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DECRETO LEGISLATIVO 22 maggio 1999, n. 192

Attuazione della direttiva 97/3/CE che modifica la direttiva 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/6/1999
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Testo in vigore dal: 24-6-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 1, commi 1, 2 e 3, della legge 24 aprile 1998,  n.
128; 
  Vista la direttiva n. 97/3/CE del Consiglio, del 20 gen- naio 1997,
che modifica la direttiva n.  77/93/CEE,  concernente  le  misure  di
protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi  nocivi
ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione  nella
Comunita'. 
  Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987; 
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 12  ottobre  1933,
n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536; 
  Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari  e
forestali  in  data  31  gennaio  1996,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  41  del  19  febbraio  1996,  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole in data  19
ottobre 1998, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  292  del  15
dicembre 1998; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 12 febbraio 1999; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 21 maggio 1999; 
  Sulla proposta del Ministro per  le  politiche  comunitarie  e  del
Ministro per le politiche agricole, di concerto con i Ministri  degli
affari esteri, di grazia e giustizia,  del  tesoro,  del  bilancio  e
della programmazione economica e degli affari regionali; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                        Campo di applicazione 
  1. Le disposizioni del presente  decreto  costituiscono  attuazione
della direttiva del Consiglio n. 97/3/CE del  20  gennaio  1997,  che
modifica la direttiva del Consiglio  n.  77/93/CEE  del  21  dicembre
1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai  prodotti  vegetali  e
contro la loro diffusione nella Comunita'. 
    



            Avvertenza:
            Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato
          redatto  dall'amministrazione  competente   per materia, ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  2,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione  dei  decreti      del   Presidente   della
          Repubblica   e  sulle     pubblicazioni  ufficiali    della
          Repubblica   italiana, approvato con D.P.R.  28    dicembre
          1985, n. 1092, al solo  fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni  di    legge  modificate. Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
            Per  le   direttive e   i regolamenti  comunitari vengono
          forniti gli estremi    di  pubblicazione    nella  Gazzetta
          Ufficiale delle  Comunita' europee (GUCE).
           Note alle premesse:
            -   L'art.   76   della  Costituzione  regola  la  delega
          al  Governo dell'esercizio della   funzione  legislativa  e
          stabilisce    che  essa non puo'   avvenire   se   non  con
          determinazione   di   principi   e    criteri  direttivi  e
          soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
            -   L'art.   87   della    Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al Presidente della   Repubblica il    potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge ed i regolamenti.
            - L'art.  1, commi 1, 2   e 3, della    legge  24  aprile
          1998,  n. 128, recante:  "Disposizioni  per   l'adempimento
          di    obblighi   derivanti dall'appartenenza    dell'Italia
          alle   Comunita'   europee   (legge comunitaria 1995-1997),
          cosi' recita:
            "Art.  1   (Delega  al   Governo  per  l'attuazione    di
          direttive comunitarie).  - 1.  Il  Governo  e' delegato  ad
          emanare,  entro    il  termine di   un anno dalla   data di
          entrata in  vigore    della  presente  legge,  i    decreti
          legislativi    recanti  le    norme  occorrenti    per dare
          attuazione  alle  direttive  comprese  nell'elenco  di  cui
          all'allegato A; la scadenza  e' prorogata di  sei mesi  se,
          per effetto  di direttive notificate nel corso dell'anno di
          delega,  la  disciplina  risultante da direttive   comprese
          nell'elenco  e'  modificata  senza   che  siano  introdotte
          nuove norme di principio.
            2.  I  decreti   legislativi sono adottati, nel  rispetto
          dell'art. 14 della legge   23 agosto  1988,  n.    400,  su
          proposta  del   Presidente del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro competente per il coordinamento delle    politiche
          comunitarie      e     dei     Ministri   con    competenza
          istituzionale nella materia, di concerto   con  i  Ministri
          degli affari esteri,  di grazia  e giustizia,  del  tesoro,
          del    bilancio e   della programmazione   economica e  con
          gli altri  Ministri interessati   in relazione  all'oggetto
          della direttiva, se non proponenti.
            3.    Gli  schemi    dei    decreti legislativi   recanti
          attuazione  delle direttive comprese   nell'elenco  di  cui
          all'allegato B, a  seguito di deliberazione preliminare del
          Consiglio  dei  Ministri, sono trasmessi, entro il  termine
          di cui  al comma 1, alla  Camera dei deputati  e al  Senato
          della    Repubblica perche'   su   di   essi sia  espresso,
          entro quaranta  giorni    dalla   data   di   trasmissione,
          il    parere    delle commissioni competenti   per materia;
          decorso tale  termine, i decreti sono  emanati    anche  in
          mancanza  di detto parere. Qualora  il termine previsto per
          il  parere  delle   commissioni scada nei trenta giorni che
          precedono    la  scadenza    dei  termini    previsti    al
          comma   1   o successivamente, questi ultimi sono prorogati
          di novanta giorni".
            -  La direttiva 97/3/CE e' stata  pubblicata nella GUCE L
          027 del 30 gennaio 1997.
            - La direttiva 77/93/CEE e' stata pubblicata nella GUCE L
          030 del 6 febbraio 1993.
            -    La  legge    18  giugno    1931,  n.    987,   reca:
          "Disposizioni  per   la difesa   delle piante  coltivate  e
          dei  prodotti  agrari dalle  cause nemiche e  sui  relativi
          servizi".
            - Il regio  decreto 12 ottobre 1933, n. 1700,  modificato
          con  regio  decreto  2  dicembre    1937,  n.  2504,  reca:
          "Disposizioni  per la difesa delle piante  coltivate e  dei
          prodotti  agrari  dalle  cause    nemiche  e  sui  relativi
          servizi".
            -  Il  decreto   legislativo  30  dicembre   1992,     n.
          536,   reca:   "Attuazione   della   direttiva   91/683/CEE
          concernente    le     misure     di  protezione      contro
          l'introduzione   negli   Stati  membri di  organismi nocivi
          ai vegetali e ai prodotti vegetali".
            -  Il  decreto  ministeriale  31 gennaio   1996,    reca:
          "Misure      di   protezione  contro  l'introduzione  e  la
          diffusione nel territorio della  Repubblica  italiana    di
          organismi  nocivi ai  vegetali o  ai prodotti vegetali".
            -  Il decreto del Ministro per  le politiche agricole del
          19 ottobre 1998,  reca:  "Recepimento   della     direttiva
          della  Commissione  n.  98/22/CE  del 15  aprile  1998  che
          fissa  le  condizioni minime  per l'esecuzione di controlli
          fitosanitari    nella Comunita', presso posti di  ispezione
          diversi  da  quelli del   luogo   di   destinazione,    per
          vegetali, prodotti  vegetali ed  altre voci  in provenienza
          da Paesi terzi".