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DECRETO-LEGGE 1 luglio 1999, n. 214

Disposizioni urgenti per disciplinare la soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per incentivare il ricorso all'apprendistato.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-7-1999.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 1999, n. 263 (in G.U. 06/08/1999, n.183).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/08/1999)
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Testo in vigore dal: 2-7-1999
al: 6-8-1999
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto  legislativo  23  dicembre 1997, n. 469, recante
disposizioni  per  il conferimento alle regioni e agli enti locali di
funzioni  e  compiti  in  materia  di  mercato  del  lavoro,  a norma
dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  l'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia
di apprendistato;
  Ritenuta  la  straordinaria necessita' ed urgenza di armonizzare il
termine  previsto  per  la  soppressione  degli uffici periferici del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale con quello dell'avvio
dell'attivita'  da  parte  dei nuovi centri per l'impiego, al fine di
garantire    la    indifferibilita'    e    continuita'   dell'azione
amministrativa,   nonche'   di  assicurare  un'applicazione  coerente
dell'articolo  16,  comma  2,  della citata legge n. 196 del 1997 nel
senso  di  correlare  i  benefici contributivi alla effettiva offerta
formativa  esterna  da parte dell'amministrazione competente a favore
degli apprendisti;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 giugno 1999;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
per la funzione pubblica e per gli affari regionali;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                       Modifica all'articolo 8
          del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469
  1.  Al  decreto  legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive
modificazioni, e' apportata la seguente modifica:
  all'articolo  8,  comma 1, le parole: "non oltre il 30 giugno 1999"
sono  sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 1999 ovvero la
diversa  data  di  entrata  in  vigore  dei  singoli provvedimenti di
trasferimento di cui all'articolo 7".