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LEGGE 5 maggio 1999, n. 122

Proroga dei termini per l'emanazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali.

note: Entrata in vigore della legge: 8-5-1999
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Testo in vigore dal: 8-5-1999
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. I termini  di cui ai commi  1 e 3 dell'articolo 1  della legge 8
ottobre 1997, n. 352, come prorogati dal comma 6-bis dell'articolo 12
della legge 15 maggio 1997, n. 127, introdotto dall'articolo 2, comma
25, della legge 16 giugno  1998, n. 191, sono ulteriormente prorogati
di sei mesi.
  2. La presente legge entra in  vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge,  munita del sigillo dello  Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  dlela
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note all'art. 1:
            -  L'art.  1   della  legge  8  ottobre  1997,   n.  352,
          recante:  "Disposizioni sui beni culturali", cosi' recita:
            "Art. 1 (Testo  unico delle norme in  materia  di    beni
          culturali).  -  1. Il Governo della Repubblica e'  delegato
          ad emanare, entro un anno  dalla    data  di    entrata  in
          vigore  della    presente  legge,    un decreto legislativo
          recante  un  testo  unico  nel  quale   siano   riunite   e
          coordinate  tutte   le disposizioni  legislative vigenti in
          materia di beni culturali e ambientali. Con   l'entrata  in
          vigore  del testo unico sono  abrogate tutte  le previgenti
          disposizioni in  materia che  il Governo indica in allegato
          al medesimo testo unico.
            2. Nella  predisposizione del  testo unico   di cui    al
          comma    1,  il  Governo  si attiene ai seguenti principi e
          criteri direttivi:
            a)  possono  essere  inserite    nel   testo   unico   le
          disposizioni legislative vigenti  alla data  di entrata  in
          vigore    della  presente  legge,    nonche'   quelle   che
          entreranno   in  vigore  nei  sei  mesi successivi;
            b)    alle  disposizioni    devono    essere    apportate
          esclusivamente    le modificazioni   necessarie    per   il
          loro  coordinamento   formale  e sostanziale,  nonche'  per
          assicurare      il   riordino   e  la  semplificazione  dei
          procedimenti.
            3.  Lo   schema di testo unico  e' trasmesso, entro sette
          mesi dalla data  di entrata   in vigore   della    presente
          legge,    alla Camera   dei deputati   e  al  Senato  della
          Repubblica    affinche'     le     competenti   commissioni
          parlamentari  esprimano   il   loro parere.  Si applica  la
          procedura di cui all'art.  14,  comma  4,  della  legge  23
          agosto 1988, n.  400.
            4.  Il   testo unico potra'  essere aggiornato, entro tre
          anni dalla  data  della  sua  entrata  in  vigore,  con  la
          medesima procedura di cui ai commi 1, 2 e 3.
            5.    Il  testo    unico e'   emanato   con decreto   del
          Presidente  della Repubblica,  su  proposta  del   Ministro
          per  i  beni  culturali  e ambientali, previa deliberazione
          del  Consiglio  dei Ministri, udito il Consiglio di  Stato,
          il cui   parere e' espresso   entro  quarantacinque  giorni
          dalla trasmissione del relativo schema.
            6.     Per  la    stesura  del    testo  da    sottoporre
          all'approvazione  del Consiglio dei Ministri,  il  Ministro
          per i beni culturali e ambientali puo' avvalersi dell'opera
          di    enti,  di istituti universitari, nonche' di  esperti,
          particolarmente   qualificati   nel    settore,    mediante
          affidamento  di   incarichi di   studio; al  relativo onere
          si  provvede  mediante    utilizzazione  delle      risorse
          disponibili    nell'ambito  degli  ordinari  capitoli dello
          stato di  previsione del Ministero per i beni  culturali  e
          ambientali.
            -  Il  comma    6-bis dell'art. 12 della legge 15  maggio
          1997, n. 127, introdotto dall'art.    2  della  legge    16
          giugno  1998, n.   191, recante "Modifiche ed  integrazioni
          alle  leggi 15  marzo 1997,  n. 59,  e 15 maggio  1997,  n.
          127,  nonche'    norme    in  materia   di formazione   del
          personale  dipendente   e  di  lavoro  a   distanza   nelle
          pubbliche  amministrazioni.   Disposizioni in   materia  di
          edilizia  scolastica", cosi' recita:
            "6-bis. I termini di    cui  al  comma  1,  al  comma  2,
          lettera  a),  e al comma   3   dell'art. 1  della  legge  8
          ottobre  1997, n.  352,  sono prorogati di sei mesi".
   Data a Roma, addi' 5 maggio 1999
                              SCALFARO
                                   D'Alema, Presidente del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Melandri, Ministro per i beni e le
                                  attivita' culturali
Visto, il Guardasigilli: Diliberto