferica dello Stato. 
  2. In nessun caso le norme del presente decreto legislativo possono
essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue
amministrazioni o ad enti pubblici nazionali, di funzioni  e  compiti
trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle  regioni,  agli  enti
locali e alle autonomie funzionali dalle  disposizioni  vigenti  alla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ovvero da
conferire ai sensi dei  decreti  legislativi  emanati  in  attuazione
della legge 15 marzo 1997, n.59.