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DECRETO LEGISLATIVO 20 aprile 1999, n. 161

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, concernente l'istituzione del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-6-1999
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Testo in vigore dal: 25-6-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto il testo unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo
statuto speciale della  regione  Trentino-Alto  Adige  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984,  n.
426; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 23 marzo 1998  e
dell'8 febbraio 1999; 
  Sentite le commissioni  paritetiche  per  le  norme  di  attuazione
previste dall'articolo 107, commi primo e secondo, del citato decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 9 marzo 1999; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per gli affari regionali, di concerto  con  i  Ministri  del
tesoro, del bilancio  e  della  programmazione  economica  e  per  la
funzione pubblica; 
             E m a n a il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
  1. Il secondo comma dell'articolo  2  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, e' sostituito dal seguente: 
  "Ad essa  sono  assegnati  otto  magistrati  con  la  qualifica  di
consigliere di tribunale amministrativo regionale, dei quali  quattro
appartenenti al gruppo linguistico italiano e quattro appartenenti al
gruppo linguistico tedesco.". 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -    L'art.   87,   comma   quinto, della   Costituzione,
          conferisce  al Presidente  della  Repubblica il  potere  di
          promulgare leggi  e  di emanare i decreti aventi valore  di
          leggi e regolamenti.
            -    Il  D.P.R.    31 agosto   1972, n.   670, e'   stato
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre  1972,  n.
          301.
            -   Il   D.P.R.  6  aprile  1984,  n.  426,  concernente:
          "Norme   di attuazione  dello  statuto  speciale    per  la
          regione  Trentino-Alto  Adige concernenti   istituzione del
          tribunale  amministrativo regionale   di Trento    e  della
          sezione  autonoma  di Bolzano",  e' stato  pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 8 agosto 1984, n. 217.
            - Il  testo del primo e  secondo comma dell'art. 107  del
          D.P.R. 31 agosto 1972,   n. 670,    recante:  "Approvazione
          del  testo  unico delle leggi  costituzionali   concernenti
          lo   statuto  speciale   per  il Trentino-Alto  Adige",  e'
          il seguente:
            "Con  decreti  legislativi  saranno  emanate  le norme di
          attuazione del presente  statuto, sentita  una  commissione
          paritetica composta  di dodici   membri di   cui  sei    in
          rappresentanza  dello  Stato, due  del consiglio regionale,
          due del consiglio provinciale di Trento e due di quello  di
          Bolzano.  Tre  componenti devono  appartenere   al   gruppo
          linguistico tedesco.
            In seno  alla commissione di  cui al precedente comma  e'
          istituita  una  speciale    commissione per   le norme   di
          attuazione    relative  alle  materie    attribuite    alla
          competenza  della  provincia  di  Bolzano, composta di  sei
          membri,  di  cui   tre in rappresentanza dello  Stato e tre
          della  provincia. Uno  dei membri  in rappresentanza  dello
          Stato deve  appartenere al   gruppo linguistico    tedesco;
          uno    di  quelli    in rappresentanza della provincia deve
          appartenere al gruppo linguistico italiano".