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DECRETO LEGISLATIVO 22 maggio 1999, n. 251

Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-10-1999
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 2-10-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo
42 che delega il Governo ad  adeguare ai principi comunitari la legge
30 gennaio  1968, n. 46,  in materia di  disciplina dei titoli  e dei
marchi di identificazione dei metalli preziosi;
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  ed  in
particolare gli articoli 20 e 50;
  Visto l'Accordo sullo spazio  economico europeo firmato dagli Stati
AELS (EFTA  ad Oporto il  2 maggio  1992 e ratificato,  unitamente al
protocollo di adattamento di detto Accordo, con legge 28 luglio 1993,
n. 300);
  Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 30 dicembre 1970,
n. 1496;
  Considerato il  parere motivato espresso dalla  Commissione europea
in data 8  marzo 1996 a seguito della  procedura d'infrazione 92/2116
avviata  nei confronti  del  Governo italiano  in  materia di  libera
circolazione degli oggetti in metallo prezioso;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 21 maggio 1999;
  Sulla  proposta del  Ministro per  le politiche  comunitarie e  del
Ministro  dell'industria,   del  commercio  e   dell'artigianato,  di
concerto con i Ministri degli  affari esteri, dell'interno, di grazia
e  giustizia,  del  tesoro,   del  bilancio  e  della  programmazione
economica e per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                                Capo I
               I metalli preziosi e loro titoli legali
                               Art. 1.
  1. I metalli preziosi considerati ai fini del presente decreto sono
i seguenti: platino, palladio, oro e argento.
          Avvertenza:
            Il   testo  delle note  qui  pubblicato  e  stato redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni       sulla   promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
            Per  le  direttive    CEE vengono forniti gli  estremi di
          pubblicazioni  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
           Note alle premesse:
            -   L'art.   76   della  Costituzione  regola  la  delega
          al  Governo dell'esercizio della   funzione  legislativa  e
          stabilisce    che  essa non puo'   avvenire   se   non  con
          determinazione   di   principi   e    criteri  direttivi  e
          soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
            -   L'art.   87   della    Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al Presidente della   Repubblica il    potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge ed i regolamenti.
            -   La   legge   24   aprile    1998,   n.   128,    reca
          disposizioni    per l'adempimento   di obblighi   derivanti
          dalla  appartenenza dell'Italia alle  Comunita'    europee.
          (Legge Comunitaria  1995 - 1997).  L'art. 42 cosi' recita:
            "Art. 42 (Titoli e marchi  di identificazione dei metalli
          preziosi:  criteri di delega). - 1. Il  Governo e' delegato
          ad  emanare,  entro un anno dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, un decreto legislativo  per  adeguare
          la legge 30  gennaio 1968, n. 46, recante la disciplina dei
          titoli  e    dei  marchi   di identificazione   dei metalli
          preziosi,  ai  principi  comunitari,    nel  rispetto   dei
          seguenti principi e criteri direttivi:
            a)  modificare   e ampliare   la gamma dei  titoli legali
          dei metalli preziosi  e delle   loro leghe,   tenuto  conto
          di  quelli    riconosciuti ufficialmente negli  altri Stati
          membri dell'Unione europea  e della loro  diffusione  nella
          pratica commerciale;
            b)  riconoscere  validita'  alle   marcature di contenuto
          equivalente a quelle nazionali, apposte conformemente  alle
          normative di altri Stati membri dell'Unione europea;
            c)     modificare  e    integrare    la  disciplina   del
          marchio   di responsabilita',  prevedendo  anche  procedure
          di   valutazione   della conformita' in  linea  con  quelle
          previste  in  sede  comunitaria, in modo da   assicurare un
          elevato livello   di    tutela  dei    consumatori  e    di
          trasparenza nelle transazioni commerciali".
            -  La legge 30 gennaio 1968  reca disciplina dei titoli e
          dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.
            - Il decreto  legislativo 31 marzo 1998, n.    112,  reca
          conferimento  di  funzioni  e  compiti amministrativi dello
          Stato alle regioni ed agli enti locali, in  attuazione  del
          capo  I della legge  15 marzo 1997, n.  59. Gli articoli 20
          e 50 cosi' recitano:
            "Art. 20 (Funzioni delle camere di  commercio,  industria
          artigianato  e  agricoltura).  - 1.  Sono  attribuite  alle
          camere    di     commercio,  industria,     artigianato   e
          agricoltura le  funzioni esercitate  dagli uffici   metrici
          provinciali     e     dagli     uffici   provinciali    per
          l'industria,   il   commercio    e    l'artigianato,    ivi
          comprese    quelle relative ai brevetti e alla tutela della
          proprieta' industriale.
            2.  Presso   le   camere    di   commercio,    industria,
          artigianato    e  agricoltura     e'     individuato     un
          responsabile   delle   attivita' finalizzate alla    tutela
          del  consumatore    e della fede  pubblica, con particolare
          riferimento  ai  compiti  in  materia   di   controllo   di
          conformita'    dei prodotti   e strumenti   di misura  gia'
          svolti  dagli uffici di cui al comma 1".
            "Art.   50  (Accorpamenti  e  soppressioni  di  strutture
          amministrative  e  statali  e    attribuzione  di  beni   e
          risorse).   -   1.  Sono    soppressi  gli  uffici  metrici
          provinciali e  gli uffici provinciali per  l'industria,  il
          commercio  e  l'artigianato. Sono,  inoltre, soppressi  gli
          uffici periferici  gia' appartenenti  all'Agenzia  per   la
          promozione  dello sviluppo per il Mezzogiorno  (Agensud), a
          decorrere  dalla  conclusione delle operazioni previste per
          la gestione stralcio.
            2.  Con   decreti del   Presidente   del   Consiglio  dei
          Ministri,    da adottarsi ai  sensi dell'art. 7,  commi 1 e
          2, della legge  15 marzo 1997,  n.   59,  entro   il     30
          novembre   1998,  si   provvede  alla individuazione in via
          generale dei   beni e  delle  risorse  finanziarie,  umane,
          strumentali e organizzative da trasferire.
            3.  La data  dei  trasferimenti  di cui  al  comma  2 del
          presente   articolo    viene    stabilita    in    modo  da
          assicurare  che  l'effettivo esercizio delle funzioni e dei
          compiti conferiti  nel  presente  titolo  decorra  dal    1
          gennaio  1999,    salvo  esplicita diversa   previsione nel
          presente titolo.
            4.   Il   personale e   le   dotazioni    tecniche  degli
          uffici  metrici provinciali e degli uffici  provinciali per
          l'industria,  il  commercio e l'artigianato sono trasferiti
          alle  camere  di  commercio,   industria,   artigianato   e
          agricoltura".
            -  La  legge 28  luglio 1993,  n. 300,  reca ratifica  ed
          esecuzione dell'accordo   spazio economico   europeo    con
          protocolli, allegati  e dichiarazioni, fatto a  Oporto il 2
          maggio  1992,  e    del  protocollo di adattamento di detto
          accordo, con allegato, firmato  a  Bruxelles  il  17  marzo
          1993.
            -  La   legge 24  novembre 1981,  n. 689,  reca modifiche
          al sistema penale.
            Il decreto  del Presidente  della Repubblica  30 dicembre
          1970, n.  1496,  reca approvazione  del   regolamento   per
          l'applicazione    della  legge   30 gennaio   1968, n.  46,
          sulla    disciplina  dei    titoli  e     dei   marchi   di
          identificazione dei metalli preziosi.