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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162

((Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonchè per l'esercizio degli ascensori)).

note: Entrata in vigore del decreto: 25/6/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/11/2017)
Testo in vigore dal: 16-3-2017
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128; 
  Vista la direttiva 95/16/CE  concernente  il  ravvicinamento  delle
legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori; 
  Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15  marzo  1997,  n.  59,
allegato 1, n. 7, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 24 ottobre 1942, n. 1415; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre  1951,
n. 1767; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n.
1497; 
  Visto l'articolo 2  del  decreto-legge  30  giugno  1982,  n.  390,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
441; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.
459; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 3 settembre 1998; 
  Sentita la conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma  3,
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni del  Senato  della
Repubblica e della Camera dei deputati; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio 1999; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 9 aprile 1999; 
  Sulla proposta dei Ministri per le politiche  comunitarie,  per  la
funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con i Ministri per gli affari regionali, della sanita'  e
del lavoro e della previdenza sociale; 
 
                              E m a n a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                   (( (Ambito di applicazione).)) 
 
  ((1. Il presente regolamento, quando non diversamente  specificato,
si applica agli ascensori in  servizio  permanente  negli  edifici  e
nelle costruzioni destinati al trasporto: 
    a) di persone; 
    b) di persone e cose; 
    c) soltanto di cose, se il supporto del  carico  e'  accessibile,
ossia se una persona puo' entrarvi senza difficolta', ed e' munito di
comandi situati all'interno del supporto del carico o  a  portata  di
una persona all'interno del supporto del carico. 
  2. Il presente regolamento si  applica  inoltre  ai  componenti  di
sicurezza per ascensori elencati nell'allegato III  utilizzati  negli
ascensori di cui al comma 1. 
  3.  Sono  esclusi  dall'ambito   di   applicazione   del   presente
regolamento: 
    a) gli apparecchi di sollevamento la cui velocita' di spostamento
non supera 0,15 m/s; 
    b) gli ascensori da cantiere; 
    c) gli impianti a fune, comprese le funicolari; 
    d) gli ascensori appositamente  progettati  e  costruiti  a  fini
militari o di mantenimento dell'ordine; 
    e) gli  apparecchi  di  sollevamento  dai  quali  possono  essere
effettuati lavori; 
    f) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere; 
    g) gli apparecchi di sollevamento destinati  al  sollevamento  di
artisti durante le rappresentazioni; 
    h)  gli  apparecchi  di  sollevamento  installati  in  mezzi   di
trasporto; 
    i) gli apparecchi di sollevamento collegati  ad  una  macchina  e
destinati esclusivamente all'accesso ai posti di lavoro,  compresi  i
punti di manutenzione e ispezione delle macchine; 
    l) i treni a cremagliera; 
    m) le scale mobili e i marciapiedi mobili. 
    4. Se per un ascensore o  per  un  componente  di  sicurezza  per
ascensori i rischi di cui al presente regolamento sono  previsti,  in
tutto o in parte, da una  normativa  specifica  dell'Unione  o  dalle
relative norme nazionali di attuazione, il presente  regolamento  non
si applica o cessa di applicarsi a questi ascensori o  componenti  di
sicurezza  per  ascensori  e  a  questi  rischi  non  appena  diventa
applicabile tale normativa specifica dell'Unione o le relative  norme
nazionali di attuazione.))