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DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 1999, n. 96

Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-5-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/2001)
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Testo in vigore dal: 3-5-2001
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  15  marzo  1997, n. 59, e successive modifiche ed
integrazioni,  ed  in  particolare l'articolo 4, comma 5, che prevede
l'emanazione  da  parte del Governo di uno o piu' decreti legislativi
con  i  quali  vengono  ripartite fra la regione e gli enti locali le
funzioni  conferite  alle  regioni  qualora  le  regioni  non abbiano
adottato,  entro  sei  mesi  dall'emanazione  dei decreti legislativi
previsti  nella  stessa  legge,  la  legge di puntuale individuazione
delle  funzioni  trasferite  o  delegate agli enti locali e di quelle
mantenute in capo alla regione stessa;
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112, recante
conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59;
  Considerato  che  le  regioni  Piemonte, Lombardia, Veneto, Marche,
Lazio, Molise, Campania, Puglia e Calabria non hanno provveduto entro
il termine di cui al citato comma 5 dell'articolo 4 della legge n. 59
del 1997;
  Sentite le regioni inadempienti;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 marzo 1999;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  gli  affari regionali, di concerto con il Ministro dei
lavori  pubblici,  con  il  Ministro  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,  con  il  Ministro  del  lavoro  e della previdenza
sociale, con il Ministro della sanita', con il Ministro dell'ambiente
e con il Ministro dei trasporti e della navigazione;
                              E m a n a
il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                       Ambito di applicazione

  1.  Fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge regionale
di  cui  all'articolo  3  della  legge  8  giugno  1990,  n.  142, ed
all'articolo  4,  comma  5,  della  legge  15  marzo 1997, n. 59, che
individua  quali delle funzioni amministrative conferite alle regioni
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono mantenute in capo
alla  regione e quali sono trasferite o delegate agli enti locali, le
disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni Piemonte,
Lombardia,   Veneto,   Marche,  Lazio,  Molise,  Campania,  Puglia  e
Calabria. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  Corte  Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n.
110  (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita'
del  decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo
del  Governo  per  la  ripartizione  di  funzioni  amministrative tra
Regioni  ed  enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15
marzo  1997,  n.  59),  nella  parte  in  cui si applica alla Regione
Veneto.