stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 287

Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-9-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
nascondi
Testo in vigore dal: 2-9-1999
al: 7-2-2004
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visti  gli articoli 11, comma 1, lettera a), e l'articolo 12, comma
1, lettere s) e t), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche ed integrazioni;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 giugno 1999;
  Acquisito  il  parere  della  commissione  bicamerale consultiva in
ordine  all'attuazione  della  riforma  amministrativa ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 1999;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro delle
finanze,  con  il  Ministro dell'interno, con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i
beni e le attivita' culturali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
               Natura e compiti della Scuola superiore
                   della pubblica amministrazione

  1.  La Scuola superiore della pubblica amministrazione - di seguito
denominata Scuola - e' un'istituzione di alta cultura e formazione ed
ha,  nell'ambito  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento  della  funzione  pubblica,  autonomia  organizzativa  e
contabile nei limiti delle proprie risorse economicofinanziarie.
  2.  Il  Dipartimento della funzione pubblica si avvale della Scuola
per  il  coordinamento  delle  attivita' di formazione dei dipendenti
pubblici,   di   promozione   dell'innovazione  amministrativa  e  di
collaborazione con gli organismi formativi di altri Paesi.
  3. Sono compiti della Scuola:
a) la  cura  dell'organizzazione  dei  cicli  di  attivita' formativa
   iniziale   dei  dirigenti  di  cui  all'articolo  28  del  decreto
   legislativo  23 febbraio 1993, n. 29, e lo svolgimento degli altri
   compiti ivi previsti;
b) la  cura  delle attivita' di formazione permanente dei dirigenti e
   dei funzionari dello Stato;
c) lo  svolgimento  di  attivita'  di  ricerca  e  consulenza  per la
   Presidenza  del  Consiglio  e  per le amministrazioni pubbliche in
   materia   di   innovazione   amministrativa,   formazione   e   di
   organizzazione dell'attivita' formativa. In particolare, la Scuola
   valuta, su richiesta delle amministrazioni statali e sulla base di
   apposite  indicazioni del Dipartimento della funzione pubblica, la
   qualita' delle offerte formative presentate da soggetti terzi e la
   loro  rispondenza  ai  requisiti  richiesti  e svolge attivita' di
   monitoraggio;
d) il   coordinamento  delle  attivita'  delle  scuole  pubbliche  di
   formazione  mediante  forme  di  collaborazione e di raccordo, nel
   rispetto delle reciproche sfere di autonomia e di competenza;
   nonche'  la  cura  di  un osservatorio sui bisogni di formazione e
   qualificazione  del personale delle amministrazioni pubbliche e la
   redazione   di   uno   specifico   studio  annuale  che  raffronti
   specificamente detti bisogni con gli interventi attuati;
e) la  cura  dei  rapporti  con  gli  organismi  e  le  strutture  di
   formazione  similari  di  altri Paesi e la definizione con essi di
   accordi,  di convenzioni e di ogni altra forma di collaborazione e
   di scambio di esperienze;
f) lo  svolgimento,  su  richiesta,  di  attivita'  di  formazione di
   personale delle amministrazioni di altri Paesi;
g) lo  svolgimento,  anche  in  collaborazione con scuole pubbliche e
   private,  universita'  e  istituti  di  alta  cultura  pubblici  e
   privati,   italiani   e  stranieri,  amministrazioni  pubbliche  e
   istituzioni  e  societa' private, di attivita' di ricerca e studio
   nell'ambito dei propri fini istituzionali.
  4.  Fermo  restando l'adempimento dei propri fini istituzionali, la
Scuola  puo'  svolgere, su convenzione e con tutti gli oneri a carico
dei   committenti,   attivita'  di  formazione  del  personale  delle
amministrazioni pubbliche diverse da quelle dello Stato e di soggetti
gestori di servizi pubblici.
  5.  La  Scuola  continua ad essere iscritta nell'apposito schedario
dell'anagrafe  delle  ricerche,  istituito ai sensi dell'ultimo comma
dell'articolo  63  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 11
luglio   1980,   n.  382.  Essa  puo'  promuovere  o  partecipare  ad
associazioni  e  consorzi,  nonche'  stipulare  accordi di programma,
convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati.
          Avvertenza:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.

           Note alle premesse:
            -  Si    riporta il testo  degli articoli  76 e 87  della
          Costituzione della Repubblica italiana:
            "Art. 76. - L'esercizio della   funzione legislativa  non
          puo'  essere delegato al Governo  se non con determinazione
          di   principi e criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti".
            "Art.  87.  -  Il  Presidente della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
             Puo' inviare messaggi alle Camere.
            Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
          riunione.
            Autorizza  la presentazione  alle Camere  dei disegni  di
          legge  di iniziativa del Governo.
            Promulga le  leggi ed emana  i decreti aventi  valore  di
          legge  e i regolamenti.
            Indice    il     ''referendum''   popolare     nei   casi
          previsti  dalla Costituzione.
            Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
          Stato.
            Accredita  e  riceve  i    rappresentanti    diplomatici,
          ratifica    i  trattati    internazionali,   previa, quando
          occorra,  l'autorizzazione delle Camere.
            Ha il comando delle Forze  armate, presiede il  Consiglio
          supremo  di difesa  costituito secondo  la  legge, dichiara
          lo  stato di  guerra deliberato dalle Camere.
             Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
             Puo' concedere grazia e commutare le pene.
             Conferisce le onoreficienze della Repubblica".
            - Si riporta il  testo  degli  articoli    11,  comma  1,
          lettera  a) e 12, comma 1, lettere  s) e t), della legge n.
          59/1997 (Delega  al  Governo  per    il  conferimento    di
          funzioni    e compiti   alle  regioni ed  enti locali,  per
          la riforma  della  pubblica   amministrazione e   per    la
          semplificazione amministrativa):
            "Art.  11.  - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          dodici mesi dalla data   di  entrata    in  vigore    della
          presente  legge, uno  o piu' decreti legislativi diretti a:
            a)  razionalizzare  l'ordinamento  della   Presidenza del
          Consiglio dei Ministri   e     dei    Ministeri,      anche
          attraverso   il    riordino,  la soppressione e  la fusione
          di Ministeri, nonche'  di amministrazioni centrali anche ad
          ordinamento autonomo;
              (omissis).
            Art. 12. -  1. Nell'attuazione della delega di cui   alla
          lettera  a)  del   comma   1 dell'art.  11  il  Governo  si
          atterra',   oltreche'   ai principi    generali  desumibili

          dalla  legge    23 agosto   l988, n.   400, dalla   legge 7
          agosto  1990, n.   241, e   dal   decreto  legislativo    3
          febbraio  1993,  n.  29,  e    successive  modificazioni ed
          integrazioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:
              (omissis);
            s)  realizzare  gli  eventuali  processi   di   mobilita'
          ricorrendo  in via prioritaria, ad accordi  di mobilita' su
          base  territoriale, ai sensi dell'art. 35,   comma  8,  dei
          decreto   legislativo  3  febbraio    1993,  n.    29,    e
          successive  modificazioni   prevedendo  anche   per   tutte
          le  amministrazioni  centrali  interessate  dai processi di
          trasferimento di cui       all'articolo      1        della
          presente       legge,    nonche'      di razionalizzazione,
          riordino  e fusione di  cui all'art. 11,  comma 1,  lettera
          a),    procedure    finalizzate    alla    riqualificazione
          professionale per il personale di tutte le  qualifiche e  i
          livelli  per  la  copertura  dei    posti   disponibili   a
          seguito della  definizione  delle  piante organiche  e  con
          le  modalita' previste dall'art. 3, commi  205 e 206, della
          legge 28  dicembre 1995, n. 549, fermo  restando    che  le
          singole  amministrazioni  provvedono  alla  copertura degli
          oneri   finanziari attraverso i risparmi  di  gestione  sui
          propri capitoli di bilancio;
            t)  prevedere    che  i    processi  di riordinamento   e
          razionalizzazione sopra indicati    siano  accompagnati  da
          deguati   processi formativi che ne agevolino l'attuazione,
          all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione
          della      Scuola      superiore       della       pubblica
          amministrazione  e delle altre scuole delle amministrazioni
          centrali.
              (omissis)".
            -    Il    testo    del    decreto     legislativo     n.
          29/1993    reca:  "Razionalizzazione    dell'organizzazione
          delle     amministrazioni pubbliche   e   revisione   della
          disciplina    in   materia   di   pubblico impiego, a norma
          dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
           Note all'art. 1:
            -  Si riporta   il   testo   del'art. 28   del    decreto
          legislativo  n.  29/1993:
            "Art.  28  (Accesso  alla  qualifica  di dirigente). - 1.
          L'accesso alla qualifica  di  dirigente  di    ruolo  nelle
          amministrazioni  statali,  anche ad ordinamento autonomo, e
          negli  enti pubblici non economici avviene esclusivamente a
          seguito di concorso per esami.
            2. In   sede  di    programmazione  del  fabbisogno    di
          personale    di  cui  all'art.  39  della legge 23 dicembre
          1997, n. 449, sono determinati  i  posti  di  dirigente  da
          coprire con due distinte procedure concorsuali, cui possono
          rispettivamente partecipare:
            a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni,
          muniti  di laurea, che abbiano  compiuto almeno cinque anni
          di servizio, svolti in  posizioni funzionali  per l'accesso
          alle quali  e' richiesto  il possesso   del   diploma    di
          laurea.    Per     i    dipendenti    delle amministrazioni
          statali reclutati   a   seguito    di  corsoconcorso,    il
          periodo  di  servizio  e'  ridotto  a  quattro  anni. Sono,
          altresi, ammessi soggetti in possesso  della  qualifica  di
          dirigente  in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel
          campo di applicazione dell'art.  1,  comma  2,  muniti  del
          diploma  di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le
          funzioni dirigenziali.  Sono, inoltre,  ammessi coloro  che
          hanno ricoperto  incarichi  dirigenziali  o equiparati   in
          amministrazioni  pubbliche  per  un periodo non inferiore a
          cinque anni;
            b) i soggetti muniti  di  laurea    nonche'  di  uno  dei
          seguenti  titoli:  diploma  di specializzazione,  dottorato
          di  ricerca, o  altro titolo postuniversitario   rilasciato
          da    istituti universitari  itallani  o stranieri,  ovvero
          da  primarie istituzioni  formative  pubbliche  o  private,
          secondo   modalita'   di  riconoscimento  disciplinate  con
          decreto del   Presidente   del Consiglio   dei    Ministri,
          sentiti  il   Ministero dell'universita'   e  della ricerca
          scientifica  e  tecnologica e  la Scuola  superiore   della
          pubblica    amministrazione.    Sono    ammessi,  altresi',
          soggetti  in  possesso  della qualifica  di  dirigente   in
          strutture  private, muniti del diploma di laurea, che hanno
          svolto per almeno cinque anni le funzioni dirigenziali.
            3.  Con  regolamento    governativo  di  cui all'art. 17,
          comma 1, della legge   23 agosto   1988,   n.    400,  sono
          definiti,    sentita la  Scuola superiore  della   pubblica
          amministrazione,  distintamente    per  i concorsi  di  cui
          alle lettere a) e b) del comma 2:
            a)    i criteri  per la  composizione e  la nomina  delle
          commissioni esaminatrici;
               b) le modalita' di svolgimento delle selezioni.
            4. I   vincitori dei concorsi    di  cui    al  comma  1,
          anteriormente    al   conferimento   del   primo   incarico
          dirigenziale, frequentano un ciclo di  attivita'  formative
          organizzato   dalla   Scuola   superiore   della   pubblica
          amministrazione e   disciplinato dal   regolamento  di  cui
          all'art.  29, comma    5.  Tale   ciclo   comprende   anche
          l'applicazione    presso amministrazioni     italiane     e
          straniere,      enti        o     organismi internazionali,
          istituti   o   aziende   pubbliche   o   private.   Per   i
          vincitori  vincitori  dei   concorsi di cui alla lettera a)
          del comm 2, il  regolamento puo'  prevedere  che il   ciclo
          formativo,  di   durata complessivamente   non superiore  a
          dodici   mesi, si   svolga anche    in  collaborazione  con
          istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie
          istituzioni formative pubbliche o private.
            5.  Ai  vincitori  dei  concorsi  di   cui  al  comma  1,
          sino    al conferimento   del primo   incarico,  spetta  il
          trattamento    economico  appositamente   determinato   dai
          contratti collettivi.
            6.  I  concorsi    di  cui al comma 2 sono  indetti dalla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli enti    pubblici
          non  economici provvedono a bandire direttamente i concorsi
          di cui alla lettera a) del comma 2.
            7.  Restano ferme  le vigenti  disposizioni in    materia
          di    accesso delle     qualifiche    dirigenziali    delle
          carriere    diplomatica    e prefettizia,  delle  Forze  di
          polizia,  delle Forze armate e dei Vigili del fuoco.
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  63  del decreto del
          Presidente della Repubblica   n. 382/1980    (Riordinamento
          della      docenza   universitaria,  relativa  fascia    di
          formazione   nonche'   sperimentazione      organizzata   e
          didattica):
            "Art.  63  (Ricerca  scientificia   nelle universita'). -
          L'Universita' e' sede primaria della ricerca scientifica.
            Il  Ministro della  pubblica  istruzione d'intesa  con il
          Ministro  incaricato  del  coordinamento  della     ricerca
          scientifica  e tecnologica promuovera' le necessarie  forme
          di raccordo tra  universita' ed enti pubblici  di  ricerca,
          compreso il Consiglio nazionale delle ricerche.
            Al   fine   di  evitare  ogni  superflua  duplicazione  e
          sovrapposizione  di  strutture  e  di  finanziamenti     e'
          istituita l'anagrafe nazionale delle ricerche.