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DECRETO-LEGGE 17 giugno 1999, n. 179

Effettuazione dei versamenti dovuti in base alle dichiarazioni relative all'anno 1998 senza applicazione di maggiorazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 18/6/1999.
Decreto-Legge convertito dalla L. 30 luglio 1999, n. 257 (in G.U. 04/08/1999, n.181).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/08/1999)
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Testo in vigore dal: 18-6-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo 12,  comma 5,  del decreto  legislativo 9  luglio
1997, n. 241, cosi' come  modificato da ultimo dall'articolo 1, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 24 marzo 1999, n. 81;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
1 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile
1999, recante disposizioni per il  differimento, per l'anno 1999, dei
termini di presentazione  delle dichiarazioni dei redditi  e di altre
dichiarazioni e dei relativi versamenti;
  Ritenuta  la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di  emanare
disposizioni  che consentano  di  effettuare  detti versamenti  senza
applicazione della maggiorazione prevista dalla vigente normativa, in
considerazione del  fatto che i  contribuenti e gli  intermediari che
prestano assistenza fiscale hanno  incontrato difficolta' anche per i
ritardi  con  i   quali  sono  stati  resi   disponibili  i  supporti
informatici prodotti da societa' private;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 16 giugno 1999;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro delle finanze,  di concerto con il Ministro  del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;
                                Emana
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
               Differimento del termine dei versamenti
               relativi alla dichiarazione dei redditi
  1. Per l'anno  1999 non si applica la maggiorazione  dello 0,40 per
cento  mensile   a  titolo   di  interesse   corrispettivo,  prevista
dall'articolo 12, comma  5, primo periodo, del  decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 24 marzo
1999, n. 81:
  a) ai  versamenti effettuati  entro il  30 giugno  1999, risultanti
dalle dichiarazioni indicate all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 1999;
  b)  ai versamenti  effettuati entro  il 20  luglio 1999  risultanti
dalle suddette dichiarazioni presentate dai contribuenti che svolgono
attivita'  per  le  quali  sono stati  elaborati  gli  studi  settore
approvati  con decreti  del  Ministro delle  finanze  30 marzo  1999,
pubblicati  nei supplementi  ordinari numeri  61 e  62 alla  Gazzetta
Ufficiale  n. 75  del  31 marzo  1999, nei  confronti  dei quali  non
operano cause di esclusione  o di inapplicabilita'; tale disposizione
si   applica   anche  ai   titolari   di   redditi  derivanti   dalla
partecipazione in societa' ed imprese familiari indicate all'articolo
5 del  testo unico delle  imposte sui redditi, approvato  con decreto
del Presidente della  Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917, ovvero in
aziende coniugali  non gestite  in forma  societaria che  svolgono le
medesime attivita'.