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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162

((Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonchè per l'esercizio degli ascensori)).

note: Entrata in vigore del decreto: 25/6/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/11/2017)
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Testo in vigore dal:  16-3-2017
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la direttiva 95/16/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;
Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 7, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 1998;
Sentita la conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 aprile 1999;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, per la funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

(( (Ambito di applicazione).))


((
1. Il presente regolamento, quando non diversamente specificato, si applica agli ascensori in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni destinati al trasporto:
a) di persone;
b) di persone e cose;
c) soltanto di cose, se il supporto del carico è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, ed è munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico.
2. Il presente regolamento si applica inoltre ai componenti di sicurezza per ascensori elencati nell'allegato III utilizzati negli ascensori di cui al comma 1.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:
a) gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s;
b) gli ascensori da cantiere;
c) gli impianti a fune, comprese le funicolari;
d) gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell'ordine;
e) gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori;
f) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
g) gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni;
h) gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto;
i) gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine;
l) i treni a cremagliera;
m) le scale mobili e i marciapiedi mobili.
4. Se per un ascensore o per un componente di sicurezza per ascensori i rischi di cui al presente regolamento sono previsti, in tutto o in parte, da una normativa specifica dell'Unione o dalle relative norme nazionali di attuazione, il presente regolamento non si applica o cessa di applicarsi a questi ascensori o componenti di sicurezza per ascensori e a questi rischi non appena diventa applicabile tale normativa specifica dell'Unione o le relative norme nazionali di attuazione.