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DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 1999, n. 123

Attuazione della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-5-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/2021)
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Testo in vigore dal: 22-5-1999
al: 25-3-2021
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
   Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128; 
  Vista la direttiva 95/69/CE del Consiglio, del  22  dicembre  1995,
che fissa le condizioni e le modalita' per  il  riconoscimento  e  la
registrazione di taluni  stabilimenti  e  intermediari  operanti  nel
settore dell'alimentazione degli animali e che modifica le  direttive
70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE e 82/471/CEE; 
  Visto l'allegato alla direttiva 98/51/CE che stabilisce un  modello
per il registro degli stabilimenti e degli intermediari  riconosciuti
e un modello per l'elenco degli  stabilimenti  e  degli  intermediari
registrati ai sensi della direttiva 95/69/CE; 
  Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 9 aprile 1999; 
  Sulla proposta del Ministro per  le  politiche  comunitarie  e  del
Ministro della sanita', di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari
esteri, di grazia e giustizia,  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica, del Ministro dell'industria, del  commercio
e dell'artigianato, per  le  politiche  agricole  e  per  gli  affari
regionali; 
                              E m a n a 
il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1 
                (Campo di applicazione e definizioni) 
1. Il presente decreto fissa i requisiti e le  modalita'  applicabili
alle categorie di stabilimenti e di intermediari operanti nel settore
dell'alimentazione  degli  animali  ai  fini   dell'esercizio   delle
attivita' elencate, rispettivamente, negli articoli  2  e  7  nonche'
negli articoli 3 e 8. 
2. Il  presente  decreto  si  applica  fatte  salve  le  disposizioni
concernenti l'organizzazione  dei  controlli  ufficiali  nel  settore
dell'alimentazione degli animali. 
3. Ai fini del presente decreto si intende per: 
 a) "immissione in commercio": la detenzione o l'offerta a  terzi  ai
fini della vendita nonche' qualsiasi forma di trasferimento, a titolo
gratuito o oneroso, degli  additivi,  delle  premiscele  preparate  a
partire da additivi, degli alimenti composti e dei prodotti di cui al
capitolo I.1.a) dell'allegato I; 
 b) "stabilimento": qualsiasi unita' di produzione o di fabbricazione
di additivi, di  premiscele  preparate  a  partire  da  additivi,  di
alimenti  composti  e  dei  prodotti  di  cui  al   capitolo   I.1.a)
dell'allegato I; 
 c) "intermediario": qualsiasi persona diversa dal fabbricante  o  da
colu  che   procede   alla   fabbricazione   di   alimenti   composti
esclusivamente per le necessita' del bestiame che alleva, che detiene
additivi, premiscele preparate a partire da additivi o i prodotti  di
cui al capitolo I.1.a) dell'allegato I, in una fase intermedia tra la
produzione e l'impiego. 
4. Oltre alle definizioni  di  cui  al  comma  3  si  applicano,  ove
occorra,  quelle  previste  dalla  normativa  relativa   al   settore
deLl'alimentazione degli animali. 
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
            Per le direttive   CEE vengono forniti gli    estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
           Nota al titolo:
            -  Per quanto  concerne la  direttiva 95/69/CE  v.  nelle
          note alle premesse.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   76   della  Costituzione  regola  la  delega
          al  Governo dell'esercizio della   funzione  legislativa  e
          stabilisce    che  essa  non puo'   avvenire   se non   con
          determinazione   dei principi    e    criteri  direttivi  e
          soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
            -   L'art.   87   della    Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al Presidente della   Repubblica il    potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge ed i regolamenti.
            -   La   legge   24   aprile   1998,  n.    128,    reca:
          "Disposizioni    per l'adempimento   di obblighi  derivanti
          dalla   appartenenza dell'Italia  alle  Comunita'  europee.
          (Legge comunitaria 1995-1997".
            -  La   direttiva 95/69/CE e'  pubblicata in  G.U.C.E., L
          332  del 30 dicembre 1995.
            - La direttiva  70/524/CEE e' pubblicata in  G.U.C.E.,  L
          270 del 14 dicembre 1970.
            -  La   direttiva 74/63/CEE e'  pubblicata in G.U.C.E., L
          38 dell'11 febbraio 1974.
            - La  direttiva 79/373/CEE e'  pubblicata in  G.U.C.E., L
          86  del 6 aprile 1979.
            - La direttiva  82/471/CEE e' pubblicata in  G.U.C.E.,  L
          213 del 21 luglio 1982.
            -  La   direttiva 98/51/CE e'  pubblicata in  G.U.C.E., L
          208  del 24 luglio 1998.