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LEGGE 17 maggio 1999, n. 144

Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.

note: Entrata in vigore della legge: 23-5-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/07/2020)
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vigente al 28/10/2013
Testo in vigore dal: 2-8-2001
al: 16-7-2020
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge 
                               ART. 1. 
(Costituzione di unita' tecniche  di  supporto  alla  programmazione,
  alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici). 
 
  1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualita' ed efficienza  al
processo  di  programmazione  delle   politiche   di   sviluppo,   le
amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono  e  rendono  operativi,
entro il 31 ottobre 1999, propri nuclei  di  valutazione  e  verifica
degli investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo
di valutazione e verifica degli investimenti pubblici  del  Ministero
del  tesoro,  del  bilancio   e   della   programmazione   economica,
garantiscono  il  supporto  tecnico  nelle  fasi  di  programmazione,
valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di
intervento promossi e attuati da  ogni  singola  amministrazione.  E'
assicurata l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica  degli
investimenti pubblici con il Sistema  statistico  nazionale,  secondo
quanto previsto dall'articolo 6  del  decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 112. 
  2. I nuclei di valutazione e verifica di cui  al  comma  1  operano
all'interno delle rispettive amministrazioni' in collegamento con gli
uffici di statistica costituiti ai sensi del  decreto  legislativo  6
settembre 1989, n. 322, ed esprimono adeguati livelli  di  competenza
tecnica ed operativa al fine di poter svolgere  funzioni  tecniche  a
forte contenuto di specializzazione, con particolare riferimento per: 
    a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di 
    programmazione,  formulazione  e  valutazione  di  documenti   di
programma, per  le  analisi  di  opportunita'  e  fallibilita'  degli
investimenti e per la valutazione ex ante di progetti  e  interventi,
tenendo conto in particolare di criteri di qualita' ambientale  e  di
sostenibilita'   dello   sviluppo   ovvero   dell'indicazione   della
compatibilita' ecologica degli investimenti pubblici; 
    b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al comma 5,  da
realizzare  congiuntamente  con  gli  uffici  di   statistica   delle
rispettive amministrazioni; 
    c) l'attivita' volta  alla  graduale  estensione  delle  tecniche
proprie  dei  fondi  strutturali  all'insieme  dei  programmi  e  dei
progetti attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di
programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica. 
  3. Le attivita' volte alla costituzione dei nuclei di valutazione e
verifica di cui al  comma  I  sono  attuate  autonomamente  sotto  il
profilo amministrativo,  organizzativo  e  funzionale  dalle  singole
amministrazioni tenendo conto delle strutture similari gia' esistenti
e  della  necessita'  di  evitare  duplicazioni.  Le  amministrazioni
provvedono a tal fine ad elaborare, anche sulla base  di  un'adeguata
analisi organizzativa, un programma di attuazione  comprensivo  delle
connesse attivita' di  formazione  e  aggiornamento  necessarie  alla
costituzione e all'avvio dei nuclei. 
  4. Entro due mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono   indicati   le
caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di  cui  al  presente
articolo, ivi  compresa  la  spettanza  di  compensi  agli  eventuali
componenti  estranei  alla  pubblica  amministrazione,   nonche'   le
modalita' e i criteri per la  formulazione  e  la  realizzazione  dei
programmi di attuazione di cui al comma 3. ((4)) 
  5.  E'  istituito  presso  il  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica (CIPE) il  "Sistema  di  monitoraggio  degli
investimenti   pubblici"   (MIP),   con   il   compito   di   fornire
tempestivamente  informazioni  sull'attuazione  delle  politiche   di
sviluppo, con particolare riferimento ai programmi confinanziati  con
i  fondi  strutturali   europei,   sulla   base   dell'attivita'   di
monitoraggio svolta dai nuclei di cui  al  comma  1.  Tale  attivita'
concerne le modalita'  attuative  dei  programmi  di  investimento  e
l'avanzamento tecnico-procedurale, finanziario e fisico  dei  singoli
interventi. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e'
funzionale all'alimentazione di una  banca  dati  tenuta  nell'ambito
dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema  informativo
integrato  del  Ministero  del   tesoro,   del   bilancio   e   della
programmazione  economica.  Il  CIPE,  con   propria   deliberazione,
costituisce e definisce la strutturazione del Sistema di monitoraggio
degli investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed  emana
indirizzi per la sua  attivita',  previa  intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. 
  6. Il Sistema di  monitoraggio  degli  investimenti  pubblici  deve
essere flessibile ed integrabile in modo tale da essere funzionale al
progetto "Rete unitaria della pubblica amministrazione", di cui  alla
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del  5  settembre
1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  272  del  21  novembre
1995. Le informazioni derivanti dall'attivita' di  monitoraggio  sono
trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia nazionale di cui all'articolo
6  del  decreto-legge  23  giugno  1995,  n.  244,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge  8  agosto  1995,  n.  341,  alla  sezione
centrale del l' osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle
rispettive  competenze,  a  tutte  le  amministrazioni   centrali   e
regionali Il CIPE invia un rapporto semestrale al Parlamento. 
  7. Per le finalita' di cui al presente articolo,  ivi  compreso  il
ruolo di coordinamento svolto dal CIPE,  e'  istituito  un  fondo  da
ripartire, previa  deliberazione  del  CIPE,  sentita  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica. Per la  dotazione  del
fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1999 e di
lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000. (3) 
  8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,  pari
a 8 miliardi di lire per l'anno  1999  e  10  miliardi  di  lire  per
ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello
stanziamento iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  1999-2001,
nell'ambito dell'unita' previsionale di  base  di  parte  corrente  "
Fondo speciale " dello stato di previsione dei Ministero del  tesoro,
dei bilancio  e  della  programmazione  economica  per  l'anno  1999,
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. 
  9. Per le finalita'  di  cui  al  comma  1,  il  CIPE,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e  previo  parere  delle
competenti Commissioni parlamentari  permanenti,  entro  dodici  mesi
dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  indica  i
criteri ai quali dovranno attenersi le regioni e le province autonome
al fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi locali del
lavoro, individuando tra questi  i  distretti  economico-  produttivi
sulla base di una metodologia e di indicatori elaborati dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), che ne curera' anche l'aggiornamento
periodico.  Tali  indicatori  considereranno  fenomeni   demografici,
sociali,  economici,  nonche'  la  dotazione  infrastrutturale  e  la
presenza  di  fattori  di  localizzazione,  situazione  orografica  e
condizione ambientale ai fini della programmazione delle politiche di
sviluppo di cui al comma 1. Sono fatte salve le competenze in materia
delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli
enti locali. 
    
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art.  145,  comma
10) che per fare fronte alle esigenze connesse all'avvio del  sistema
di monitoraggio  degli  investimenti  pubblici  di  cui  al  presente
articolo 1, ivi comprese le spese  relative  al  funzionamento  della
rete dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici
ed al ruolo di coordinamento svolto dal CIPE,  la  dotazione  annuale
del  fondo  previsto  dal  comma  7  del  predetto  articolo   1   e'
incrementata di lire 30 miliardi, per una autorizzazione  complessiva
di spesa di lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001. 
    
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 12-27 luglio 2001, n. 314 (in
G.U.  1a  s.s.  1/8/2001,  n.  30)  ha  dichiarato   l'illegittimita'
costituzionale del comma 4 del presente art. 1 "nella  parte  in  cui
ricomprende, fra i propri destinatari, la regione Trentino-Alto Adige
e le province autonome di Trento e di Bolzano".