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LEGGE 27 luglio 1999, n. 268

Disciplina delle "strade del vino".

note: Entrata in vigore della legge: 24-8-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2016)
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Testo in vigore dal: 12-1-2017
aggiornamenti all'articolo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
                        Principi e obiettivi 
 
  1. L'obiettivo della presente legge consiste  nella  valorizzazione
dei territori a vocazione vinicola, con  particolare  riferimento  ai
luoghi delle produzioni qualitative di cui  alla  legge  10  febbraio
1992,  n.  164,  e  successive  modificazioni,  anche  attraverso  la
realizzazione delle "strade del vino". 
  2. Le "strade del vino" sono percorsi segnalati e pubblicizzati con
appositi cartelli, lungo i quali insistono valori naturali, culturali
e ambientali,  vigneti  e  cantine  di  aziende  agricole  singole  o
associate aperte al pubblico; esse costituiscono strumento attraverso
il quale i territori vinicoli e le relative produzioni possono essere
divulgati, commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica. 
  3.  Le  attivita'  di  ricezione  e  di  ospitalita',  compresa  la
degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione  di  attivita'
ricreative,  culturali  e  didattiche,  svolte  da  aziende  agricole
nell'ambito delle "strade del vino", possono essere  ricondotte  alle
attivita' agrituristiche di cui all'articolo 2 della legge 5 dicembre
1985, n. 730, secondo i principi  in  essa  contenuti  e  secondo  le
disposizioni emanate dalle regioni. 
  ((3-bis.  La  somministrazione  delle   produzioni   agroalimentari
tradizionali  e  delle  produzioni  designate  con  denominazione  di
origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP)  delle
regioni cui appartengono  le  "strade  del  vino",  non  preparate  o
cucinate contestualmente alla somministrazione del vino, puo'  essere
esercitata dalle aziende agricole vitivinicole che insistono lungo le
"strade del vino" di cui alla presente legge, previa presentazione al
comune  di  competenza  della  segnalazione  certificata  di   inizio
attivita' (SCIA), ai sensi dell'articolo  19  della  legge  7  agosto
1990, n.  241,  fermo  restando,  in  particolare,  il  rispetto  dei
requisiti  igienico-sanitari  relativi  alla  somministrazione  delle
produzioni alimentari e conformemente alle normative regionali. 
  3-ter.  La   somministrazione   delle   produzioni   agroalimentari
tradizionali e delle produzioni a DOP o IGP di  cui  al  comma  3-bis
deve comunque rimanere secondaria rispetto all'attivita' prevalente e
caratterizzante  le  aziende  agricole  vitivinicole  aderenti   alle
"strade del vino". 
  3-quater. Alla  somministrazione  delle  produzioni  agroalimentari
tradizionali e delle produzioni a DOP o IGP di cui al comma 3-bis non
si applicano le norme sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici
esercizi di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287)). 
  4. In deroga alle disposizioni vigenti, le cantine industriali e le
enoteche presenti nell'ambito delle "strade del vino" ed aderenti  al
disciplinare di cui all'articolo 2,  comma  1,  lettera  a),  possono
effettuare la presentazione, la degustazione e la mescita di prodotti
vitivinicoli, nel  rispetto  delle  norme  previste  per  le  aziende
agricole produttrici.