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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1999, n. 275

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 25/8/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2015)
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vigente al 15/07/2015
  • Articoli
  • Istituzioni scolastiche nel quadro dell'autonomia
    CAPO I
    DEFINIZIONI E OGGETTO
  • 1
  • 2
  • Istituzioni scolastiche nel quadro dell'autonomia
    CAPO II
    AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA, DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E
    SVILUPPO
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Istituzioni scolastiche nel quadro dell'autonomia
    CAPO III
    CURRICOLO NELL'AUTONOMIA
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • Istituzioni scolastiche nel quadro dell'autonomia
    CAPO IV
    DISCIPLINA TRANSITORIA
  • 12
  • 13
  • Funzioni amministrative e gestione del servizio di istruzione
    CAPO I
    ATTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI
  • 14
  • 15
  • 16
  • Disposizioni finali
    CAPO I
    ABROGAZIONI
  • 17
Testo in vigore dal: 25-8-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente il
testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti  in  materia  di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
  Visti i pareri del Consiglio nazionale della  pubblica  istruzione,
espressi nelle riunioni del 30 settembre e del 15 ottobre 1998; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 30 ottobre 1998; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 17 dicembre 1998; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione 
  consultiva per gli atti normativi  nell'adunanza  del  23  novembre
  1998; 
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei 
deputati e del Senato della Repubblica, espressi nelle sedute del  16
febbraio 1999 e del 10 febbraio 1999; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 25 febbraio 1999; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di  concerto
con i Ministri  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica, per la funzione pubblica, per gli affari regionali  e  del
lavoro e della previdenza sociale; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
    (Natura e scopi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche) 
1.  Le  istituzioni  scolastiche  sono   espressioni   di   autonomia
funzionale  e  provvedono  alla  definizione  e  alla   realizzazione
dell'offerta formativa, nel rispetto  delle  funzioni  delegate  alla
Regioni e dei compiti e funzioni  trasferiti  agli  enti  locali,  ai
sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112. A tal fine interagiscono tra  loro  e  con  gli  enti  locali
promuovendo  il  raccordo  e  la  sintesi  tra  le  esigenze   e   le
potenzialita' individuali e gli obiettivi nazionali  del  sistema  di
istruzione. 
2. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e' garanzia di  liberta'
di insegnamento e  di  pluralismo  culturale  e  si  sostanzia  nella
progettazione e nella  realizzazione  di  interventi  di  educazione,
formazione e istruzione mirati allo  sviluppo  della  persona  umana,
adeguati ai diversi contesti, alla  domanda  delle  famiglie  e  alle
caratteristiche  specifiche  dei  soggetti  coinvolti,  al  fine   di
garantire loro il successo formativo, coerentemente con le  finalita'
e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e  con  l'esigenza
di  migliorare  l'efficacia  del  processo  di  insegnamento   e   di
apprendimento. 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente il
testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti  in  materia  di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
  Visti i pareri del Consiglio nazionale della  pubblica  istruzione,
espressi nelle riunioni del 30 settembre e del 15 ottobre 1998; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 30 ottobre 1998; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 17 dicembre 1998; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione 
  consultiva per gli atti normativi  nell'adunanza  del  23  novembre
  1998; 
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei 
deputati e del Senato della Repubblica, espressi nelle sedute del  16
febbraio 1999 e del 10 febbraio 1999; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 25 febbraio 1999; 
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di  concerto
con i Ministri  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica, per la funzione pubblica, per gli affari regionali  e  del
lavoro e della previdenza sociale; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
    (Natura e scopi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche) 
1.  Le  istituzioni  scolastiche  sono   espressioni   di   autonomia
funzionale  e  provvedono  alla  definizione  e  alla   realizzazione
dell'offerta formativa, nel rispetto  delle  funzioni  delegate  alla
Regioni e dei compiti e funzioni  trasferiti  agli  enti  locali,  ai
sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112. A tal fine interagiscono tra  loro  e  con  gli  enti  locali
promuovendo  il  raccordo  e  la  sintesi  tra  le  esigenze   e   le
potenzialita' individuali e gli obiettivi nazionali  del  sistema  di
istruzione. 
2. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e' garanzia di  liberta'
di insegnamento e  di  pluralismo  culturale  e  si  sostanzia  nella
progettazione e nella  realizzazione  di  interventi  di  educazione,
formazione e istruzione mirati allo  sviluppo  della  persona  umana,
adeguati ai diversi contesti, alla  domanda  delle  famiglie  e  alle
caratteristiche  specifiche  dei  soggetti  coinvolti,  al  fine   di
garantire loro il successo formativo, coerentemente con le  finalita'
e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e  con  l'esigenza
di  migliorare  l'efficacia  del  processo  di  insegnamento   e   di
apprendimento.