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DECRETO LEGISLATIVO 21 luglio 1999, n. 259

Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 4 dicembre 1997, n. 460, e 21 novembre 1997, n. 461, in materia di redditi di capitale e differimento di termini.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-8-1999
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Testo in vigore dal: 19-8-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  il  decreto  legislativo  4  dicembre  1997, n. 460, recante
riordino  della  disciplina  tributaria  degli enti non commerciali e
delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale;
  Visto  il  decreto  legislativo  21  novembre 1997, n. 461, recante
riordino  della  disciplina  tributaria dei redditi di capitale e dei
redditi diversi;
  Visti  i  decreti  legislativi  18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e
473, recanti riforma delle sanzioni tributarie non penali;
  Visti  i  decreti  legislativi  19 novembre 1998, n. 422, 16 giugno
1998,  n.  201,  e  5  giugno  1998,  n.  203, con i quali sono state
apportate  disposizioni integrative e correttive dei predetti decreti
legislativi  n.  460  e  n.  461  del 1997, nonche' ai citati decreti
legislativi numeri 471, 472 e 473 del 1997;
  Visto l'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
il  quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi previsti dal medesimo articolo 3 della citata
legge  n.  662 del 1996, nel rispetto degli stessi principi e criteri
direttivi  e  previo  parere della commissione di cui al comma 13 del
medesimo  articolo 3, possono essere emanate disposizioni integrative
o correttive;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 30 aprile 1999;
  Acquisito  il  parere della Conferenza unificata istituita ai sensi
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Acquisito  il  parere  della  commissione  parlamentare istituita a
norma  dell'articolo  3,  comma  13,  della predetta legge n. 662 del
1996;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 luglio 1999;
  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  Modifiche al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante
  riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e
       delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale.

  1. Nel decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, come modificato
dal  decreto  legislativo  19  novembre 1998, n. 422, all'articolo 9,
comma  1, concernente le agevolazioni temporanee per il trasferimento
a  titolo  gratuito  di beni patrimoniali, le parole: "31 marzo 1999"
sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1999".
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e   3, del testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione   delle       leggi,
          sull'emanazione  dei    decreti   del   Presidente    della
          Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
          italiana,  approvato    con D.P.R.   28 dicembre   1985, n.
          1092, al   solo fine   di  facilitare  la  lettura    delle
          disposizioni  di legge   modificate o alle quali e' operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -    L'art. 76  della Costituzione  disciplina la  delega
          al  Governo dell'esercizio della   funzione  legislativa  e
          stabilisce    che  essa non puo'   avvenire   se   non  con
          determinazione   di   principi   e    criteri  direttivi  e
          soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
            -   L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce  al Presidente della  Repubblica il   potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge e i regolamenti.
            - Il decreto legislativo 4  dicembre  1997,  n.  460,  e'
          pubblicato  nel  supplemento    ordinario  alla    Gazzetta
          Ufficiale  n. 1  del 2  gennaio 1998.
            - Il  decreto legislativo 21  novembre 1997, n. 461,   e'
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1998.
            - Il  decreto legislativo 18  dicembre 1997, n. 471,   e'
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1998.
            - Il  decreto legislativo 18  dicembre 1997, n. 472,   e'
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1998.
            - Il  decreto legislativo 18  dicembre 1997, n. 473,   e'
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1998.
            -  Il decreto  legislativo 16  giugno 1998,  n. 201,   e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 150 del 30 giugno
          1998.
            - Il decreto  legislativo  5  giugno  1998,  n.  203,  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 151 del 1 luglio
          1998.
            - Il  decreto legislativo 19  novembre 1998, n. 422,   e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 287 del 9 dicembre
          1998.
            - Si riporta il testo dei commi   13  e  17  dell'art.  3
          della legge n.  662 del 1996:
            "13.  Entro  trenta  giorni  dalla  data di pubblicazione
          della presente legge  nella    Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica      italiana,    e' istituita una   commissione
          composta   da  quindici  senatori    e  quindici  deputati,
          nominati  rispettivamente dal  Presidente del  Senato della
          Repubblica  e    dal Presidente della   Camera dei deputati
          nel rispetto della  proporzione esistente   tra i    gruppi
          parlamentari,    sulla  base  delle designazioni dei gruppi
          medesimi".
            "17. Entro  due anni dalla  data di   entrata  in  vigore
          dei decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi
          e  criteri  direttivi e previo parere  della commissione di
          cui al comma 13,  possono essere emanate, con  uno  o  piu'
          decreti    legislativi,    disposizioni    integrative    o
          correttive".
           Nota all'art. 1:
            -  Si    riporta  il  testo  dell'art.    9  del  decreto
          legislativo  n. 460 del 1997, come da ultimo modificato dal
          presente decreto:
            "Art.     9     (Agevolazioni  temporanee     per      il
          trasferimento   di      beni   patrimoniali).  -  1.     Il
          trasferimento a titolo gratuito   di  aziende  o  beni    a
          favore   di   enti  non commerciali,  con  atto  sottoposto
          a registrazione  entro il   30 settembre   1999, non    da'
          luogo,    ai  fini  delle imposte sui redditi, a realizzo o
          distribuzione di plusvalenze,  ricavi    e    minusvalenze,
          compreso     il   valore   di  avviamento,  non costituisce
          presupposto  per la  tassazione di   sopravvenienze  attive
          nei   confronti   dell'ente  cessionario,  ne' e'  soggetto
          ad   alcuna imposta sui  trasferimenti,  a  condizione  che
          l'ente    dichiari   nell'atto   che   intende   utilizzare
          direttamente i beni  per    lo  svolgimento  della  propria
          attivita'.    Qualora  il  trasferimento  abbia   a oggetto
          l'unica  azienda  dell'imprenditore  cedente,  questi    ha
          l'obbligo  di affrancare le riserve o fondi  in sospensione
          d'imposta eventualmente  costituiti  in  precedenza  previo
          pagamento   di   un'imposta  sostitutiva  dell'imposta  sul
          reddito delle  persone fisiche   ovvero dell'imposta    sul
          reddito delle  persone   giuridiche,  dell'imposta   locale
          sui   redditi  e dell'imposta sul  valore aggiunto  pari al
          25    per  cento,    secondo  le  modalita' determinate con
          decreto del Ministro delle  finanze. Per i saldi  attivi di
          rivalutazione costituiti    ai  sensi    della  legge    29
          dicembre    1990,  n.   408,   e della   legge 30  dicembre
          1991, n.  413, recanti   disposizioni tributarie    per  la
          rivalutazione  dei    beni,  lo  smobilizzo di riserve e di
          fondi  e  per  la  rivalutazione  obbligatoria   dei   beni
          immobili delle imprese, l'imposta  sostitutiva e' stabilita
          con l'aliquota  del 10 per  cento e  non spetta il  credito
          d'imposta  previsto  dall'art.  4,  comma 5, della predetta
          legge n. 408 del 1990 e dall'art.   26,  comma    5,  della
          predetta  legge   n. 413  del 1991;  le riserve  e  i fondi
          indicati  nelle  lettere b)  e  c)  del comma  7  dell'art.
          105  del testo unico  delle imposte sui  redditi, approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre
          1986, n. 917, sono  assoggettati  ad   imposta  sostitutiva
          della     maggiorazione    di  conguaglio  con  l'aliquota,
          rispettivamente, del  5 per cento e del 10 per cento.
            2. L'ente  non commerciale che alla  data di  entrata  in
          vigore   del  presente  decreto  utilizzi    beni  immobili
          strumentali di  cui al primo periodo del comma 2, dell'art.
          40,  del testo unico delle imposte sui redditi,   approvato
          con   decreto del  Presidente della  Repubblica 22 dicembre
          1986, n.  917, puo', entro il 30 settembre    1998,  optare
          per   l'esclusione   dei   beni   stessi   dal   patrimonio
          dell'impresa, mediante il pagamento di una  somma a  titolo
          di    imposta  sostitutiva  dell'imposta  sul reddito delle
          persone  giuridiche,  dell'imposta  locale  sui  redditi  e
          dell'imposta  sul  valore aggiunto, nella  misura del 5 per
          cento del valore  dell'immobile  medesimo, determinato  con
          i    criteri di  cui all'art. 52, comma 4, del  testo unico
          delle disposizioni  concernenti  l'imposta    di  registro,
          approvato con  decreto del  Presidente della Repubblica  26
          aprile    1986,   n.   131, nel   caso  in  cui gli  stessi
          provengano dal patrimonio  personale, e del  10  per  cento
          nel  caso  di  acquisto  in  regime  di  impresa.  Per bene
          proveniente dal patrimonio  si  intende    il    bene    di
          proprieta'      dell'ente     stesso     non     acquistato
          nell'esercizio di impresa  indipendentemente  dall'anno  di
          acquisizione  e  dal    periodo  di  tempo   intercorso tra
          l'acquisto  e l'utilizzazione nell'impresa.
            3.   Con decreto   del  Ministro    delle  finanze,    da
          pubblicare    nella  Gazzetta  Ufficiale    entro  sessanta
          giorni dalla  data di  entrata in vigore   del     presente
          decreto,  sono  stabilite   le  modalita'  di presentazione
          della    dichiarazione  di   opzione e di  versamento delle
          imposte sostitutive previste ai commi 1 e 2.".