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LEGGE 19 marzo 1999, n. 80

Finanziamento delle attività del Comitato interministeriale dei diritti dell'uomo.

note: Entrata in vigore della legge: 2-4-1999
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Testo in vigore dal: 2-4-1999
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.   Per    il   funzionamento    e   l'attivita'    del   Comitato
interministeriale dei  diritti dell'uomo,  istituito con  decreto del
Ministro  degli affari  esteri  15 febbraio  1978,  e' attribuito  al
Ministero    degli   affari    esteri   un    finanziamento   annuale
onnicomprensivo,  destinato  a coprire  gli  oneri  per l'ufficio  di
segreteria,   per   eventuali    consulenze   di   esperti   estranei
all'amministrazione, nonche'  per il  rimborso delle  spese sostenute
dai membri del Comitato.
  2. Il Ministro degli affari esteri presenta ogni anno una relazione
al Parlamento in  merito all'attivita' svolta dal Comitato  di cui al
comma  1, nonche'  alla tutela  e al  rispetto dei  diritti umani  in
Italia.