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LEGGE 12 marzo 1999, n. 68

Norme per il diritto al lavoro dei disabili.

note: Le disposizioni di cui agli artt. 1, comma 4, 5, commi 1, 4 e 7, 6, 9, comma 6, secondo periodo, 13, comma 8, 18, comma 3, e 20 entrano in vigore il 24-3-1999. Le restanti disposizioni entrano in vigore il 17-1-2000. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/07/2020)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal: 24-9-2015
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                     (Collocamento dei disabili) 
1. La presente legge ha come finalita' la promozione dell'inserimento
e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo  del
lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.  Essa
si applica: 
a) alle persone in eta' lavorativa affette  da  minorazioni  fisiche,
psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap  intellettivo,  che
comportino una riduzione della capacita' lavorativa superiore  al  45
per  cento,   accertata   dalle   competenti   commissioni   per   il
riconoscimento dell'invalidita' civile in  conformita'  alla  tabella
indicativa  delle  percentuali  di  invalidita'  per  minorazioni   e
malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del  decreto
legislativo 23 novembre 1988, n. 509,  dal  Ministero  della  sanita'
sulla base della  classificazione  internazionale  delle  menomazioni
elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanita ((, nonche' alle
persone nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della  legge
12 giugno 1984, n. 222.)); 
b) alle persone invalide del  lavoro  con  un  grado  di  invalidita'
superiore al 33 per  cento,  accertata  dall'Istituto  nazionale  per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti; 
c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27  maggio
1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e
successive modificazioni; 
d) alle persone invalide di  guerra,  invalide  civili  di  guerra  e
invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava
categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle  norme  in
materia di pensioni di guerra, approvato con decreto  del  Presidente
della  Repubblica  23   dicembre   1978,   n.   915,   e   successive
modificazioni. 
2. Agli effetti della presente legge si  intendono  per  non  vedenti
coloro che sono colpiti da cecita' assoluta o hanno un residuo visivo
non superiore ad un decimo  ad  entrambi  gli  occhi,  con  eventuale
correzione. Si intendono per sordomuti coloro  che  sono  colpiti  da
sordita'  dalla  nascita  o  prima  dell'apprendimento  della  lingua
parlata. 
3. Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non  vedenti
di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni,
28 luglio 1960, n. 778, 5 marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231,
3 giugno 1971, n. 397, e 29 marzo  1985,  n.  113,  le  norme  per  i
massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi  21
luglio 1961, n. 686, e 19  maggio  1971,  n.  403,  le  norme  per  i
terapisti della riabilitazione non  vedenti  di  cui  alla  legge  11
gennaio 1994, n. 29, e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui
all'articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Per  l'assunzione
obbligatoria dei sordomuti restano altresi' ferme le disposizioni  di
cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308. 
4. L'accertamento delle condizioni di disabilita' di cui al  presente
articolo, che danno diritto di accedere al sistema per  l'inserimento
lavorativo dei disabili,  e'  effettuato  dalle  commissioni  di  cui
all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri
indicati  nell'atto  di  indirizzo  e   coordinamento   emanato   dal
Presidente del Consiglio dei ministri entro centoventi  giorni  dalla
data di cui all'articolo 23, comma 1. Con il  medesimo  atto  vengono
stabiliti i criteri e le modalita' per l'effettuazione  delle  visite
sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante. 
5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del  testo  unico
delle  disposizioni  per  l'assicurazione  obbligatoria  contro   gli
infortuni sul lavoro  e  le  malattie  professionali,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,  per
la valutazione e  la  verifica  della  residua  capacita'  lavorativa
derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai  fini
dell'accertamento  delle  condizioni  di  disabilita'   e'   ritenuta
sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall'INAIL. 
6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d), l'accertamento delle
condizioni di disabilita' che danno diritto di  accedere  al  sistema
per  l'inserimento  lavorativo  dei  disabili  continua   ad   essere
effettuato ai sensi delle disposizioni del testo unico delle norme in
materia di pensioni di guerra, approvato con decreto  del  Presidente
della  Repubblica  23   dicembre   1978,   n.   915,   e   successive
modificazioni. 
7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la
conservazione del posto di lavoro a quei soggetti  che,  non  essendo
disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio
sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilita'.