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DECRETO LEGISLATIVO 23 luglio 1999, n. 296

Istituzione dell'Istituto nazionale di astrofisica - INAF, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-9-1999
L'atto è integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 06/09/1999, n. 209 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2003)
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Testo in vigore dal: 10-9-1999
al: 19-6-2003
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni e
integrazioni;
  Vista  la  legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare, l'articolo
11,  comma  1,  lettera  d),  l'articolo 14 e l'articolo 18, comma 1,
lettere b) e g);
  Visto l'articolo 1, comma 12, della legge 16 giugno 1998, n. 191;
  Visto  il  decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante norme
per  la  programmazione,  il  coordinamento  e  la  valutazione della
ricerca scientifica e tecnologica;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 gennaio 1999;
  Visto  il  parere  espresso  dalla  commissione parlamentare di cui
all'articolo 5 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59.
  Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 16 luglio e del 23 luglio 1999;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo;

                               Art. 1
                             Istituzione

  1. E' istituito, con le modalita' e i tempi di cui all'articolo 13,
l'Istituto  nazionale di astrofisica (INAF), come ente di ricerca non
strumentale  ad  ordinamento  speciale,  con sede in Roma e strutture
operative  distribuite  sul  territorio ai sensi dell'articolo 8, nel
quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici.
  2.  L'INAF  ha personalita' giuridica di diritto pubblico e si dota
di  un  ordinamento autonomo in conformita' al presente decreto, alla
legge   9   maggio  1989,  n.  168,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonche',
per  quanto  non  previsto  dalle  predette  disposizioni,  al codice
civile.
  3.  Il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
tecnologica  esercita  nei confronti dell'INAF le competenze previste
dalle disposizioni di cui al comma 2.
          Avvertenza:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.

           Note alle premesse:
             - Gli articoli 76 e 87 della Costituzione prevedono:
            "Art.  76.  - L'esercizio della  funzione legislativa non
          puo' essere delegato al Governo  se non con  determinazione
          di    principi  e  criteri  direttivi  e soltanto per tempo
          limitato e per oggetti definiti".
            "Art. 87. - Il Presidente della  Repubblica  e'  il  capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
             Puo' inviare messaggi alle Camere.
            Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
          riunione.
            Autorizza  la presentazione  alle Camere  dei disegni  di
          legge  di iniziativa del Governo.
            Promulga  le  leggi ed emana  i decreti aventi  valore di
          legge  e i regolamenti.
            Indice il referendum popolare  nei  casi  previsti  dalla
          Costituzione.
            Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
          Stato.
            Accredita   e   riceve  i    rappresentanti  diplomatici,
          ratifica   i trattati    internazionali,    previa,  quando
          occorra,  l'autorizzazione delle Camere.
            Ha  il comando delle Forze  armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa  costituito secondo  la  legge,  dichiara
          lo  stato di  guerra deliberato dalle Camere.
             Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
             Puo' concedere grazia e commutare le pene.
             Conferisce le onorificenze della Repubblica".
            -    La  legge   9   maggio   1989, n.   168,   riguarda:
          "Istituzione  del Ministero   dell'universita'   e    della
          ricerca   scientifica   e tecnologica".
            - Si riporta il  testo  degli  articoli    11,  comma  1,
          lettera  d),  14 e 18,   comma 1,  lettere b)  e g),  della
          legge  15 marzo  1997, n.  59 (Delega al  Governo per    il
          conferimento  di   funzioni e  compiti alle regioni ed enti
          locali per   la riforma della  pubblica  amministrazione  e
          della semplificazione amministrativa):
            "Art.    11. -   1. Il  Governo e'  delegato ad  emanare,
          entro  il 31 luglio 1999, uno o  piu'  decreti  legislativi
          diretti a:
              a)- c) (Omissis);
            d)  riordinare e razionalizzare  gli interventi diretti a
          promuovere e   sostenere    il    settore    della  ricerca
          scientifica   e  tecnologica nonche' gli organismi operanti
          nel settore stesso".
            "Art. 14. - Nell'attuazione  della  delega  di  cui  alla
          lettera  b)  del  comma    1  dell'art.    11,   il Governo
          perseguira'   l'obiettivo di   una complessiva    riduzione
          dei   costi   amministrativi  e  si  atterra', oltreche' ai
          principi generali desumibili  dalla legge 7 agosto 1990, n.
          241,    e    successive    modificazioni,    dal    decreto
          legislativo    3  febbraio  1993,  n.  29,  e    successive
          modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio
          1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:
            a)   fusione   o   soppressione  di  enti  con  finalita'
          omologhe   o complementari, trasformazione di  enti  per  i
          quali  l'autonomia  non  sia  necessaria  o  funzionalmente
          utile in ufficio dello Stato   o di  altra  amministrazione
          pubblica,  ovvero  in    struttura  di  universita', con il
          consenso della medesima, ovvero   liquidazione  degli  enti
          inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo
          e'  tenuto  a presentare contestuale piano  di utilizzo del
          personale ai sensi  dell'art. 12, comma 1, lettera  s),  in
          carico ai suddetti enti;
            b)    trasformazione   in   associazioni   o in   persone
          giuridiche   di diritto  privato    degli  enti    che  non
          svolgono    funzioni  o    servizi di rilevante   interesse
          pubblico   nonche'    di  altri    enti    per    il    cui
          funzionamento non e' necessaria  la personalita' di diritto
          pubblico;  trasformazione in  ente pubblico economico  o in
          societa'  di diritto privato di enti   ad  alto  indice  di
          autonomia  finanziaria;   per i casi di  cui alla  presente
          lettera  il Governo  e'  tenuto a   presentare  contestuale
          piano    di utilizzo del  personale ai sensi  dell'art. 12,
          comma 1, lettera s), in carico ai suddetti enti;
            c) omogeneita'  di organizzazione per enti   omologhi  di
          comparabile  rilevanza,  anche    sotto  il   profilo delle
          procedure di  nomina degli organi  statutari, e   riduzione
          funzionale     del  numero    di  componenti  degli  organi
          collegiali;
            d) razionalizzazione  ed omogeneizzazione  dei poteri  di
          vigilanza ministeriale,   con   esclusione,    di    norma,
          di         rappresentanti   ministeriali  negli  organi  di
          amministrazione, e nuova  disciplina  del  commissariamento
          degli enti;
            e)    contenimento delle  spese  di  funzionamento, anche
          attraverso ricorso obbligatorio a forme di  comune utilizzo
          di contraenti ovvero di  organi,  in    analogia  a  quanto
          previsto  dall'art. 20,  comma 7, del decreto   legislativo
          3     febbraio     1993,   n.      29,    e      successive
          modificazioni;
            f)   programmazione   atta  a  favorire  la  mobilita'  e
          l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche".
            "Art. 18.  - 1.   Nell'attuazione della delega    di  cui
          all'art.  11,  comma  1,  lettera  d),  il Governo, oltre a
          quanto previsto dall'art. 14  della  presente    legge,  si
          attiene   ai    seguenti  ulteriori    principi  e  criteri
          direttivi:
              a) (Omissis);
            b) riordino, secondo  criteri  di  programmazione,  degli
          enti  operanti  nel  settore,   della loro   struttura, del
          loro funzionamento  e delle procedure  di  assunzione   del
          personale,   nell'intento   di   evitare duplicazioni per i
          medesimi obiettivi, di promuovere  e di  collegare  realta'
          operative  di eccellenza, di  assicurare il massimo livello
          di flessibilita', di autonomia e di efficienza, nonche' una
          piu' agevole stipula di  intese,  accordi  di  programma  e
          consorzi;
              c)-f) (Omissis);
            g)    adozione    di    misure    che    valorizzino   la
          professionalita'    e  l'autonomia  dei  ricercatori  e  ne
          favoriscano  la  mobilita'  interna  ed esterna tra enti di
          ricerca, universita', scuola e imprese".
            - L'art. 1, comma 12, della legge 16 giugno 1998, n.  191
          (Modifiche  ed integrazioni   alle leggi 15 marzo  1997, n.
          59, e  legge 15 maggio 1997, n.   127, nonche'  norme    in
          materia  di  formazione    del  personale dipendente e   di
          lavoro    a  distanza  nelle    pubbliche  amministrazioni.
          Disposizioni  in  materia  di  edilizia  scolastica)  cosi'
          recita:
            "12. All'art. 11, comma 1, alinea, le parole: "31  luglio
          1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 1999".
            -  Il   titolo del decreto legislativo  5 giugno 1998, n.
          204, e' il seguente: "Disposizioni per il    coordinamento,
          la  programmazione  e  la valutazione     della    politica
          nazionale   relativa      alla      ricerca  scientifica  e
          tecnologica,  a  norma  dell'art.  11, comma 1, lettera d),
          della legge 15 marzo 1997, n. 59".
            -  Il decreto   legislativo 3   febbraio 1993,    n.  29,
          riguarda:  "La  razionalizzazione dell'organizzazione delle
          amministrazioni pubbliche e revisione della  disciplina  in
          materia  di  pubblico  impiego,  a  norma dell'art. 2 della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421".
           Note all'art. 1:
            - Per il  titolo della legge 9  maggio 1989, n. 168,   si
          veda nelle note alle premesse.
            -  Per il  titolo del decreto legislativo 5 giugno  1998,
          n. 204, si veda nelle note alle premesse.