stai visualizzando l'atto

LEGGE 30 aprile 1999, n. 130

Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti.

note: Entrata in vigore della legge: 29-5-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/2021)
nascondi
vigente al 29/02/2020
Testo in vigore dal: 1-1-2019
al: 29-2-2020
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                Ambito di applicazione e definizioni 
  1.   La   presente   legge   si   applica   alle   operazioni    di
cartolarizzazione realizzate mediante cessione a  titolo  oneroso  di
crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in  blocco
se si tratta  di  una  pluralita'  di  crediti,  quando  ricorrono  i
seguenti requisiti: 
    a) il cessionario sia una societa' prevista dall'articolo 3; 
    b) le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti  siano
destinate  in  via  esclusiva,   dalla   societa'   cessionaria,   al
soddisfacimento dei diritti  incorporati  nei  titoli  emessi,  dalla
stessa o  da  altra  societa',  per  finanziare  l'acquisto  di  tali
crediti, nonche' al pagamento dei costi dell'operazione. 
  1-bis. La presente legge si applica  altresi'  alle  operazioni  di
cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione o  l'acquisto
di  obbligazioni  e  titoli  similari  ovvero  cambiali  finanziarie,
esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale,  titoli
ibridi   e   convertibili,   da    parte    della    societa'    ((di
cartolarizzazione)).  Nel  caso  di  operazioni  realizzate  mediante
sottoscrizione o acquisto di titoli, i richiami ai debitori ceduti si
intendono riferiti alla societa' emittente i titoli.  ((Nel  caso  in
cui  i  titoli  emessi  dalla  societa'  di  cartolarizzazione  siano
destinati a investitori qualificati ai sensi  dell'articolo  100  del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  i
titoli di debito destinati ad essere sottoscritti da una societa'  di
cartolarizzazione possono essere emessi anche in deroga  all'articolo
2483,  secondo  comma,  del  codice  civile  e  il  requisito   della
quotazione  previsto  dall'articolo  2412  del  medesimo  codice   si
considera soddisfatto rispetto alle obbligazioni  anche  in  caso  di
quotazione   dei   soli   titoli    emessi    dalla    societa'    di
cartolarizzazione)). 
  1-ter. Le societa'  di  cartolarizzazione  di  cui  all'articolo  3
possono ((, anche  contestualmente  e  in  aggiunta  alle  operazioni
realizzate con le modalita' di cui ai commi 1 e  1-bis  del  presente
articolo,)) concedere finanziamenti nei confronti di soggetti diversi
((dalle persone fisiche e dalle imprese che presentino un  totale  di
bilancio inferiore a 2 milioni di euro)), nel rispetto delle seguenti
condizioni: 
  a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca  o
da  un  intermediario   finanziario   iscritto   nell'albo   di   cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, i quali possono svolgere altresi' i compiti
indicati all'articolo 2, comma 3, lettera c); 
  b) i titoli emessi dalle stesse  per  finanziare  l'erogazione  dei
finanziamenti  siano  destinati  ad  investitori   qualificati   come
definiti ai  sensi  dell'articolo  100  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58; 
  c) la banca o l'intermediario finanziario di cui  alla  lettera  a)
trattenga un significativo interesse economico  nell'operazione,  nel
rispetto delle modalita' stabilite dalle disposizioni  di  attuazione
della Banca d'Italia. 
  2. Nella presente legge si intende per "testo  unico  bancario"  il
decreto  legislativo  1  settembre  1993,  n.   385,   e   successive
modificazioni, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia.