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DECRETO LEGISLATIVO 26 febbraio 1999, n. 51

Disposizioni integrative e correttive della legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernenti il personale dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-3-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/07/2003)
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Testo in vigore dal: 10-3-1999
al: 31-12-2003
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Vista  la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo
in  materia  di  tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento  dei  dati  personali,  ed in particolare gli articoli 1,
comma  1,  lettere  c)  ed  m),  e 2, comma 1, lettera b), nonche' le
raccomandazioni del Consiglio d'Europa ivi citate;
  Vista la legge 6 ottobre 1998, n. 344;
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 dicembre 1998;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 febbraio 1999;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, del
  bilancio e della programmazione   economica   e   per  la  funzione
                              pubblica; E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                Disposizioni integrative concernenti
                        l'ufficio del Garante

  1.  Al  comma  1  dell'articolo 33 della legge 31 dicembre 1996, n.
675,  dopo  le parole: "ufficio composto", sono inserite le seguenti:
", in sede di prima applicazione della presente legge,".
  2.  Dopo  il comma 1 dell'articolo 33 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, sono inseriti i seguenti:
"1-bis.  E'  istituito il ruolo organico del personale dipendente del
Garante.   Con   proprio   regolamento   il   Garante  definisce:  a)
l'ordinamento  delle carriere e le modalita' del reclutamento secondo
le  procedure  previste  dall'articolo  36  del decreto legislativo 3
febbraio  1993,  n.  29,  e successive modificazioni; b) le modalita'
dell'inquadramento  in  ruolo  del personale in servizio alla data di
entrata  in  vigore  del  regolamento; c) il trattamento giuridico ed
economico  del  personale,  secondo i criteri previsti dalla legge 31
luglio  1997,  n. 249, e, per gli incarichi di funzioni dirigenziali,
dall'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 29, come
sostituito dall'articolo 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
80,   tenuto   conto   delle   specifiche   esigenze   funzionali   e
organizzative. Il regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Nelle  more  della  piu'  generale  razionalizzazione del trattamento
economico  delle  autorita' amministrative indipendenti, al personale
e'  attribuito  l'ottanta  per  cento  del  trattamento economico del
personale  dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Per il
periodo  intercorrente  tra  l'8  maggio 1997 e la data di entrata in
vigore  del regolamento, resta ferma l'indennita' di cui all'articolo
41  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n.
231,  corrisposta al personale in servizio. Dal 1 gennaio 1998 e fino
alla  data  di entrata in vigore del medesimo regolamento, e' inoltre
corrisposta  la differenza tra il nuovo trattamento e la retribuzione
gia' in godimento maggiorata della predetta indennita' di funzione.
  1-ter.   L'ufficio   puo'  avvalersi,  per  motivate  esigenze,  di
dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti
pubblici  collocati  in posizione di fuori ruolo nelle forme previste
dai   rispettivi   ordinamenti,   ovvero   in  aspettativa  ai  sensi
dell'articolo  13  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 11
luglio  1980,  n.  382,  e  successive  modificazioni,  in numero non
superiore,  complessivamente, a venti unita' e per non oltre il venti
per  cento  delle  qualifiche  dirigenziali, lasciando non coperto un
corrispondente  numero  di  posti  di  ruolo.  Al personale di cui al
presente  comma  e'  corrisposta  una  indennita' pari alla eventuale
differenza   tra   il   trattamento  erogato  dall'amministrazione  o
dall'ente   di  provenienza  e  quello  spettante  al  corrispondente
personale  di  ruolo, e comunque non inferiore alla indennita' di cui
all'articolo 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
231 del 1991.".
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni   sulla   promulgazione   delle   leggi
          sull'emanazione      dei   decreti   del  Presidente  della
          Repubblica  e    su1le  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge modificate o alle   quali e'
          operato il   rinvio.  Restano    invariati  il    valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -    L'art.  76    della  Costituzione    stabilisce  che
          l'esercizio della funzione legislativa  non    puo'  essere
          delegato al Governo  se non con determinazione  di principi
          e  criteri   direttivi e  soltanto per  il tempo limitato e
          per oggetti definiti.
            -  L'art.  87  della    Costituzione   conferisce,    tra
          l'altro,    al  Presidente della   Repubblica il  potere di
          promulgare  le leggi  e di emanare i decreti aventi  valore
          di legge ed i regolamenti.
            -    La  legge   31 dicembre   1996, n.   675, pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio  1997,    reca
          norme  in  materia  di  "Tutela  delle persone   o di altri
          soggetti rispetto al trattamento  dei dati personali".
            - Si  riporta l'art. 1,  comma 1, lettere c)  e m), della
          legge n.  676/1996,  pubblicata nella   Gazzetta  Ufficiale
          n. 5  dell'8 gennaio 1997:
            "1.    Il Governo   della   Repubblica e'   delegato   ad
          emanare,  entro diciotto mesi dalla   data  di  entrata  in
          vigore      della   presente  legge,  uno  o  piu'  decreti
          legislativi   recanti   disposizioni   integrative    della
          legislazione  in  materia    di tutela delle persone e   di
          altri  soggetti  rispetto    al  trattamento    dei    dati
          personali,    con  l'osservanza    dei  seguenti principi e
          criteri direttivi:
              a)-b) (omissis);
            c)    razionalizzare   il   trattamento   economico   del
          personale  del Garante per la   tutela delle persone  e  di
          altri    soggetti  rispetto  al  trattamento    dei    dati
          personali    in     relazione     a     quello     previsto
          dall'ordinamento    per ogni  altra  Autorita' di  garanzia
          secondo   il tendenziale    criterio  dell'uniformita'    a
          parita'  di responsabilita' costituzionale;
              d)-l) (omissis);
            m) mantenere il raccordo tra le attivita' del Garante per
          la  tutela  delle persone  e di altri  soggetti rispetto al
          trattamento  dei dati personali e    quelle  dell'Autorita'
          per  l'informatica    nella pubblica amministrazione, anche
          modificando le disposizioni della legislazione  in  materia
          di  tutela  delle persone  e di altri soggetti  rispetto al
          trattamento dei dati personali e   del decreto  legislativo
          12  febbraio  1993,   n. 39,   e successive  modificazioni,
          nonche'    l'armonizzazione  dello  stato   giuridico   del
          relativo personale".
            -  Si  riporta    l'art.  2, comma 1, lettera b),   della
          citata legge n.  676/1996:
            "1.   Il Governo   della   Repubblica e'   delegato    ad
          emanare,    entro  diciotto mesi dalla   data di entrata in
          vigore    della  presente  legge,  uno   o   piu'   decreti
          legislativi    recanti    disposizioni   correttive   della
          legislazione in materia   di tutela delle  persone  e    di
          altri  soggetti  rispetto    al  trattamento    dei    dati
          personali,   con l'osservanza    dei  seguenti  principi  e
          criteri direttivi:
              a)(omissis);
            b)introduzione delle sole correzioni  a tale legislazione
          che, dopo il primo periodo  di applicazione della medesima,
          sentiti  il  Garante per  la  tutela  delle  persone  e  di
          altri   soggetti   rispetto    al  trattamento    dei  dati
          personali  e  nelle materie  di sua  competenza l'Autorita'
          per  l'informatica  nella pubblica   amministrazione,    si
          dimostrino    necessarie  per    realizzarne pienamente   i
          principi  o per assicurarne  la migliore  attuazione o  per
          adeguarla  all'evoluzione tecnica del settore".
            - La legge 6 ottobre 1998,  n. 344,  reca:  "Differimento
          del  termine  per l'esercizio della   delega prevista dalla
          legge  31 dicembre 1996, n. 676, in materia di  trattamento
          dei dati personali".
            -  La legge  23  agosto  1988, n.  400,  pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale   n.   214   del   12 settembre   1988,
          supplemento      ordinario,   concerne    la    "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio dei  Ministri";  in  particolare il    testo
          dell'art. 14 e' il seguente:
            "Art.   14   (Decreti   legislativi).   -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica   con    la    denominazione      di    "decreto
          legislativo"  e  con l'indicazione,  nel  preambolo,  della
          legge    di delegazione, della  deliberazione del Consiglio
          dei      Ministri   e  degli  altri    adempimenti      del
          procedimento  prescritti  dalla   legge  di delegazione.
            2.  L'emanazione del  decreto  legislativo deve  avvenire
          entro  il termine  fissato dalla  legge di  delegazione; il
          testo del  decreto legislativo   adottato dal   Governo  e'
          trasmesso  al    Presidente  della  Repubblica,    per   la
          emanazione,  almeno venti  giorni  prima  della scadenza.
            3.  Se la   delega legislativa   si   riferisce ad    una
          pluralita'    di  oggetti distinti suscettibili di separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla    mediante    piu'
          atti    successivi    per    uno  o    piu'   degli oggetti
          predetti. In   relazione   al  termine    finale  stabilito
          dalla    legge   di   delegazione,   il   Governo   informa
          periodicamente   le   Camere   sui   criteri   che    segue
          nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
            4.  In  ogni  caso,  qualora    il  termine  previsto per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle commissioni
          permanenti delle  due Camere competenti per  materia  entro
          sessnta    giorni,      indicando      specificamente    le
          eventuali disposizioni non   ritenute  corrispondenti  alle
          direttive    della  legge di delegazione.   Il Governo, nei
          trenta     giorni  successivi,  esaminato   il      parere,
          ritrasmette,   con   le sue  osservazioni  e con  eventuali
          modificazioni, i testi alle  commissioni    per  il  parere
          definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.
           Note all'art. 1:
            -    Il testo   dell'art.   33   della citata   legge  n.
          675/1996,   come modificato dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art.  33 (Ufficio del Garante). - 1. Alle dipendenze del
          Garante e' posto  un  ufficio composto,  in  sede  di prima
          applicazione   della presente legge,  da  dipendenti  dello
          Stato  e  di  altre  amininistrazioni  pubbliche, collocati
          fuori  ruolo     nelle  forme   previste   dai   rispettivi
          ordinamenti,  il cui servizio presso il medesimo ufficio e'
          equipatato ad   ogni   effetto   di   legge     a    quello
          prestato  nelle  rispettive amministrazioni di provenienza.
            Il  relativo contingente   e' determinato, in misura  non
          superiore a quarantacinque unita', su proposta  del Garante
          medesimo, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  di concerto con i Ministri del tesoro  e per  la
          funzione pubblica,  entro novanta   giorni dalla data    di
          elezione    del  Garante.    Il  segretario   generale puo'
          essere   scelto   anche   tra   magistrati    ordinari    o
          amministrativi.
            1-bis.  E'  istituito  il  ruolo   organico del personale
          dipendente del Garante.   Con  proprio    regolamento    il
          Garante  definisce:   a) l'ordinamento delle carriere e  le
          modalita'  del  reclutamento  secondo le procedure previste
          dall'art. 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,    n.
          29,    e    successive  modificazioni;   b)  le   modalita'
          dell'inquadramento in   ruolo del personale    in  servizio
          alla    data di entrata in  vigore del  regolamento; c)  il
          trattamento  giuridico ed economico del  personale, secondo
          i  criteri previsti dalla  legge 31 luglio 1997, n.    249,
          e,  per  gli incarichi  di funzioni dirigenziali, dall'art.
          19,  comma 6,  del citato decreto  legislativo n.  29, come
          sostituito dall'art. 13 del decreto  legislativo  31  marzo
          1998,   n.  80,  tenuto  conto  delle  specifiche  esigenze
          funzionali e organizzative. Il  regolamento  e'  pubblicato
          nella   Gazzetta Ufficiale. Nelle more della piu'  generale
          razionalizzazione   del   trattamento    economico    delle
          autorita'    amministrative indipendenti,  al  personale e'
          attribuito l'ottanta   per     cento   del      trattamento
          economico    del  personale dell'Autorita' per  le garanzie
          nelle comunicazioni. Per  il periodo intercorrente tra  l'8
          maggio   1997  e     la  data  di  entrata  in  vigore  del
          regolamento, resta ferma l'indennita' di   cui all'art.  41
          del  decreto  del  Presidente  della   Repubblica 10 luglio
          1991,  n. 231, corrisposta al personale  in servizio.   Dal
          1  gennaio 1998 e  fino alla  data di entrata in vigore del
          medesimo  regolamento, e' inoltre corrisposta la differenza
          tra  il  nuovo  trattamento e  la  retribuzione   gia'   in
          godimento maggiorata della predetta indennita' di funzione.
            1-ter.    L'ufficio    puo'   avvalersi,   per   motivate
          esigenze,     di  dipendenti  dello  Stato   o   di   altre
          amministrazioni  pubbliche  o di enti pubblici collocati in
          posizione  di  fuori  ruolo    nelle  forme  previste   dai
          rispettivi  ordinamenti,  ovvero    in aspettativa ai sensi
          dell'art.  13 del  decreto del  Presidente della Repubblica
          11 luglio  1980, n.  382,   e  successive    modificazioni,
          in     numero   non    superiore, complessivamente, a venti
          unita'  e  per  non  oltre  il    venti  per  cento   delle
          qualifiche      dirigenziali,    lasciando   non    coperto
          un corrispondente   numero  di    posti  di    ruolo.    Al
          personale   di cui  al presente  comma e'  corrisposta  una
          indennita'   pari alla   eventuale differenza     tra    il
          trattamento    erogato    dall'amministrazione  o dall'ente
          di  provenienza  e   quello  spettante  al   corrispondente
          personale   di  ruolo,    e  comunque  non  inferiore  alla
          indennita' di  cui  all'art.  41  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 231 del 1991.
            1-quater.  Con  proprio regolamento il Garante ripartisce
          l'organico, fissato  nel limite  di cento  unita', tra   il
          personale    dei  diversi  livelli    e      quello   delle
          qualifiche  dirigenziali   e  disciplina  l'organizzazione,
          il   funzionamento  dell'ufficio,    la  riscossione  e  la
          utilizzazione   dei     diritti    di    segreteria,    ivi
          compresi    quelli  corrisposti  dall'8 maggio   1997, e la
          gestione delle  spese, anche in deroga  alle  norme   sulla
          contabilita'   generale   dello   Stato.  Il regolamento e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
            1-quinques.   In   aggiunta al   personale   di    ruolo,
          l'ufficio    puo'  assumere  direttamente    dipendenti con
          contratto a  tempo determinato disciplinato dalle norme  di
          diritto   privato, in numero non superiore a venti  unita',
          ivi   compresi i consulenti  assunti con  contratto a tempo
          determinato ai sensi del comma 4.
            1-sexies.  All'ufficio  del   Garante,    al   fine    di
          garantire  la responsabilita' e l'autonomia ai sensi  della
          legge 7 agosto 1990, n.  241, e successive modificazioni, e
          del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,    n. 29,   e
          successive   modificazioni,  si    applicano  i    principi
          riguardanti    l'individuazione    e    le  funzioni    del
          responsabile  del procedimento,  nonche'  quelli   relativi
          alla   distinzione   fra   le funzioni  di indirizzo  e  di
          controllo,  attribuite  agli organi  di vertice,  e  quelli
          concernenti   le   funzioni  di    gestione  attribuite  ai
          dirigenti.
            2. Le spese di funzionamento   dell'ufficio  del  Garante
          sono poste a carico di un fondo stanziato a  tale scopo nel
          bilancio  dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello
          stato  di  previsione  del   Ministero   del   tesoro.   Il
          rendiconto  della  gestione  finanziaria    e'  soggetta al
          controllo della Corte dei conti.
            3. In  sede di  prima applicazione della  presente legge,
          le   norme   concernenti      l'organizzazione   ed      il
          funzionamento  dell'ufficio   del Garante,   nonche' quelle
          dirette a   disciplinare la   riscossione  dei  diritti  di
          segreteria  e la gestione delle spese, anche in deroga alle
          disposizioni sulla    contabilita'  generale  dello  Stato,
          sono  adottate  con  regolamento  emanato con   decreto del
          Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla  data  di
          entrata    in   vigore   della   presente   legge,   previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  su    proposta  del  Presidente  del
          Consiglio  dei Ministri, di concerto  con  i  Ministri  del
          tesoro,  di  grazia  e   giustizia   e dell'interno,  e  su
          parere   conforme   del  Garante     stesso.  Nel  medesimo
          regolamento sono determinate le indennita'  di cui all'art.
          30, comma 6, e altresi'  previste le norme concernenti   il
          procedimento  dinanzi  al Garante di cui all'art. 29, commi
          da 1 a 5, secondo modalita'  tali  da  assicurare,    nella
          speditezza  del  procedimento   medesimo, il pieno rispetto
          del contraddittorio  tra le  parti interessate,  nonche' le
          norme volte a  precisare le modalita' per l'esercizio   dei
          diritti di cui all'art. 13,  nonche' della notificazione di
          cui    all'art.  7, per via telematica  o mediante supporto
          magnetico    o  lettera  raccomandata  con      avviso   di
          ricevimento  o    altro   idoneo sistema.   Il parere   del
          Consiglio di Stato  sullo schema di regolamento  e'    reso
          entro  trenta  giorni   dalla   ricezione della  richiesta;
          decorso  tale termine  il regolamento puo' comunque  essere
          emanato.
            3-bis.  Con  effetto dalla data  di entrata in vigore del
          regolamento di cui al   comma 1-quater,  cessano  di  avere
          vigore    le  norme  adottate  ai  sensi del comma 3, primo
          periodo.
            4.  Nei  casi  in cui la  natura tecnica o la delicatezza
          dei problemi lo richiedano,  il  Garante  puo'    avvalersi
          dell'opera  di  consulenti,  i quali   sono remunerati   in
          base alle   vigenti  tariffe    professionali  ovvero  sono
          assunti  con contratti   a tempo determinato, di durata non
          superiore a  due anni, che possono   essere  rinnovati  per
          non  piu' di due volte.
            5.    Per l'espletamento   dei propri  compiti, l'ufficio
          del Garante puo'  avvalersi  di  sistemi  automatizzati  ad
          elaborazione informatica e di  strumenti telematici  propri
          ovvero,    salvaguardando  le    garanzie  previste   dalla
          presente   legge,    appartenenti      all'Autorita'    per
          l'informatica    nella  pubblica   amministrazione  o,   in
          caso   di indisponibilita', ad enti pubblici convenzionali.
            6. Il  personale addetto  all'ufficio del  Garante ed   i
          consulenti  sono   tenuti  al  segreto  su  tutto  cio'  di
          cui   siano   venuti   a conoscenza,  nell'esercizio  delle
          proprie   funzioni,  in  ordine  a  banche  di  dati  e  ad
          operazioni di trattamento.
            6-bis.   Il    personale   dell'ufficio    del    Garante
          addetto  agli accertamenti di  cui all'art. 32  riveste, in
          numero  non    superiore  a  cinque  unita', nei limiti del
          servizio    cui  e'  destinato  e  secondo  le   rispettive
          attribuzioni,   la   qualifica  di ufficiale  o  agente  di
          polizia giudiziaria".
            - Il decreto legislativo 3 febbraio   1993, n.  29,  reca
          norme  per  la  "Razionalizzazione      dell'organizzazione
          delle     amministrazioni pubbliche   e   revisione   della
          disciplina    in   materia   di   pubblico impiego, a norma
          dell'art. 2 della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421".  Si
          riporta l'art. 36, nel testo vigente:
            "Art.    36  (Reclutamento    del    personale).  -    1.
          L'assunzione   nelle amministrazioni   pubbliche    avviene
          con  contratto  individuale  di lavoro:
            a)  tramite  procedure selettive, conformi   al principio
          del  comma  3,  volte        all'accertamento         della
          professionalita'    richiesta,   che garantiscano in misura
          adeguata l'accesso dall'esterno;
            b) mediante  avviamento degli iscritti nelle    liste  di
          collocamento  ai  sensi  della  legislazione vigente per le
          qualifiche e profili per i quali  e'   richiesto il    solo
          requisito   della scuola  dell'obbligo, facendo  salvi  gli
          eventuali    ulteriori     requisiti     per     specifiche
          professionalita'.
            2.    Le   assunzioni   obbligatorie   da   parte   delle
          amministrazioni pubbliche, aziende  ed enti pubblici    dei
          soggetti  di cui   all'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n.
          482, come integrato dall'art. 19  della  legge  5  febbraio
          1992,  n.    104,  avvengono  per  chiamata  numerica degli
          iscritti  nelle    liste   di   collocamento   ai     sensi
          della      vigente   normativa,   previa   verifica   della
          compatibilita'  della  invalidita'  con  le   mansioni   da
          svolgere.  Per  ilconiuge  superstite  e  per   i figli del
          personale delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale  dei
          vigili  del fuoco    e    del    personale  della   Polizia
          municipale,      deceduto  nell'espletamento  del servizio,
          nonche'  delle vittime del terrorismo e della  criminalita'
          organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n.  466, tali
          assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.
            3.   Le   procedure  di    reclutamento  nelle  pubbliche
          amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
            a) adeguata pubblicita' della  selezione e  modalita'  di
          svolgimento  che    garantiscano      l'imparizialita'    e
          assicurino    economicita'  e celerita' di    espletamento,
          ricorrendo  ove  e'    opportuno,  all'ausilio di   sistemi
          automatizzati,  diretti  anche  a   realizzare   forme   di
          preselezione;
            b)   adozione  di  meccanismi  oggettivi  e  trasparenti,
          idonei    a  verificare    il  possesso    dei     requsiti
          attitudinali  e   professionali richiesti in relazione alla
          posizione da ricoprire;
            c) rispetto delle pari  opportunita'  tra  lavoratrici  e
          lavoratori;
               d) decentramento delle procedure di reclutamento;
            e)    composizione delle  commissioni esclusivamente  con
          esperti  di provata competenza  nelle materie di  concorso,
          scelti  tra  funzionari delle  amministrazioni, docenti  ed
          estranei  alle medesime,   che non siano         componenti
          dell'organo         di          direzione          politica
          dell'amministrazione, che  non ricoprano cariche  politiche
          e  che  non  siano rappresentanti   sindacali o   designati
          dalle  confederazioni ed organizzazioni sindacali  o  dalle
          associazioni professionali.
            4.     Le   determinazioni    relative    all'avvio    di
          procedure    di reclutamento sono    adottate  da  ciascuna
          amministrazione    o ente sulla base  della  programmazione
          triennale del   fabbisogno   di   personale  deliberata  ai
          sensi  dell'art.    39 della legge   27 dicembre   1997, n.
          449.  Per  le  amministrazioni  dello   Stato,   anche   ad
          ordinamento  autonomo,   l'avvio     delle   procedure   e'
          subordinato   alla  previa deliberazione del Consiglio  dei
          Ministri  adottata  ai sensi dell'art.   39, comma 3, della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449.
            5.   I concorsi   pubblici   per  le    assunzioni  nelle
          amministrazioni  dello  Stato  e nelle aziende autonome  si
          espletano di norma a livello regionale. Eventuali  deroghe,
          per  ragioni tecnicoamministrative o di economicita',  sono
          autorizzate   dal Presidente  del  Consiglio  dei Ministri.
          Per gli  uffici aventi  sede regionale,  compartimentale  o
          provinciale    possono  essere    banditi  concorsi   unici
          circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalita'.
            6. Ai fini   delle assunzioni di  personale  presso    la
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni
          che esercitano competenze istituzionali   in    materia  di
          difesa    e    sicurezza  dello   Stato,   di polizia,   di
          giustizia  ordinaria, amministrativa,   contabile   e    di
          difesa    in    giudizio dello   Stato,   si   applica   il
          disposto  di  cui all'art. 26 della legge 1 febbraio  1989,
          n. 53.
            7.  Le   pubbliche amministrazioni,   nel rispetto  delle
          disposizioni sul  reclutamento  del  personale  di cui   ai
          commi  precedenti,  si avvalgono  delle forme  contrattuali
          flessibili  di    assunzione e   di impiego del   personale
          previste dal  codice civile e dalle  leggi sui rapporti  di
          lavoro  subordinato  nell'impresa. I   contratti collettivi
          nazionali  provvedono  a  disciplinare  la    materia   dei
          contratti  a  tempo  determinato,    dei    contratti    di
          formazione e  lavoro,  degli  altri rapporti  formativi   e
          della   fornitura   di  prestazioni  di  lavoro temporaneo,
          in applicazione di quanto  previsto dalla legge  18  aprile
          1962,    n.  230,   dall'art. 23   della legge  28 febbraio
          1987, n.  56, dall'art. 3   del decreto-legge 30    ottobre
          1984,  n.   726, convertito, con modificazioni, dalla legge
          19 dicembre 1984, n. 863, dall'art. 16 del    decreto-legge
          16      maggio     1994,   n.     299,   convertito     con
          modificazioni, dalla  legge 19  luglio 1994, n.  451, dalla
          legge 24 giugno    1997,  n.    196,    nonche'  da    ogni
          successiva  modificazione    o  integrazione della relativa
          disciplina.
            8.  In   ogni  caso,  la  violazione    di   disposizioni
          imperative  riguardanti  l'assunzione    o  l'impiego    di
          lavoratori, da  parte delle pubbliche  amministrazioni, non
          puo' comportare  la costituzione  di rapporti di  lavoro  a
          tempo      indeterminato   con   le     medesime  pubbliche
          amministrazioni, ferma   restando  ogni  responsabilita'  e
          sanzione.   Il   lavoratore   interessato   ha  diritto  al
          risarcimento  del  danno  derivante  dalla  prestazione  di
          lavoro  in  violazione  di  disposizioni  imperative.    Le
          amministrazioni  hanno l'obbligo di   recuperare  le  somme
          pagate  a  tale    titolo  nei    confronti   dei dirigenti
          responsabili, qualora  la violazione sia dovuta  a  dolo  o
          colpa grave".
            -  La  legge 31  luglio  1997  n.  249, pubblicata  nella
          Gazzetta   Ufficiale  n.    177  del    31  luglio    1997,
          supplemento  ordinario, reca:  "Istituzione  dell'Autorita'
          per  le garanzie  nelle comunicazioni  e norme sui  sistemi
          delle telecomunicazioni e radiotelevisivo".
            -  Si   riporta il testo  vigente dell'art.  19, comma 6,
          del citato decreto legislativo n. 29/1993:
            "6.   Gli   incarichi   di   cui ai   commi    precedenti
          possono    essere  conferiti    con    contratto  a   tempo
          determinato,   e con   le   medesime  procedure,  entro  il
          limite  del  5  per  cento  dei dirigenti appartenenti alla
          prima fascia  del  ruolo unico  e   del 5   per   cento  di
          quelli  appartenenti   alla   seconda  fascia,   a  persone
          di  particolare  e comprovata qualificazione professionale,
          che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti  pubblici
          o  privati  o  aziende  pubbliche e private con  esperienza
          acquisita   per   almeno un   quinquennio    in    funzioni
          dirigenziali,      o    che     abbiano   conseguito    una
          particolare specializzazione  professionale, culturale    e
          scientifica    desumibile dalla formazione universitaria  e
          postuniversitaria, da  pubblicazioni  scientifiche  o    da
          concrete  esperienze  di lavoro, o  provenienti dai settori
          di ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature
          e dei ruoli  degli avvocati e  procuratori dello Stato.  Il
          trattamento economico  puo'    essere  integrato    da  una
          indennita'    commisurata  alla specifica    qualificazione
          professionale,   tenendo   conto   delle temporaneita'  del
          rapporto  e delle   condizioni di   mercato  relative  alle
          specifiche    competenze professionali.  Per il periodo  di
          durata del   contratto,   i   dipendenti    di    pubbliche
          amministrazioni   sono collocati   in   aspettativa   senza
          assegni,      con      riconoscimento  dell'anzianita'   di
          servizio".
            -  Si riporta l'art. 41  del decreto del Presidente della
          Repubblica 10 luglio 1991, n. 231,    recante  "Regolamento
          per  l'organizzazione ed il funzionamento  dell'ufficio del
          Garante per la  radiodiffusione e l'editoria":
            "Art.   41   (Indennita'  di    funzione).    -    1.  Al
          personale  addetto all'ufficio ai sensi dell'art. 3  spetta
          l'indennita'  di  cui  all'art.    2,    primo   comma, del
          decreto  del   Presidente della   Repubblica   26  dicembre
          1981, n. 1058".
            -  Si riporta l'art. 13  del decreto del Presidente della
          Repubblica 11    luglio    1980,    n.      382,    recante
          "Riordinamento    della    docenza  universitaria, relativa
          fascia  di formazione nonche' sperimentazione organizzativa
          e didattica":
            "Art.      13     (Aspettativa      obbligatoria      per
          situazioni    di incompatibilita').  -  Ferme  restando  le
          disposizioni  vigenti  in materia di   divieto di    cumulo
          dell'ufficio  di professore  con altri impieghi  pubblici o
          privati,  il   professore ordinario  e' collocato d'ufficio
          in  aspettativa per  la durata della  carica del  mandato o
          dell'ufficio nei seguenti casi:
              1) elezione al Parlamento nazionale od europeo;
            2) nomina alla carica di   Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri, di Ministro o di Sottosegratario di Stato;
            3)  nomina  a  componente  delle  istituzioni dell'Unione
          europea;
            3-bis) nomina   a componente di organi    ed  istituzioni
          specializzate  delle   Nazioni   Unite   che   comporti  un
          impegno  incompatibile  con l'assolvimento  delle  funzioni
          di professore universitario;
              4) ( Soppresso);
            5) nomina  a presidente o  vice presidente del  Consiglio
          nazionale dell'economia e del lavoro;
              6) ( Soppresso);
            7)    nomina  a   presidente o   componente della  giunta
          regionale  e a presidente del consiglio regionale;
              8) nomina a presidente della giunta provinciale;
              9) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;
            10)  nomina     alle   cariche   di   presidente,      di
          amministratore  delegato  di  enti    pubblici  a carattere
          nazionale,  interregionale o regionale, di enti    pubblici
          economici,    di societa' a  partecipazione pubblica, anche
          a  fini    di   lucro. Restano   in ogni   caso  escluse le
          cariche  comunque  direttive     di  enti     a   carattere
          prevalentemente  culturale o scientifico  e la  presidenza,
          sempre  che    non    remunerata,  di    case  editrici  di
          pubblicazioni a carattere scientifico;
            11) nomina a  direttore, condirettore e vice    direttore
          di  giornale  quotidiano  o  a posizione corrispondente del
          settore dell'informazione radiotelevisiva;
            12)  nomina   a  presidente  o   segretario     nazionale
          di  partiti rappresentati in Parlamento;
            13)  nomine  ad incarichi dirigenziali di cui all'art. 16
          del decreto del Presidente   della Repubblica  30    giugno
          1972,  n. 748,  o comunque previste da  altre leggi  presso
          le     amministrazioni   dello      Stato,   le   pubbliche
          amministrazioni o enti pubblici economici.
            Hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attivita'
          didattica  i professori di ruolo che ricoprano la carica di
          rettore, prorettore, preside di  facolta' e   direttori  di
          dipartimento,  di  presidente di consiglio   di  corso   di
          laurea,    di  componente    del   Consiglio  universitario
          nazionale. La limitazione e' concessa con provvedimento del
          Ministro   della   pubblica   istruzione   e  non  dispensa
          dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.
            Il  professore che   venga a   trovarsi   in una    delle
          situazioni   di incompatibilita' di cui ai precedenti commi
          deve  darne  comunicazione,  all'atto  della    nomina,  al
          rettore,  che   adotta il  provvedimento di collocamento in
          aspettativa per la  durata  della  carica,  del  mandato  o
          dell'ufficio.      Nel    periodo     dell'aspettativa   e'
          corrisposto  il trattamento economico previsto dalle  norme
          vigenti per gli impiegati civili dello Stato   che  versano
          in una delle  situazioni indicate nel primo comma. E' fatto
          saIvo  il disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge
          24  aprile  1980, n.  146. In mancanza di tali disposizioni
          l'aspettativa e' senza assegni.
            Il periodo  dell'aspettativa, anche quando questo  ultimo
          sia senza assegni,  e' utile  ai fini   della  progressione
          nella  carriera,    del  trattamento  di  quiescenza   e di
          previdenza secondo    le  norme  vigenti,  nonche'    della
          maturazione    dello   straordinariato   ai     sensi   del
          precedente art. 6.
            Qualora    l'incarico  per    il  quale     e'   prevista
          l'aspettativa  senza  assegni  non    comporti,  da   parte
          dell'ente,  istituto o  societa', la corresponsione di  una
          indennita'  di    carica  si  applicano,  a  far  tempo dal
          momento     in  cui     e'     cominciata     a   decorrere
          l'aspettativa,    le  disposizioni  di  cui  alla  legge 12
          dicembre 1966, n. 1078. Qualora si tratti  degli  incarichi
          previsti  ai  numeri  10), 11) e 12) del presente articolo,
          gli oneri di cui al n. 3) dell'art. 3 della citata legge 12
          dicembre 1966, n. 1078, sono a carico dell'ente, istituto o
          societa'.
            I   professori  collocati  in  aspettativa conservano  il
          titolo  a partecipare  agli   organi   universitari     cui
          appartengono,    con    le modalita' previste dall'art. 14,
          terzo e quarto comma, della legge 18 marzo  1958,  n.  311;
          essi   mantengono     il  solo  elettorato  attivo  per  la
          formazione   delle   commissioni di    concorso    e    per
          l'elezione      delle   cariche  accademiche  previste  dal
          precedente secondo comma  ed  hanno  la  possibilita'    di
          svolgere,    nel    quadro      dell'attivita'    didattica
          programmata  dal  consiglio   di   corso di   laurea,    di
          dottorato   di ricerca,  delle scuole  di  specializzazione
          e  delle  scuole a  fini speciali, cicli di   conferenze  e
          di lezioni  ed attivita' seminariali anche nell'ambito  dei
          corsi ufficiali di  insegnamento, d'intesa con il  titolare
          del  corso,   del   quale   e'  comunque loro  preclusa  la
          titolarita'. E' garantita loro, altresi',  la  possibilita'
          di  svolgere  attivita'  di ricerca anche  applicativa, con
          modalita' da determinare d'intesa tra il  professore ed  il
          consiglio di facolta'  e sentito il consiglio di istituto o
          di  dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per
          la ricerca scientifica. Per  quanto  concerne  l'esclusione
          della  possibilita'    di  far parte   delle commissioni di
          concorso  sono  fatte     salve  le      situazioni      di
          incompatibilita'   che si  verifichino successivamente alla
          nomina dei componenti delle commissioni.
            Il presente  articolo  si  applica  anche  ai  professori
          collocati fuori ruolo per limiti di eta'".