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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 febbraio 1999, n. 67

Regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonchè le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati.

note: Entrata in vigore del decreto: 6/4/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/06/2002)
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Testo in vigore dal: 6-4-1999
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni; 
  Vista  la  legge   22   dicembre   1957,   n.   1293,   concernente
l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di
monopolio, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 10 dicembre 1975, n.  724,  sull'importazione  e  la
commercializzazione   all'ingrosso   dei    tabacchi    lavorati    e
modificazioni alle norme sul  contrabbando  dei  tabacchi  esteri,  e
successive modificazioni; 
  Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, che disciplina  il  sistema  di
imposizione   fiscale   sui   tabacchi   lavorati,    e    successive
modificazioni; 
  Visto  l'articolo  11  della  legge  25  maggio   1989,   n.   190,
concernente, tra l'altro, la vigilanza ed il  controllo  in  tema  di
distribuzione e vendita di generi di monopolio da parte della Guardia
di finanza; 
  Visto il decreto-legge 30 agosto 1993,  n.  331,  convertito  dalla
legge  29  ottobre  1993,   n.   427,   concernente,   tra   l'altro,
l'armonizzazione  delle  disposizioni  in  materia  di  imposte   sui
tabacchi lavorati con quelle recate da direttive  CEE,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 9  luglio  1998,  n.  283,  istitutivo
dell'Ente tabacchi italiani che  svolge  le  attivita'  produttive  e
commerciali gia' riservate o comunque attribuite  all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e che riserva allo Stato le funzioni e
le attivita' di interesse generale  gia'  affidate  o  conferite  per
effetto di disposizione di legge all'Amministrazione medesima; 
  Considerato che le attivita' trasferite all'Ente tabacchi  italiani
concernenti la  produzione,  distribuzione  e  vendita  dei  tabacchi
lavorati, devono essere assoggettate alla vigilanza  e  al  controllo
fiscale da parte dell'Amministrazione finanziaria; 
  Considerato che alla medesima vigilanza e controllo  devono  essere
assoggettate le attivita' di  distribuzione  e  vendita  di  tabacchi
lavorati che possono essere esercitate da altri soggetti privati  nel
territorio della Repubblica italiana; 
  Visto l'articolo 5 del citato decreto legislativo 9 luglio 1998, n.
283, in forza del quale per quanto non specificamente stabilito dagli
articoli 1, 2 e 3 si provvede con regolamenti a  norma  dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 gennaio 1999; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto
1988, n. 400, con nota n. 3-7666 dell'8 febbraio 1999; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
                   Ambito applicativo e definizioni 
 
  1. Il presente regolamento  disciplina  i  depositi  fiscali  e  la
circolazione dei tabacchi lavorati di cui all'articolo 2 della  legge
7 marzo 1985, n. 76, nonche' i poteri di accertamento e di  controllo
dell'accisa  sui  tabacchi  lavorati  da  parte  dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato. 
  2. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
  a) "deposito fiscale",  l'impianto  in  cui  vengono  fabbricati  e
trasformati  dai  soggetti  abilitati  per  legge  nonche'  detenuti,
ricevuti o spediti tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, in  regime
di sospensione dei diritti di accisa; 
  b) "depositario autorizzato", il soggetto titolare  e  responsabile
della gestione del deposito fiscale di cui alla lettera a). 
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni; 
  Vista  la  legge   22   dicembre   1957,   n.   1293,   concernente
l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di
monopolio, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 10 dicembre 1975, n.  724,  sull'importazione  e  la
commercializzazione   all'ingrosso   dei    tabacchi    lavorati    e
modificazioni alle norme sul  contrabbando  dei  tabacchi  esteri,  e
successive modificazioni; 
  Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, che disciplina  il  sistema  di
imposizione   fiscale   sui   tabacchi   lavorati,    e    successive
modificazioni; 
  Visto  l'articolo  11  della  legge  25  maggio   1989,   n.   190,
concernente, tra l'altro, la vigilanza ed il  controllo  in  tema  di
distribuzione e vendita di generi di monopolio da parte della Guardia
di finanza; 
  Visto il decreto-legge 30 agosto 1993,  n.  331,  convertito  dalla
legge  29  ottobre  1993,   n.   427,   concernente,   tra   l'altro,
l'armonizzazione  delle  disposizioni  in  materia  di  imposte   sui
tabacchi lavorati con quelle recate da direttive  CEE,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 9  luglio  1998,  n.  283,  istitutivo
dell'Ente tabacchi italiani che  svolge  le  attivita'  produttive  e
commerciali gia' riservate o comunque attribuite  all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e che riserva allo Stato le funzioni e
le attivita' di interesse generale  gia'  affidate  o  conferite  per
effetto di disposizione di legge all'Amministrazione medesima; 
  Considerato che le attivita' trasferite all'Ente tabacchi  italiani
concernenti la  produzione,  distribuzione  e  vendita  dei  tabacchi
lavorati, devono essere assoggettate alla vigilanza  e  al  controllo
fiscale da parte dell'Amministrazione finanziaria; 
  Considerato che alla medesima vigilanza e controllo  devono  essere
assoggettate le attivita' di  distribuzione  e  vendita  di  tabacchi
lavorati che possono essere esercitate da altri soggetti privati  nel
territorio della Repubblica italiana; 
  Visto l'articolo 5 del citato decreto legislativo 9 luglio 1998, n.
283, in forza del quale per quanto non specificamente stabilito dagli
articoli 1, 2 e 3 si provvede con regolamenti a  norma  dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 gennaio 1999; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto
1988, n. 400, con nota n. 3-7666 dell'8 febbraio 1999; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
                   Ambito applicativo e definizioni 
 
  1. Il presente regolamento  disciplina  i  depositi  fiscali  e  la
circolazione dei tabacchi lavorati di cui all'articolo 2 della  legge
7 marzo 1985, n. 76, nonche' i poteri di accertamento e di  controllo
dell'accisa  sui  tabacchi  lavorati  da  parte  dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato. 
  2. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
  a) "deposito fiscale",  l'impianto  in  cui  vengono  fabbricati  e
trasformati  dai  soggetti  abilitati  per  legge  nonche'  detenuti,
ricevuti o spediti tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, in  regime
di sospensione dei diritti di accisa; 
  b) "depositario autorizzato", il soggetto titolare  e  responsabile
della gestione del deposito fiscale di cui alla lettera a).