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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1999, n. 70

Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-4-1999
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vigente al 09/05/2024
Testo in vigore dal: 6-4-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione.
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191, il
quale prevede che, con regolamento  da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma  2, della  legge 23  agosto 1988, n.  400, su  proposta del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentita  l'Autorita'  per
l'informatica nella pubblica amministrazione, entro centoventi giorni
dalla data  di entrata in  vigore della legge  n. 191 del  1998, sono
disciplinate le modalita' organizzative  per l'attuazione del comma 1
del  medesimo  articolo  4,  ivi  comprese  quelle  per  la  verifica
dell'adempimento   della  prestazione   lavorativa  e   le  eventuali
abrogazioni di norme incompatibili;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
30 ottobre  1998, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n. 269  del 17
novembre 1998, con  il quale sono state  conferite al Sottosegretario
di Stato  alla Presidenza del  Consiglio dei Ministri le  funzioni di
coordinamento delle attivita', anche di carattere normativo, inerenti
all'attuazione delle leggi  15 marzo 1997, n. 59, 15  maggio 1997, n.
127, e 16 giugno 1998, n. 191;
  Sentita    l'Autorita'    per    l'informatica    nella    pubblica
amministrazione;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 gennaio 1999;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 25 febbraio 1999;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del lavoro e della
previdenza sociale;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
  1. Allo  scopo di razionalizzare  l'organizzazione del lavoro  e di
realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle
risorse umane,  le amministrazioni  pubbliche di cui  all'articolo 1,
comma  2, del  decreto legislativo  3 febbraio  1993, n.  29, possono
avvalersi  di  forme  di  lavoro  a  distanza,  cosi'  come  previsto
dall'articolo 4, comma 1, della legge 16 giugno 1998, n. 191, secondo
le modalita' organizzative disciplinate nel presente decreto.
  2.  Le singole  amministrazioni  adeguano i  propri ordinamenti  ed
adottano le misure organizzative coerenti  con le disposizioni di cui
al presente decreto.
  3. Restano  salve le competenze  legislative delle regioni  e delle
province autonome di  Trento e di Bolzano,  previste dall'articolo 4,
comma 4, della legge n. 191 del 1998.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione.
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191, il
quale prevede che, con regolamento  da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma  2, della  legge 23  agosto 1988, n.  400, su  proposta del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentita  l'Autorita'  per
l'informatica nella pubblica amministrazione, entro centoventi giorni
dalla data  di entrata in  vigore della legge  n. 191 del  1998, sono
disciplinate le modalita' organizzative  per l'attuazione del comma 1
del  medesimo  articolo  4,  ivi  comprese  quelle  per  la  verifica
dell'adempimento   della  prestazione   lavorativa  e   le  eventuali
abrogazioni di norme incompatibili;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
30 ottobre  1998, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n. 269  del 17
novembre 1998, con  il quale sono state  conferite al Sottosegretario
di Stato  alla Presidenza del  Consiglio dei Ministri le  funzioni di
coordinamento delle attivita', anche di carattere normativo, inerenti
all'attuazione delle leggi  15 marzo 1997, n. 59, 15  maggio 1997, n.
127, e 16 giugno 1998, n. 191;
  Sentita    l'Autorita'    per    l'informatica    nella    pubblica
amministrazione;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 gennaio 1999;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 25 febbraio 1999;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del lavoro e della
previdenza sociale;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
  1. Allo  scopo di razionalizzare  l'organizzazione del lavoro  e di
realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle
risorse umane,  le amministrazioni  pubbliche di cui  all'articolo 1,
comma  2, del  decreto legislativo  3 febbraio  1993, n.  29, possono
avvalersi  di  forme  di  lavoro  a  distanza,  cosi'  come  previsto
dall'articolo 4, comma 1, della legge 16 giugno 1998, n. 191, secondo
le modalita' organizzative disciplinate nel presente decreto.
  2.  Le singole  amministrazioni  adeguano i  propri ordinamenti  ed
adottano le misure organizzative coerenti  con le disposizioni di cui
al presente decreto.
  3. Restano  salve le competenze  legislative delle regioni  e delle
province autonome di  Trento e di Bolzano,  previste dall'articolo 4,
comma 4, della legge n. 191 del 1998.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.