stai visualizzando l'atto

LEGGE 1 aprile 1999, n. 91

Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti.

note: Entrata in vigore della legge: 16/4/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/03/2018)
nascondi
Testo in vigore dal: 1-1-2013
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                             (Finalita') 
 
  1. La presente legge disciplina il prelievo di organi e di  tessuti
da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della  legge
29 dicembre 1993, n. 578, e regolamenta le attivita' di prelievo e di
trapianto di tessuti e di espianto e di trapianto di organi ((, anche
da soggetto vivente, per quanto compatibili)). 
  2. Le  attivita'  di  trapianto  di  organi  e  di  tessuti  ed  il
coordinamento  delle  stesse  costituiscono  obiettivi  del  Servizio
sanitario nazionale. Il procedimento per l'esecuzione  dei  trapianti
e' disciplinato secondo modalita' tali da assicurare il rispetto  dei
criteri di trasparenza  e  di  pari  opportunita'  tra  i  cittadini,
prevedendo criteri di accesso alle liste  di  attesa  determinati  da
parametri clinici ed immunologici. (1) 
------------ 
AGGIORNAMENTO (1) 
  L'avviso di rettifica in G.U. 24/04/1999, n. 95,  ha  disposto  che
"dopo la formula di promulgazione, che  termina  con  le  parole  "la
seguente legge:", all'articolo 1 sono anteposte le  seguenti  parole:
"Capo I DISPOSIZIONI GENERALI"".