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LEGGE 13 aprile 1999, n. 108

Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica.

note: Entrata in vigore della legge: 24-4-1999
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Testo in vigore dal: 24-4-1999
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
               IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                    Sperimentazione di nuove forme
                       di vendita dei giornali
  1. All'undicesimo comma dell'articolo 14 della legge 5 agosto 1981,
n. 416, come sostituito dall'articolo 7 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
  "dbis) per la sperimentazione di nuove forme di vendita di giornali
quotidiani  e  periodici  da effettuare  in  predeterminati  esercizi
commerciali secondo i criteri e con le modalita' che seguono:
  1)  la  sperimentazione  ha  la  finalita'  di  acquisire  elementi
conoscitivi  sulle  variazioni  provocate nel  mercato  della  stampa
quotidiana  e  periodica  dalla  messa in  vendita  dei  giornali  in
esercizi diversi dalle rivendite fisse autorizzate;
  2)  la  sperimentazione ha  la  durata  di  diciotto mesi  e  viene
effettuata in tutto il territorio nazionale;
  3) la sperimentazione viene effettuata dalle rivendite di generi di
monopolio, dalle  rivendite di  carburanti e di  oli minerali  con il
limite minimo  di superficie  pari a metri  quadrati 1.500,  dai bar,
dalle strutture  di vendita come  definite dall'articolo 4,  comma 1,
lettera e),  del decreto legislativo  31 marzo  1998, n. 114,  con un
limite minimo  di superficie di vendita  pari a metri quadrati  700 e
dagli  esercizi  adibiti  prevalentemente  alla vendita  di  libri  e
prodotti  equiparati, con  un limite  minimo di  superficie di  metri
quadrati 120.  Gli esercizi a prevalente  specializzazione di vendita
possono svolgere,  ugualmente a titolo di  sperimentazione, attivita'
di vendita delle riviste di identica specializzazione;
  4) la vendita dei prodotti editoriali puo' anche essere limitata ai
soli  quotidiani o  ai  soli periodici;  nell'ambito della  tipologia
prescelta deve essere assicurata parita' di trattamento alle testate;
l'obbligo  della   parita'  di   trattamento  non  si   applica  alle
pubblicazioni   pornografiche  che   sono   comunque  escluse   dalla
sperimentazione;
  5) il  prezzo di  vendita dei prodotti  editoriali non  puo' subire
variazioni in relazione ai soggetti che effettuano la rivendita;
  6) le condizioni economiche e  le modalita' commerciali di cessione
delle   pubblicazioni,  comprensive   di  ogni   forma  di   compenso
riconosciuta ai  rivenditori, devono essere identiche  per le diverse
tipologie di esercizi  che effettuano la rivendita;  le testate poste
in vendita a titolo di sperimentazione non possono essere comprese in
alcun altro  tipo di vendita, anche  relativa ad altri beni,  che non
siano quelli  offerti dall'editore e alle  stesse condizioni proposte
nei punti vendita esclusivi;
  7)  gli  esercizi  che   partecipano  alla  sperimentazione  devono
prevedere  un apposito  spazio  espositivo per  le  testate poste  in
vendita,  adeguato rispetto  alla tipologia  prescelta; gli  esercizi
della grande distribuzione devono esporre i giornali posti in vendita
in un unico spazio;
  8) i comuni devono escludere dalla sperimentazione gli esercizi che
non rispettano le disposizioni che disciplinano la sperimentazione".
  2.  Entro trenta  giorni  dalla  data di  entrata  in vigore  della
presente  legge,   gli  esercizi   che  intendono   partecipare  alla
sperimentazione  di  cui  alla lettera  dbis)  dell'undicesino  comma
dell'articolo 14  della legge 5  agosto 1981, n. 416,  introdotta dal
comma 1 del  presente articolo, devono darne  comunicazione al comune
territorialmente competente  e, per  conoscenza, al  Dipartimento per
l'informazione  e  l'editoria  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri. Nella comunicazione deve essere indicata quale tipologia di
vendita, tra quelle  di cui al numero 4) della  citata lettera dbis),
si  intende sperimentare.  Entro sessanta  giorni dal  ricevimento di
tale comunicazione, il comune puo' escludere dalla sperimentazione il
singolo  esercizio  qualora  individui  violazioni  dei  criteri  per
l'insediamento delle attivita' commerciali adottati sul territorio. I
comuni  sono tenuti  a  trasmettere alle  regioni  gli elenchi  degli
esercizi che partecipano alla sperimentazione.
  3. I  punti esclusivi di  vendita di quotidiani e  periodici, dalla
data di entrata in vigore della  presente legge, e fatto salvo quanto
in essa  stabilito, sono  soggetti alla disciplina  generale prevista
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
  4. La commissione paritetica  Governoeditori di cui all'articolo 29
della legge  25 febbraio  1987, n.  67, integrata  dai rappresentanti
delle  organizzazioni sindacali  rappresentative a  livello nazionale
dei rivenditori e dei  distributori, nonche' dal rappresentante della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997,  n. 281, procedera'  almeno trimestralmente ad  un esame
periodico dell'andamento della  sperimentazione. La commissione sara'
altresi' integrata,  a seconda  degli ambiti  territoriali esaminati,
dai rappresentanti  delle regioni interessate e  delle associazioni e
sindacati  territoriali di  categoria. La  commissione formula  anche
indicazioni e pareri sulla  congruita', rispetto alla finalita' della
sperimentazione,  della dislocazione  sul  territorio degli  esercizi
complementari  e  sulla  loro   sovrapposizione  rispetto  alla  rete
dedicata. Pareri ed indicazioni possono essere richiesti dalle stesse
regioni  sulla base  degli elenchi  ad esse  trasmessi dai  comuni ai
sensi  del  comma  2  del  presente articolo.  Nel  caso  in  cui  la
commissione non sia in grado  di esprimere il parere, sulle questioni
in esame decide comunque il presidente della commissione paritetica.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge modificate o alle   quali e'
          operato il   rinvio.  Restano    invariati  il    valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note all'art. 1:
            -  Il  testo    dell'art.  14  della  legge n.   416/1981
          (Disciplina  delle  imprese  editrici  e  provvidenze   per
          l'editoria),  come  modificato  dalla presente legge, e' il
          seguente:
            "Art.  14  (Autorizzazioni  per la vendita). - Al fine di
          incrementare la     diffusione      e      di    realizzare
          l'economica    gestione    della distribuzione,  le regioni
          devono uniformarsi,  nell'esercizio delle funzioni delegate
          di cui alla  lettera a) del primo  comma dell'art.  52, per
          la parte relativa  alla    rivendita  di  giornali  e    di
          riviste,  del  decreto del   Presidente della Repubblica 24
          luglio   1977, n. 616, ai  criteri  di  cui  al  successivo
          comma.
            Le  regioni, nella elaborazione di indirizzi per i comuni
          in tema di predisposizione   dei piani   di  localizzazione
          dei  punti  ottimali di vendita, si attengono alle seguenti
          prescrizioni:
            a)  deve    essere  prevista    la  consultazione   delle
          associazioni piu' rappresentative a livello nazionale degli
          editori  e  dei  distributori,  e    delle   organizzazioni
          sindacali piu'  rappresentative  a  livello nazionale   dei
          rivenditori,  nonche'    delle   altre   categorie che   ne
          facciano richiesta;
            b)   per i   centri urbani,   deve essere    previsto  il
          rilascio  delle autorizzazioni  in  ragione  della densita'
          della   popolazione,   del numero delle    famiglie,  delle
          caratteristiche  urbanistiche   e sociali di    ogni   zona
          o    quartiere,   della     entita'     delle      vendite,
          rispettivamente,  di  quotidiani e  periodici, negli ultimi
          due anni, nonche' delle condizioni di accesso;
            c)  per le  zone turistiche,   puo' essere   previsto  il
          rilascio di autorizzazioni a carattere stagionale;
            d)  per i punti di vendita  nelle zone rurali, insulari e
          montane si deve  tener  conto  in  modo  particolare  delle
          condizioni di accesso;
            e)  per    la  vendita  automatica   si deve tenere conto
          delle esigenze derivanti dalla esistenza di altri punti  di
          vendita in relazione alle precedenti lettere b), c) e d).
            L'esercizio  delle  rivendite    fisse  di cui al   comma
          precedente puo' essere svolto unicamente dal titolare o dai
          suoi familiari o parenti, o  affini fino  al terzo   grado.
          E'    consentita la  collaborazione di terzi, ma e' vietato
          l'affidamento  in  gestione  a  terzi.   L'affidamento   in
          gestione  e'  consentito  soltanto  nel  caso di comprovato
          impedimento per malattia o  infortunio,  o  di  superamento
          dell'eta' pensionabile.
            Le  autorizzazioni  sono  concesse con priorita' ai terzi
          cui e' stata affidata la rivendita.
            Le  autorizzazioni   di  rivendita  in  posti   fissi  di
          giornali quotidiani e periodici  sono rilasciate dai comuni
          in conformita' ai piani  comunali  predisposti sulla   base
          dei  criteri fissati  dalle regioni.
            L'autorizzazione    per la   rivendita di   soli giornali
          quotidiani   e    periodici    puo'    essere    rilasciata
          esclusivamente  alle  persone fisiche.   Qualora    vi  sia
          abbinamento     di      altri    settori      merceologici,
          l'autorizzazione puo' essere rilasciata a persone fisiche e
          a persone giuridiche. Alle persone  fisiche non puo' essere
          rilasciata piu' di una autorizzazione.
            L'autorizzazione    al  commercio    rilasciata per   gli
          esercizi  della grande distribuzione, per le librerie e per
          le rivendite di tabacchi, comprende,  qualora    richiesta,
          anche   l'autorizzazione      alla  rivendita  di  giornali
          quotidiani  e periodici, quando gli   stessi esercizi  sono
          programmati  a  tal  fine  nei  piani comunali  di  cui  al
          presente articolo.
            I  piani  comunali  di  localizzazione dei punti fissi di
          vendita, o la loro  riformulazione  in base   al   presente
          articolo,  devono    essere  adottati  entro  un anno dalla
          entrata in vigore della presente legge.
            In assenza del piano comunale, qualora nel territorio  di
          un  comune,  di  una  frazione    di  comune  ovvero di una
          circoscrizione comunale non esistano  punti  di  rivendita,
          il   sindaco  e' tenuto  a  rilasciare l'autorizzazione per
          la prima rivendita anche  ad esercizi esistenti fra  quelli
          di  cui  al  settimo comma  del   presente   articolo.   E'
          parimenti   dovuta   l'autorizzazione   qualora nelle  aree
          urbane  non esistano altri  punti fissi  di rivendita    ad
          una    distanza  stradale,  calcolata  per il percorso piu'
          breve, di 400 metri.
            In  caso di  chiusura temporanea  e ricorrente  dei punti
          fissi di vendita    o  di    impedimento  temporaneo    dei
          titolari    di  rivendite    in  posti fissi, questi devono
          affidare a  titolari di altre licenze o ad altri   soggetti
          la    vendita,  anche   porta   a porta,   di quotidiani  e
          periodici. Se non e' adempiuto   tale obbligo,  le  imprese
          editoriali    e   di   distribuzione   possono   provvedere
          direttamente.
             Non e' necessaria alcuna autorizzazione:
            a) per la  vendita nelle sedi dei partiti,  enti, chiese,
          comunita' religiose,    sindacati    o    associazioni,  di
          pertinenti    pubblicazioni specializzate;  per la  vendita
          ambulante    di  quotidiani    di  partito,   sindacali   e
          religiosi,    che ricorrano all'opera di  volontari a scopo
          di propaganda politica,   sindacale o religiosa;  per    la
          vendita  nelle  sedi delle societa'   editrici e delle loro
          redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
            b) per  la vendita  di pubblicazioni specializzate    non
          distribuite nelle edicole;
            c)  per    la consegna, porta   a porta e  per la vendita
          ambulante da parte    degli    editori,  distributori    ed
          edicolanti,    nel  qual   caso, quando non si avvalgono di
          personale che sia alle proprie dipendenze, le   prestazioni
          relative  si    considerano   in   ogni caso   inerenti   a
          rapporti  di  collaborazione  coordinata   e   continuativa
          ai    sensi  dell'art. 49,   terzo comma,  lettera a),  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n. 597. Sui compensi corrisposti per tali  prestazioni deve
          essere operata, a  titolo di  imposta, la ritenuta  di  cui
          all'art.   25   del   decreto    del    Presidente    della
          Repubblica  29    settembre 1973,   n. 600,  con l'aliquota
          minima della tabella  della   aliquota  IRPEF,  qualora  si
          tratti  di  compensi determinati in relazione ad un  numero
          di ore giornaliere di attivita' non superiore a tre;
            d)  per  la  vendita  in  alberghi e pensioni quando essa
          costituisce un servizio ai clienti;
            dbis) per la sperimentazione di  nuove forme  di  vendita
          di  giornali quotidiani   e   periodici   da effettuare  in
          predeterminati  esercizi commerciali secondo  i  criteri  e
          con le modalita' che seguono:
            1)  la  sperimentazione  ha  la  finalita'  di  acquisire
          elementi  conoscitivi    sulle   variazioni   provocate nel
          mercato  della   stampa quotidiana   e   periodica    dalla
          messa in  vendita  dei  giornali  in esercizi diversi dalle
          rivendite fisse autorizzate;
            2)  la  sperimentazione ha  la  durata  di  diciotto mesi
          e  viene effettuata in tutto il territorio nazionale;
            3) la sperimentazione viene effettuata dalle rivendite di
          generi  di  monopolio, dalle  rivendite di  carburanti e di
          oli minerali  con il limite minimo  di superficie   pari  a
          metri    quadrati  1.500,    dai  bar, dalle strutture   di
          vendita come  definite dall'articolo 4,   comma 1,  lettera
          e),   del decreto legislativo  31 marzo  1998, n. 114,  con
          un limite minimo di   superficie di vendita  pari  a  metri
          quadrati,  700  e dagli  esercizi  adibiti  prevalentemente
          alla vendita  di  libri  e prodotti   equiparati, con    un
          limite   minimo di  superficie di  metri quadrati 120.  Gli
          esercizi a prevalente  specializzazione di vendita  possono
          svolgere,     ugualmente  a  titolo  di    sperimentazione,
          attivita'   di   vendita   delle   riviste   di    identica
          specializzazione;
            4)  la  vendita dei prodotti editoriali puo' anche essere
          limitata ai soli    quotidiani  o    ai    soli  periodici;
          nell'ambito   della      tipologia  prescelta  deve  essere
          assicurata parita' di trattamento alle  testate;  l'obbligo
          della    parita'  di   trattamento  non  si   applica  alle
          pubblicazioni    pornografiche   che     sono      comunque
          escluse   dalla sperimentazione;
            5)  il   prezzo di   vendita dei prodotti  editoriali non
          puo'  subire  variazioni  in  relazione  ai  soggetti   che
          effettuano la rivendita;
            6)  le  condizioni economiche e  le modalita' commerciali
          di cessione delle   pubblicazioni,  comprensive   di   ogni
          forma   di    compenso riconosciuta ai  rivenditori, devono
          essere identiche  per le diverse tipologie di esercizi  che
          effettuano la rivendita;   le testate poste  in  vendita  a
          titolo  di  sperimentazione  non possono essere comprese in
          alcun altro   tipo di vendita, anche    relativa  ad  altri
          beni,    che  non siano quelli  offerti dall'editore e alle
          stesse condizioni proposte nei punti vendita esclusivi;
            7)    gli    esercizi     che       partecipano      alla
          sperimentazione    devono  prevedere   un apposito   spazio
          espositivo per  le  testate poste   in vendita,    adeguato
          rispetto    alla tipologia   prescelta; gli  esercizi della
          grande distribuzione devono esporre  i  giornali  posti  in
          vendita in un unico spazio;
            8)  i  comuni  devono escludere dalla sperimentazione gli
          esercizi   che   non   rispettano   le   disposizioni   che
          disciplinano la sperimentazione.
            I    soggetti   autorizzati   alla   vendita di  giornali
          quotidiani  e periodici dal presente articolo sono   tenuti
          ad assicurare parita' di trattamento alle diverse testate".
            -  Si riporta il testo dell'art.  4, comma 1, lettera e),
          del D.Lgs.   n.   114/1998   (Riforma   della    disciplina
          relativa  al  settore  del commercio, a norma  dell'art. 4,
          comma 4, della legge  15 marzo 1997, n. 59):
            "Art.  4  (Definizioni    e  ambito  di  applicazione del
          decreto   ).  -  1.    Ai  fini  del  presente  decreto  si
          intendono:
              a)-d) (omissis);
            e)  per  medie strutture di  vendita gli esercizi  aventi
          superficie superiore ai limiti di  cui al punto d) e fino a
          1.500 mq nei comuni con popolazione residente  inferiore  a
          10.000  abitanti e  a 2.500 mq.  nei comuni con popolazione
          residente superiore a 10.000 abitanti".
            - Il testo dell'art. 29 della legge n.  67/1987  (Rinnovo
          della  legge  5  agosto   1981, n. 416,  recante disciplina
          delle imprese  editrici e provvidenze per l'editoria) e' il
          seguente:
            "Art. 29 (Commissione paritetica). -  1. Con decreto  del
          Presidente  del Consiglio dei  Ministri, da adottarsi entro
          30  giorni dalla data di entrata  in vigore  della presente
          legge,  e' istituita  presso la Direzione   generale  delle
          informazioni,    dell'editoria      e    della   proprieta'
          letteraria,   artistica    e  scientifica  una  commissione
          paritetica   Governo-    editori    di      quotidiani    e
          periodici   per   la formulazione  di proposte  relative al
          miglioramento dei  servizi di distribuzione della   stampa,
          all'ampliamento    della rete  di vendita, all'accesso alle
          informazioni,    all'utilizzazione  del   satellite,   alla
          definizione   di un  sistema di  salvaguardia della  stampa
          nel    campo  dell'acquisizione    di  pubblicita'      nei
          confronti di  altri mezzi  di comunicazione.
            2.  La   commissione sara'   integrata dai rappresentanti
          delle altre categorie  di volta  in volta   interessate  ai
          temi in  discussione e potra' servirsi della collaborazione
          di esperti.
            3.  Entro  sei mesi dalla  sua istituzione la commissione
          presentera' le  proprie  conclusioni  al  Presidente    del
          Consiglio  dei  Ministri,  che  le trasmettera' con proprie
          osservazioni e proposte al Parlamento".
            -   Il testo   dell'art. 8   del   D.Lgs.  n.    281/1997
          (Definizione    ed ampliamento   delle attribuzioni   della
          Conferenza  permanente per   i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni    e  le  province  autonome di Trento e Bolzano ed
          unificazione, per  le materie ed  i compiti   di  interesse
          comune  delle regioni, delle province  e dei comuni, con la
          Conferenza Statocitta' ed autonomie locali) e' il seguente:
            "Art. 8  (Conferenza Statocitta'  ed autonomie locali   e
          Conferenza unificata). -  1. La  Conferenza Statocitta'  ed
          autonomie    locali  e' unificata   per le   materie ed   i
          compiti  di    interesse  comune    delle  regioni,   delle
          province,  dei  comuni  e  delle  comunita' montane, con la
          Conferenza Statoregioni.
            2. La Conferenza Statocitta'  ed    autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli affari regionali; ne fanno parte altresi'  il  Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il   Ministro   delle   finanze,  il  Ministro  dei  lavori
          pubblici,  il  Ministro  della    sanita',  il   presidente
          dell'Associazione nazionale  dei  comuni d'Italia  -  ANCI,
          il  presidente   dell'Unione province  d'Italia  -  UPI  ed
          il  presidente   dell'Unione   nazionale comuni,  comunita'
          ed  enti    montani  -  UNCEM.    Ne  fanno   parte inoltre
          quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di
          provincia designati  dall'UPI.  Dei   quattordici   sindaci
          designati      dall'ANCI  cinque  rappresentano  le  citta'
          individuate dall'art. 17 della legge 8  giugno    1990,  n.
          142.  Alle  riunioni possono  essere invitati  altri membri
          del       Governo,     nonche'     rappresentanti        di
          amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
            3.   La  Conferenza Statocitta'  ed  autonomie  locali e'
          convocata almeno ogni  tre mesi, e   comunque in tutti    i
          casi il  presidente ne ravvisi la  necessita' o  qualora ne
          faccia  richiesta    il  presidente  dell'ANCI,  dell'UPI o
          dell'UNCEM.
            4.  La Conferenza  unificata di   cui al   comma  1    e'
          convocata    dal Presidente del Consiglio dei Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri    o,  su sua delega, dal Ministro per gli  affari
          regionali o, se   tale incarico  non  e'    conferito,  dal
          Ministro dell'interno".