stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 4 maggio 1999, n. 138

Disposizioni correttive del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante norme in materia di giudice unico di primo grado.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-6-1999
nascondi
Testo in vigore dal: 3-6-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo  1, comma 4, della  legge 16 luglio 1997,  n. 254,
che abilita il Governo ad emanare disposizioni correttive dei decreti
legislativi recanti  le norme in  materia di istituzione  del giudice
unico di  primo grado nel termine  di due anni dalla  loro entrata in
vigore;
  Vista  le preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei  Ministri,
adottata nella riunione del 3 dicembre 1998;
  Acquisiti  i pareri  delle  competenti  commissioni permanenti  del
Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei  deputati,  a  norma
dell'articolo 1, comma 3, della citata legge 16 luglio 1997, n. 254;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 30 aprile 1999;
  Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. L'articolo 7-ter del regio decreto  30 gennaio 1941, n. 12, come
modificato dall'articolo  6 del decreto legislativo19  febbraio 1998,
n. 51, e' cosi' ulteriormente modificato:
  a)  la   rubrica  e'  sostituita  dalla   seguente:  "(Criteri  per
l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti)";
  b) il  primo periodo  del primo comma  e' sostituito  dal seguente:
"L'assegnazione  degli  affari alle  singole  sezioni  ed ai  singoli
collegi  e  giudici  e' effettuata,  rispettivamente,  dal  dirigente
dell'ufficio e dal  presidente della sezione o dal  magistrato che la
dirige, secondo  criteri obiettivi e predeterminati,  indicati in via
generale  dal Consiglio  superiore  della  magistratura ed  approvati
contestualmente  alle   tabelle  degli  uffici  e   con  la  medesima
procedura.".
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge modificate o alle   quali e'
          operato il   rinvio.  Restano    invariati  il    valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -    L'art. 76  della Costituzione  disciplina la  delega
          al  Governo dell'esercizio della   funzione  legislativa  e
          stabilisce    che  essa non puo'   avvenire   se   non  con
          determinazione   di   principi   e    criteri  direttivi  e
          soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
            -   L'art.   87,   quinto   comma   della   Costituzione,
          conferisce  al Presidente della  Repubblica il   potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge e i regolamenti.
            -  Si    riporta  il  testo  dell'art.   1 della legge 16
          luglio 1997, n.  254 (Delega del Governo per  l'istituzione
          del giudice unico di primo grado):
            "Art. 1. - Il Governo e'  delegato ad emanare, entro  sei
          mesi  dalla  data  di    entrata in vigore della   presente
          legge, uno o  piu' decreti legislativi  per realizzare  una
          piu'   razionale distribuzione   delle  competenze    degli
          uffici    giudiziari,  con    l'osservanza  dei    seguenti
          principi e criteri direttivi:
            a) ristrutturare  gli uffici giudiziari   di primo  grado
          secondo il modello del giudice unico;
            b)  sopprimere    l'ufficio del pretore, trasferendo   le
          competenze di tale giudice al tribunale;
            c)  stabilire    che,  nel  settore    penale,  salve  la
          composizione   e le attribuzioni   della  corte   d'assise,
          il   tribunale  giudica   in composizionecollegiale con  il
          numero invariabile di  tre componenti, sull'applicazione di
          misure di    prevenzione  personali  e  reali  nonche'  sui
          seguenti reati:
            1)    i  delitti    indicati  nell'art.   407,   comma 2,
          lettera a),  del codice di procedura penale;
            2)  i delitti  previsti dagli  articoli  644 e    648-bis
          del  codice penale e 2621 del codice civile;
            3)  ogni  delitto    punito con la pena della  reclusione
          superiore nel massimo a venti anni;
            4) i delitti consumati o tentati  previsti dal capo I del
          titolo II del libro II  del codice penale,  esclusi  quelli
          di   cui all'art. 329, al primo comma, dell'art. 331 e agli
          articoli 332, 334 e 335;
            5) i delitti di cui agli articoli   216, 222  e  223  del
          regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
            6) i delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645,
          dall'art.    2  della    legge  25 gennaio   1982, n.   17;
          dall'art. 29,   secondo comma della  legge    13  settembre
          1982,  n.    646;  dagli  articoli  6    e  11  della legge
          costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1; dall'art. 6, commi  3
          e  4,  del    decreto-legge  26    aprile  1993,   n.  122,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993,
          n. 205;
            7)  altre  eventuali    fattispecie   caratterizzate   da
          particolare  allarme  sociale  o  rilevanti  difficolta' di
          accertamento;
            d) stabilire che per tutti i restanti reati il  tribunale
          giudica in composizione monocratica;
            e)   stabilire  che,     nelle  materie  nelle  quali  il
          tribunale opera in composizione collegiale,   si  osservano
          le norme  processuali vigenti per  il  procedimento innanzi
          al  tribunale,  mentre nelle  restanti materie si osservano
          le norme processuali vigenti per il procedimento innanzi al
          pretore;
            f)   stabilire   che  l'attribuzione    degli  affari  al
          giudice  in composizione collegiale o  monocratica  non  si
          considera  attinente  alla capacita'   del  giudice ne'  al
          numero  dei giudici   necessario   per costituire  l'organo
          giudicante;
            g)  stabilire  che, nella materia  penale, le parti hanno
          facolta'  di  chiedere,  e     il  giudice   di   disporre,
          l'attribuzione   del   procedimento   alla     composizione
          ritenuta    corretta    non    oltre      la    conclusione
          dell'udienza   preliminare   e,  ove  questa  manchi,   non
          oltre   il compimento  delle  formalita'  di  apertura  del
          dibattimento;
            h)  prevedere  che il giudice per le indagini preliminari
          sia diverso dal   giudice    dell'udienza      preliminare,
          apportando   le  necessarie modifiche   alle   disposizioni
          dell'art.   7-ter   dell'ordinamento giudiziario, approvato
          con regio decreto  30 gennaio 1941, n.   12,  e  successive
          modificazioni;
            i)   sopprimere   le attuali  sezioni  distaccate  presso
          le  preture circondariali,    istituendo   ove      occorra
          sezioni  distaccate   di tribunale, per  la trattazione  di
          procedimenti  in cui  il tribunale giudica  in composizione
          monocratica,  secondo   criteri oggettivi  ed omogenei  che
          tengano  conto della   estensione del   territorio e    del
          numero     di  abitanti,    difficolta'  di   collegamenti,
          indice   di contenzioso sia civile che penale;
            l) al   solo fine   di decongestionare i    tribunali  di
          Milano,  Roma,  Napoli  e Palermo, istituire   nei relativi
          circondari nuovi tribunali, in   sostituzione di    sezioni
          distaccate,      con  eventuali     accorpamenti  anche  di
          territori limitrofi  non facenti originariamente  parte del
          territorio delle suddette sezioni;
            m)   sopprimere   l'ufficio     della    procura    della
          Repubblica  circondariale,    trasferendone  le    funzioni
          alla  procura   della Repubblica presso il tribunale;
            n)  stabilire che,  nel  settore civile,   il   tribunale
          giudica      in  composizione  collegiale,  con  il  numero
          invariabile di tre componenti, per le controversie previste
          nei numeri 2), 3), 4), 5),   6), 7) e  9)  del      secondo
          comma     dell'art.   48    dell'ordinamento   giudiziario,
          approvato  con  regiodecreto  30  gennaio  1941,   n.   12,
          limitatamente,  per il   predetto  numero  7),  ai  giudizi
          di   responsabilita'   in   esso  previsti:    individuare,
          tenuto    conto  della   oggettiva   complessita' giuridica
          delle materie  e  della  rilevanza economicosociale   delle
          controversie,   gli   altri   casi  in   cui  il  tribunale
          giudica  in composizione collegiale;  stabilire che,    per
          il   resto,      il   tribunale   giudica  in  composizione
          monocratica;
            o)   trasferire  alle   amministrazioni  interessate   le
          funzioni  amministrative    attualmente      affidate    al
          pretore,    se    prive   di collegamento  con  l'esercizio
          della   giurisdizione;    attribuire    al  tribunale    in
          composizione    monocratica  le   funzioni   amministrative
          attualmente di  competenza del pretore, se   collegate  con
          l'esercizio della giurisdizione;
            p)  prevedere  che,    fermo il disposto dell'art.   341,
          secondo comma, del codice di procedura civile,    l'appello
          nelle   materie  civili  nelle  quali  e'  competente    il
          tribunale sia devoluto  alla corte d'appello,  ovvero    ad
          apposite   sezioni   specializzate  della  corte  d'appello
          allorche'   in   primo   grado   siano   previste   sezioni
          specializzate;
            q)   escludere   che  la   ridistribuzione  degli  uffici
          giudiziari comporti oneri aggiuntivi a carico del  bilancio
          dello Stato;
            r)  stabilire  che le  disposizioni contenute nei decreti
          legislativi di cui al presente articolo  abbiano  efficacia
          centoventi giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta
          Ufficiale.
            2.  Il   Governo e' delegato ad  emanare, entro lo stesso
          termine di cui  al  comma   1,  le  norme  necessarie    al
          coordinamento   delle disposizioni dei decreti  legislativi
          con tutte le   altre leggi dello Stato  e    la  disciplina
          transitoria  rivolta   ad assicurare  la rapida trattazione
          dei  procedimenti pendenti, civili e   penali, fissando  le
          fasi    oltre le   quali i   procedimenti   non passano  ad
          altro  ufficio secondo  le  nuove regole  di  competenza  e
          stabilendo  le  relative condizioni.
            3.  Gli schemi  dei decreti  legislativi sono   trasmessi
          al   Senato della Repubblica  e alla  Camera dei  deputati,
          perche'    sia  espresso  dalle  competenti     Commissioni
          permanenti un motivato  parere entro il termine di quaranta
          giorni  dalla   data della trasmissione, decorso il quale i
          decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
            4. Entro due  anni dalla data di entrata in    vigore  di
          ciascuno  dei decreti legislativi, il Governo  puo' emanare
          disposizioni correttive nel rispetto dei criteri di cui  al
          comma 1 e con la procedura di cui al comma 3".
           Nota all'art. 1:
            -  Il  testo dell'art. 7-ter del regio decreto 30 gennaio
          1941, n.  12  (Ordinamento    giudiziario),      modificato
          dall'art.   6   del  decreto legislativo 19  febbraio 1998,
          n. 51, come  ulteriormente modificato dal presente  decreto
          legislativo, e' il seguente:
            "Art.    7-ter    (Criteri   per   l'assegnazione   degli
          affari   e   la sostituzione   dei giudici    impediti).  -
          L'assegnazione  degli    affari alle singole sezioni  ed ai
          singoli collegi e  giudici e' effettuata,  rispettivamente,
          dal    dirigente  dell'ufficio    e  dal   presidente della
          sezione o dal  magistrato che la dirige, secondo    criteri
          obiettivi  e  predeterminati,   indicati in   via  generale
          dal Consiglio  superiore della magistratura   ed  approvati
          contestualmente  alle    tabelle  degli  uffici  e   con la
          medesima  procedura.  Nel    determinare  i    criteri  per
          l'assegnazione  degli  affari  penali  al  giudice  per  le
          indagini   preliminari,   il  Consiglio  superiore    della
          magistratura stabilisce la concentrazione,  ove  possibile,
          in  capo allo  stesso  giudice  dei provvedimenti  relativi
          al  medesimo  procedimento e la designazione di un  giudice
          diverso  per  lo svolgimento  delle  funzioni di    giudice
          dell'udienza      preliminare.  Qualora     il    dirigente
          dell'ufficio o  il presidente della sezione revochino    la
          precedente  assegnazione ad una sezione  o  ad un  collegio
          o  ad   un   giudice, copia   del   relativo  provvedimento
          motivato  viene comunicata al presidente della sezione e al
          magistrato interessato.
            Il  Consiglio superiore  della magistratura    stabilisce
          altresi'    i criteri  per  la  sostituzione   del  giudice
          astenuto,  ricusato  o impedito.
            Il  Consiglio  superiore  della magistratura    determina
          i   criteri generali per  l'organizzazione degli uffici del
          pubblico ministero e per l'eventuale ripartizione  di  essi
          in gruppi di lavoro.