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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1999, n. 238

Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche.

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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal: 10-8-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo  32,  comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36,
come  modificato dall'articolo 12 del decreto-legge 8 agosto 1994, n.
507,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n.
584;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'8 ottobre 1998;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
  consultiva  per  gli  atti  normativi nella adunanza del 20 ottobre
  1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 febbraio 1999;
  Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro delle finanze;

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                           Demanio idrico

  1. Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte
le  acque  sotterranee  e  le  acque  superficiali, anche raccolte in
invasi o cisterne.
  2.  La  disposizione  di  cui  al comma 1 non si applica a tutte le
acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua o non ancora
raccolte in invasi o cisterne.
  3.  Ai  sensi  dell'articolo 28, commi 3 e 4, della legge 5 gennaio
1994,  n.  36,  la raccolta delle acque di cui al comma 2 in invasi e
cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici e' libera
e  non  e'  soggetta  a  licenza  o concessione di derivazione, ferma
l'osservanza  delle  norme  edilizie  e di sicurezza e di altre norme
speciali  per  la realizzazione dei relativi manufatti, nonche' delle
discipline  delle  regioni  e  delle province autonome di Trento e di
Bolzano in materia di trattamento e di depurazione delle acque.
  4.  Per  le  acque  pubbliche  di  cui all'articolo 1 della legge 5
gennaio  1994,  n.  36,  e al presente regolamento non iscritte negli
elenchi  delle acque pubbliche, puo' essere chiesto il riconoscimento
o  la  concessione  preferenziale  di  cui  all'articolo  4 del regio
decreto  11  dicembre  1933,  n.  1775,  entro  un anno dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento.
          Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e   3, del testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione   delle       leggi,
          sull'emanazione  dei    decreti   del   Presidente    della
          Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
          italiana,  approvato    con D.P.R.   28 dicembre   1985, n.
          1092, al   solo fine   di  facilitare  la  lettura    delle
          disposizioni  di legge   modificate o alle quali e' operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al Presidente della  Repubblica il   potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge ed i regolamenti.
            - Il testo dell'art. 32, comma 3, della legge  5  gennaio
          1994,  n.  36  (Disposizioni   in   materia   di    risorse
          idriche),  come  modificato dall'art. 12 del  decreto-legge
          8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 21 ottobre 1994, n. 584, e' il seguente:
            "Art.   32  (Abrogazione  di  norme).  - 3.  Il  Governo,
          ai   sensi dell'art. 17, comma 2,  della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400, adotta, su proposta del Ministro dei lavori
          pubblici, di concerto con i  Ministri  interessati    nelle
          materie    di rispettiva   competenza, previo  parere delle
          competenti commissioni   parlamentari, che    si  esprimono
          entro  trenta giorni dalla trasmissione dei relativi schemi
          alle Camere, uno o  piu' regolamenti  con   i quali    sono
          individuate  le    disposizioni normative incompatibili con
          la presente legge ed   indicati i  termini  della  relativa
          abrogazione    in  connessione  con le   fasi di attuazione
          della presente legge nei diversi ambiti territoriali".
            - Il testo del comma 2  dell'art.    17  della  legge  23
          agosto  1988,  n.   400   (Disciplina   dell'attivita'   di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e' il seguente:
            "2.     Con   decreto      del      Presidente      della
          Repubblica,      previa deliberazione   del Consiglio   dei
          Ministri,  sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati  i
          regolamenti   per la disciplina  delle materie, non coperte
          da riserva assoluta di legge prevista  dalla  Costituzione,
          per    le quali   le  leggi della  Repubblica, autorizzando
          l'esercizio della  potesta'  regolamentare   del   Governo,
          determinano   le  norme generali regolatrici  della materia
          e dispongono   l'abrogazione delle norme    vigenti,    con
          effetto     dall'entrata     in    vigore    delle    norme
          regolamentari".
           Note all'art. 1:
            - Si riporta il testo dell'art. 28, commi 3  e  4,  della
          citata legge 5 gennaio 1994, n. 36:
            "3.  La raccolta   di acque piovane in invasi e  cisterne
          al servizio di fondi  agricoli  o  di  singoli  edifici  e'
          libera.
            4.  La  raccolta di cui al comma 3 non richiede licenza o
          concessione di derivazione di  acque; la realizzazione  dei
          relativi  manufatti e' regolata dalle  leggi in  materia di
          edilizia, di  costruzioni nelle zone sismiche, di  dighe  e
          sbarramenti e dalle altre leggi speciali".
            -Si  riporta  il  testo  dell'art. 1 della citata legge 5
          gennaio 1994, n. 36:
            "Art. 1 (Tutela   e uso delle risorse  idriche).  -    1.
          Tutte  le acque superficiali e  sotterranee, ancorche'  non
          estratte  dal sottosuolo, sono pubbliche   e  costituiscono
          una    risorsa che e'   salvaguardata ed utilizzata secondo
          criteri di solidarieta'.
            2.   Qualsiasi    uso    delle    acque  e'    effettuato
          salvaguardando    le  aspettative    ed  i    diritti delle
          generazioni future   a fruire   di  un  integro  patrimonio
          ambientale.
            3.  Gli usi  delle acque sono indirizzati al risparmio  e
          al rinnovo delle  risorse    per   non   pregiudicare    il
          patrimonio     idrico,    la  vivibilita'    dell'ambiente,
          l'agricoltura,  la    fauna   e   la   flora acquatiche,  i
          processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.
            4.    Le     acque   termali,   minerali    e   per   uso
          geotermico  sono disciplinate da leggi speciali".
            -  Si    riporta il testo  dell'art. 4  del regio decreto
          11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle   disposizioni
          di legge sulle acque e impianti elettrici):
            "Art.    4. -   Per  le acque  pubbliche, le  quali,  non
          comprese  in precedenti elenchi,  siano incluse in  elenchi
          suppletivi,  gli  utenti  che    non  siano   in grado   di
          chiedere     il  riconoscimento     del   diritto   all'uso
          dell'acqua   ai   termini   dell'art.   3,   hanno  diritto
          alla concessione limitatamente al quantitativo di  acqua  e
          di forza motrice effettivamente utilizzata,  con esclusione
          di     qualunque  concorrente,  salvo  quanto  e'  disposto
          dall'art. 45.
            La  domanda  deve  essere  presentata  entro  i   termini
          stabiliti  dall'art.  3    per  i  riconoscimenti   e sara'
          istruita con  la procedura delle concessioni".