stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 1999, n. 66

Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio del 21 novembre 1994.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-4-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/2010)
nascondi
vigente al 27/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  6-4-1999

Art. 17

Modifica del titolo VIII, libro I, parte II
del codice della navigazione
1. Il titolo VIII del libro I, parte II del codice della navigazione è sostituito dal seguente:
"Titolo VIII
Delle inchieste tecniche sugli incidenti
e sugli inconvenienti aeronautici
Art. 826 (Inchiesta tecnica). - L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo conduce l'inchiesta tecnica su ogni incidente aereo e su ogni inconveniente grave accaduto nel territorio italiano.
Qualora non sia effettuata da altro Stato, l'Agenzia svolge l'inchiesta tecnica su incidenti e su inconvenienti gravi occorsi fuori dal territorio italiano ad aeromobili immatricolati in Italia o eserciti da una compagnia che ha sede legale in Italia.
Art. 827 (Norme di riferimento). - Nell'espletamento dell'inchiesta tecnica di cui all'articolo 826, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo procede in conformità con quanto previsto dall'allegato 13 alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561.
Art. 828 (Obbligo di comunicazione di incidente). - Il direttore dell'aeroporto, l'ente preposto ai servizi di assistenza al volo, l'autorità di pubblica sicurezza ed ogni altra pubblica autorità, quando abbiano notizia di un incidente aeronautico e quando valutino che sussistono ragionevoli motivi per ritenere che un aeromobile sia perduto o scomparso, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e all'Ente nazionale per l'aviazione civile.
Art. 829 (Obbligo di comunicazione di inconveniente grave). - Il direttore dell'aeroporto e l'ente preposto ai servizi di assistenza al volo, quando abbiano notizia di un inconveniente aeronautico grave ne danno immediata comunicazione all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e all'Ente nazionale per l'aviazione civile.
Art. 830 (Incidenti aeronautici in mare). - Se l'incidente aeronautico o l'inconveniente grave è avvenuto in mare, l'autorità che ne ha notizia informa la direzione di aeroporto e l'autorità marittima più vicine.
Fermo il disposto del secondo comma dell'articolo 727, l'autorità marittima provvede, ove possibile in accordo con quella aeronautica, al soccorso alle persone ed alle cose, nonché agli accertamenti opportuni e invia all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e all'Ente nazionale per l'aviazione civile copia del rapporto sull'intervento effettuato e sui soccorsi prestati.
Art. 831 (Incidenti occorsi ad aeromobili stranieri). - Nel caso di incidente o inconveniente grave occorso ad aeromobile straniero nel territorio italiano, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ne dà comunicazione al Ministero degli affari esteri.
Art. 832 (Incidenti ad aeromobili italiani all'estero).- Nel caso di incidente o di incoveniente grave occorso all'estero ad un aeromobile immatricolato in Italia o esercito da una impresa con sede legale in Italia, l'autorità consolare italiana informa l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, il Ministero degli affari esteri e l'Ente nazionale per l'aviazione civile.".
Nota all'art. 17:
- La legge 17 aprile 1956, n. 561, reca: "Ratifica ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, di decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente".