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DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 281

Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-10-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2004)
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Testo in vigore dal: 1-10-1999
al: 31-12-2003
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Vista  la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo
in  materia  di  tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento  dei  dati  personali  e le raccomandazioni del Consiglio
d'Europa ivi citate;
  Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
  Vista la legge 6 ottobre 1998, n. 344;
  Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
  Vista  la  deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei Ministri
adottata nella riunione del 2 luglio 1999;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 1999;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con  i  Ministri  per  i  beni  e  le  attivita' culturali,
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia
e giustizia e dell'interno;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                Ambito di applicazione e definizioni

  1.  Il  presente decreto disciplina le modalita' di trattamento dei
dati personali utilizzati per scopi storici, di ricerca scientifica e
di  statistica,  e  individua  alcune  garanzie  per  il rispetto dei
diritti  e  delle  liberta'  fondamentali  degli interessati, tenendo
conto  dei  principi  contenuti  nelle  raccomandazioni del Consiglio
d'Europa  n.  R (83)10, adottata il 23 settembre 1983, e n. R (97) 18
adottata il 30 settembre 1997.
  2.  Ai  fini  del  presente  decreto  e  delle disposizioni da esso
modificate,  si  applicano  le  definizioni  elencate nell'articolo 1
della  legge 31 dicembre 1996, n. 675, di seguito denominata "legge",
e si intendono per:
    a)  "scopi  storici", le finalita' di studio, indagine, ricerca e
documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;
    b)  "scopi  di  ricerca scientifica", le finalita' di studio e di
indagine  sistematica  finalizzata  allo  sviluppo  delle  conoscenze
scientifiche in uno specifico settore;
    c)  "scopi  statistici", le finalita' di indagine statistica o di
produzione di risultati statistici.
  3. Ai trattamenti di cui al presente decreto restano applicabili le
disposizioni  del  decreto  11  maggio 1999, n. 135, relativamente ai
soggetti in detto decreto indicati.
          Avvertenza:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.

           Note alle premesse:
            -    L'art.  76    della  Costituzione    stabilisce  che
          l'esercizio della funzione legislativa  non    puo'  essere
          delegato  al Governo  se non con determinazione di principi
          e criteri direttivi e  soltanto per tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti.
            -   L'art.   87   della    Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al Presidente  della Repubblica   il   potere  di
          promulgare  le leggi  ed emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
            -  La legge  23  agosto  1988, n.  400,  pubblicata nella
          Gazzetra  Ufficiale   n.   214   del   12 settembre   1988,
          supplemento      ordinario,   concerne    la    "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri";  in particolare, l'art. 14  e'
          il seguente:
            "Art.   14   (Decreti   legislativi).   -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica   con    la    denominazione      di    "decreto
          legislativo"  e  con l'indicazione,  nel  preambolo,  della
          legge    di delegazione, della  deliberazione del Consiglio
          dei    Ministri  e  degli  altri     adempimenti        del
          procedimento  prescritti  dalla   legge  di delegazione.
            2.  L'emanazione del  decreto  legislativo deve  avvenire
          entro  il termine  fissato dalla  legge di  delegazione; il
          testo  del   decreto legislativo   adottato dal  Governo e'
          trasmesso al    Presidente  della  Repubblica,    per    la
          emanazione,  almeno venti  giorni  prima  della scadenza.
            3.    Se la   delega legislativa   si   riferisce ad  una
          pluralita'  di oggetti distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina,  il  Governo puo' esercitarla   mediante   piu'
          atti   successivi   per    uno  o    piu'    degli  oggetti
          predetti.  In    relazione    al termine   finale stabilito
          dalla   legge   di   delegazione,   il   Governo    informa
          periodicamente    le   Camere   sui   criteri   che   segue
          nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
            4. In  ogni  caso,  qualora    il  termine  previsto  per
          l'esercizio  della delega  ecceda in  due anni,  il Governo
          e' tenuto   a richiedete   il parere delle  Camere    sugli
          schemi  dei  decreti delegati.  Il parere e' espresso dalle
          Commissioni permanenti  delle  due  Camere  competenti  per
          materia entro sessanta giorni,  indicando specificamente le
          eventuali  disposizioni  non   ritenute corrispondenti alle
          direttive  della legge di delegazione.    Il  Governo,  nei
          trenta      giorni   successivi,  esaminato  il     parere,
          ritrasmette,  con  le sue  osservazioni  e con    eventuali
          modificazioni,  i  testi  alle  Commissioni   per il parere
          definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni".
            -   La legge   31 dicembre   1996, n.    675,  pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 5 dell'8 gennaio 1997,  reca
          norme in materia di "Tutela  delle  persone    o  di  altri
          soggetti rispetto al trattamento  dei dati personali".
            -    La  legge   31 dicembre   1996, n.   676, pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio  1997,    reca
          norme  di  "Delega  al Governo in materia   di tutela delle
          persone  e di altri soggetti   rispetto al  trattamento  di
          dati personali".
            -  Il  decreto    legislativo  11  maggio 1999, n.   135,
          pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n.  113 del  17 maggio
          1999,  reca    "Disposizioni  integrative  della  legge  31
          dicembre    1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili
          da parte dei soggetti pubblici".
            -  La legge  6  ottobre  1998, n.  344,  pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  235    dell'8  ottobre  1998  reca
          "Differimento  del  termine  per l'esercizio della   delega
          prevista dalla legge  31 dicembre 1996, n. 676, in  materia
          di trattamento dei dati personali".
            -  Il    decreto  legislativo  5    giugno  1998, n. 204,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.   151 del  1  luglio
          1998,    reca  "Disposizioni  per  il  coordinamento,    la
          programmazione e la  valutazione della  politica  nazionale
          relativa  alla ricerca  scientifica e tecnologica,  a norma
          dell'art.  11,  comma  1,  lettera d), della legge 15 marzo
          1997, n. 59".
            - Il  decreto  legislativo  6  settembre  1989,  n.  322,
          pubblicato  nella  Gazzetta    Ufficiale   n. 222   del   6
          settembre   1989 reca    norme    sul  "Sistema  statistico
          nazionale  e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale
          di statistica, ai sensi  dell'art. 24 della legge 23 agosto
          1988, n. 400".
           Nota all'art. 1:
            -  L'art.  1  della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' il
          seguente:
            "Art.  1   (Finalita'   e   definizioni).    -   1.    La
          presente   legge garantisce  che  il trattamento  dei  dati
          personali si  svolga   nel rispetto   dei diritti,    delle
          liberta'    fondamentali,  nonche'   della dignita'   delle
          persone   fisiche,   con   particolare  riferimento    alla
          riservatezza e all'identita' personale; garantisce altresi'
          i  diritti  delle persone giuridiche e di ogni altro ente o
          associazione.
             2. Ai fini della presente legge si intende:
            a) per  ''banca di dati'',  qualsiasi complesso di   dati
          personali,  ripartito   in   una o  piu'  unita'  dislocate
          in  uno o  piu'  siti, organizzato  secondo una  pluralita'
          di     criteri  determinati     tali  da   facilitarne   il
          trattamento;
            b)    per   ''trattamento'',   qualunque    operazione  o
          complesso  di operazioni,  svolti con  o   senza  l'ausilio
          di      mezzi  elettronici    o  comunque    automatizzati,
          concernenti       la   raccolta,       la    registrazione,
          l'organizzazione,   la  conservazione,  l'elaborazione,  la
          modificazione, la     selezione,     l'estrazione,       il
          raffronto,      l'utilizzo, l'interconnessione, il  blocco,
          la  comunicazione, la   diffusione, la cancellazione  e  la
          distruzione di dati;
            c)   per   ''dato   personale'',  qualunque  informazione
          relativa   a persona fisica,  persona  giuridica,  ente  od
          associazione,   identificati  o    identificabili,    anche
          indirettamente,  mediante  riferimento  a qualsiasi   altra
          informazione,     ivi     compreso     un     numero     di
          identificazione personale;
            d)  per    ''titolare'',  la persona   fisica, la persona
          giuridica, la pubblica  amministrazione e  qualsiasi  altro
          ente, associazione  od organismo cui competono le decisioni
          in ordine alle finalita' ed alle modalita' del  trattamento
          di   dati     personali,  ivi  compreso  il  profilo  della
          sicurezza;
            e) per  ''responsabile'', la persona fisica,  la  persona
          giuridica,  la pubblica   amministrazione e qualsiasi altro
          ente, associazione od organismo preposti  dal  titolare  al
          trattamento di dati personali;
            f)  per  ''interessato'', la  persona fisica, la  persona
          giuridica, l'ente o l'associazione  cui  si  riferiscono  i
          dati personali;
            g)  per ''comunicazione'',   il dare conoscenza dei  dati
          personali a uno  o   piu'  soggetti   determinati   diversi
          dall'interessato,  in qualunque  forma,  anche mediante  la
          loro  messa a  disposizione  o consultazione;
            h)    per ''diffusione'',   il dare  conoscenza dei  dati
          personali  a soggetti indeterminati,  in qualunque   forma,
          anche   mediante      la   loro   messa  a  disposizione  o
          consultazione;
            i) per  ''dato anonimo'', il  dato che in   origine, o  a
          seguito  di  trattamento,  non  puo' essere associato ad un
          interessato identificato o identificabile;
            l)  per    ''blocco'',   la   conservazione   di     dati
          personali     con  sospensione  temporanea  di  ogni  altra
          operazione del trattamento;
            m) per   ''Garante'', l'autorita'   istituita ai    sensi
          dell'articolo 30".