stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1998, n. 507

Nuovo regolamento recante norme concernenti il procedimento per la certificazione di omologazione degli apparati e dei sistemi da impiegare nelle reti pubbliche nazionali di telecomunicazioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-2-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/12/2006)
nascondi
Testo in vigore dal: 20-2-1999
al: 25-12-2006
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia
postale,  di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Vista  la  legge  18  ottobre  1977, n. 791, che attua la direttiva
73/23/CEE,  relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il
materiale  elettrico  destinato  ad  essere  utilizzato  entro alcuni
limiti di tensionebassa tensione;
  Vista  la  legge  21  giugno  1986,  n. 317, che attua la direttiva
83/189/CEE, relativa alla procedura di informazione nel settore delle
norme  e  delle regolamentazioni tecniche, modificata dalla direttiva
94/10/CEE, recepita con l'articolo 46 della legge 6 febbraio 1996, n.
52, notifica 97/358/I;
  Visto  l'articolo  17,  commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visto   l'articolo   20   del   piano  regolatore  nazionale  delle
telecomunicazioni,  approvato  con decreto del Ministro delle poste e
delle  telecomunicazioni  6  aprile  1990, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1990;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  ed  in particolare
l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;
  Visti  gli  articoli  11 e 12 del decreto-legge 1 dicembre 1993, n.
487,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n.
71;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n.
395,  riguardante  il  procedimento di certificazione di omologazione
degli  apparati  e  dei  sistemi  da  impiegare  nella  rete pubblica
nazionale di telecomunicazioni;
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, che ha recepito
la  direttiva  90/388/CEE,  in materia di concorrenza nei mercati dei
servizi di telecomunicazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995,
n. 420, recante disposizioni di attuazione del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 103;
  Visto  il  decreto  legislativo  12  novembre 1996, n. 614, recante
norme  sull'attuazione  della  direttiva  91/263/CEE,  concernente il
ravvicinamento  delle  legislazioni  degli Stati membri relative alle
apparecchiature  terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco
riconoscimento   della   loro   conformita',  come  modificata  dalla
direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE;
  Visto  il  decreto  legislativo  12  novembre 1996, n. 615, recante
norme  sull'attuazione  della  direttiva  89/336/CEE,  in  materia di
ravvicinamento  delle  legislazioni  degli Stati membri relative alla
compatibilita'   elettromagnetica,   modificata  ed  integrata  dalla
direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva
93/68/CEE  del  Consiglio  del  22  luglio  1993  e  dalla  direttiva
93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993;
  Vista  la nota della Commissione europea SG(96)D/9477/96/0552 del 5
novembre  1996,  con  la  quale  e'  stata  avviata  una procedura di
infrazione  per  inosservanza della anzidetta direttiva 83/189/CEE in
riferimento   all'articolo   3   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  4  settembre  1995, n. 420, e, di conseguenza, al decreto
del Presidente della Repubblica n. 395 del 1994;
  Vista  la circolare 8 gennaio 1998, protocollo GM102530/100711V/CR,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1998, con la
quale  e'  stata dichiarata la sospensione del decreto del Presidente
della  Repubblica  22  aprile  1994, n. 395, ed e' stata prevista una
procedura  transitoria  per  la  certificazione di omologazione degli
apparati e dei sistemi da impiegare nelle reti pubbliche nazionali di
telecomunicazioni;
  Ritenuto  necessario disciplinare il procedimento di certificazione
di  omologazione degli apparati e dei sistemi da impiegare nelle reti
pubbliche  nazionali  di  telecomunicazioni,  in  sostituzione  della
normativa  recata  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22
aprile 1994, n. 395;
  Sentito   il  Consiglio  superiore  tecnico  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  reso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 agosto 1998;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 novembre 1998;
  Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                               Oggetto

  1.  Il  presente regolamento disciplina il procedimento riguardante
la  certificazione  di  omologazione  degli apparati e dei sistemi da
impiegare   nelle  reti  pubbliche  nazionali  di  telecomunicazioni,
nonche'  degli apparecchi telefonici pubblici a pagamento collegabili
alle  suddette  reti,  che  nel seguito sono indicati con il termine:
"apparati di rete".
  2.  Il  presente  regolamento  non  riguarda i sistemi destinati ai
servizi di radiodiffusione sonora e televisiva.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai   sensi dell'art.  10,  comma 3  del  testo  unico delle
          disposizioni       sulla   promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -   L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al Presidente della  Repubblica il   potere  di
          promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore
          di legge ed i regolamenti.
            -  Il comma  1 dell'art.  17   della legge   n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'   di    Governo  e  ordinamento
          della    Presidenza   del Consiglio dei    Ministri),  come
          modificato    dall'art. 74 del  D.Lgs. 3 febbraio 1993,  n.
          29,  prevede    che  con  decreto  del    Presidente  della
          Repubblica,  previa  deliberazione  del     Consiglio   dei
          Ministri,  sentito  il  parere del Consiglio di   Stato che
          deve pronunziarsi entro  novanta  giorni  dalla  richiesta,
          possano essere emanati regolamenti per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)   l'attuazione   e   l'integrazione    delle  leggi  e
          dei   decreti legislativi   recanti norme    di  principio,
          esclusi   quelli      relativi  a  materie  riservate  alla
          competenza regionale;
            c) le materie  in cui manchi la  disciplina da  parte  di
          leggi  o  di atti  aventi forza  di legge,  sempre che  non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.
            Il comma  2 del sopra citato   articolo prevede  che  con
          decreto   del   Presidente   della      Repubblica,  previa
          deliberazione del    Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di    Stato,  siano emanati i regolamenti per la
          disciplina  delle materie, non coperte da  riserva assoluta
          di legge  prevista  dalla Costituzione,  per  le  quali  le
          leggi    della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della
          potesta' regolamentare del Governo, determinino   le  norme
          generali   regolatrici   della      materia   e  dispongano
          l'abrogazione   delle   norme    vigenti,    con    effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
            Il   comma 4  dello  stesso articolo  stabilisce  che gli
          anzidetti regolamenti debbano  recare la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte  dei    conti  e  pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
          (n.d.r.).
            - La legge 7 agosto 1990, n.  241, reca: "Nuove norme  in
          materia  di procedimento   amministrativo e  di  diritto di
          accesso ai  documenti amministrativi".
            - Il testo dei  commi 7, 8 e 9 dell'art. 2   della  legge
          24  dicembre  1993,    n. 537   (Interventi   correttivi di
          finanza  pubblica), e'  il seguente:
            "7. Entro centoventi  giorni dalla data di  entrata    in
          vigore   della  presente     legge,     con     regolamenti
          governativi,  emanati  ai   sensi dell'articolo  17,  comma
          2, della legge 23 agosto 1988,  n. 400, sono dettate  norme
          di    regolamentazione    dei procedimenti   amministrativi
          previsti dalle disposizioni o  leggi  di  cui  all'allegato
          elenco  n.  4 e dei   procedimenti   ad essi  connessi.  La
          connessione si  ha  quando diversi procedimenti  siano  tra
          loro  condizionati o siano tutti neces sari per l'esercizio
          di   un'attivita'  privata  o    pubblica.  Gli  schemi  di
          regolamento sono  trasmessi alla Camera dei deputati  ed al
          Senato della Repubblica perche' su di  essi  sia  espresso,
          entro  trenta giorni dalla data di  trasmissione, il parere
          delle   commis sioni  permanenti  competenti  per  materia.
          Decorso  tale    termine  i  decreti sono ema nati anche in
          mancanza di detto  parere ed entrano in  vigore centottanta
          giorni dopo  la  loro  pubblicazione  nella  Gazzetta  Uffi
          ciale.
            8.   Le   norme,   anche  di     legge,  regolatrici  dei
          procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con  effetto
          dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di  cui  al
          medesimo comma 7.
            9.  I regolamenti  di  cui al  comma 7  si  conformano ai
          seguenti criteri e principi:
            a)    semplificazione dei   procedimenti  amministrativi,
          in  modo    da  ridurre    il    nu    mero    delle   fasi
          procedimentali,     il     numero    delle  amministrazioni
          intervenienti, la previsione  di  atti  di  concerto  e  di
          intesa;
            b)  riduzione  dei termini  attualmente prescritti per la
          conclusione del procedimento;
            c) regolazione uniforme dei procedimenti    delle  stesso
          tipo,  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni,
          ovvero  presso  diversi   uffici   della   medesima      am
          ministrazione,  e  uniformazione    dei  relativi  tempi di
          conclusione;
            d)   riduzione     del    numero      dei    procedimenti
          amministrativi    e accorpamento  dei  procedimenti che  si
          riferiscono  alla mede  sima attivita';
            e)  semplificazione  e accelerazione   delle    procedure
          di  spesa   e contabili,  anche    mediante  adozione,   ed
          estensione   alle  fasi procedimentali   di    integrazione
          dell'effica    cia  degli  atti,  di disposizioni  analoghe
          a  quelle di  cui   all'art. 51,   comma 2,    del  decreto
          legislativo  3   febbraio   1993,  n.   29,  e   successive
          modificazioni;
            f)  unificazione  a livello regionale, oppure provinciale
          su espressa delega,   dei    procedimenti    amministrativi
          per    il   rilascio   delle autorizzazioni  previste dalla
          legisla zione  vigente nelle  materie dell'inquina    mento
          acustico;    dell'acqua,  dell'aria   e   dello smaltimento
          dei rifiuti;
            g)  snellimento  per  le  piccole  imprese  operanti  nei
          diversi    comparti    produttivi       degli   adempimenti
          amministrativi previsti  dalla vigente legislazione per  la
          tutela am bientale;
            h)   individuazione   delle   responsabilita'   e   delle
          procedure  di verifica e controllo".
            - Il  testo degli  articoli 11  e 12   del  decreto-legge
          1     dicembre     1993,     n.     487     (Trasformazione
          dell'amministrazione delle poste e delle  telecomunicazioni
          in    ente  pubblico  economico  e    riorganizzazione  del
          Ministero),  convertito, con  modificazioni, dalla    legge
          29  gennaio 1994, n. 71, e' il seguente:
            "Art.    11  (Attribuzioni    del Ministero).   - 1.   Il
          Ministero    delle  poste  e      delle   telecomunicazioni
          sovraintende   ai    servizi  postali,  di  bancoposta,  di
          telecomunicazioni; esercita direttamente   le  funzioni  di
          regolamentazione   nonche'     i  poteri     di  indirizzo,
          coordinamento, vigilanza  e    controllo  previsti    dalla
          legge;  rappresenta    il  Governo nelle sedi comunitarie e
          internazionali; analizza e studia, anche con appositi piani
          di ricerca, sul   piano  nazionale  ed  internazionale,  le
          prospettive  di  evoluzione economica,  tecnica e giuridica
          dei settori delle poste  e delle  telecomunicazioni; adotta
          e pubblica  le norme tecniche  per  la  omologazione  e  la
          utilizzazione    degli   apparati terminali    suscettibili
          di   essere   collegati   direttamente    o  indirettamente
          alle    reti  di  telecomunicazione e   rilascia i relativi
          certificati;      omologa    le      apparecchiature     di
          telecomunicazioni;    rilascia   le       concessioni,   le
          autorizzazioni  e    le  licenze,  approvando  le  relative
          convenzioni  e vigila   sul rispetto degli obblighi in esse
          previsti;    definsice  le    norme    tecniche  e,      in
          considerazione   degli interessi degli utenti, i livelli di
          qualita' dei servizi; predispone i  piani di   ripartizione
          e    di assegnazione  delle radiofrequenze  e vigila  sulla
          loro   applicazione, prestando   assistenza   tecnica    al
          Garante per la radiodiffusione e l'editoria".
            "Art.   12   (Ordinamento   del   Ministero).  -  1.  Con
          decreto  del Presidente della  Repubblica, da  emanare,  ai
          sensi    dell'articolo  17 della legge   23 agosto 1988, n.
          400, su proposta del   Ministro delle poste     e     delle
          telecomunicazioni      previo      confronto     con     le
          organizzazioni  sindacali maggiormente  rappresentative, di
          concerto con i  Ministri per la funzione   pubblica  e  del
          tesoro,  si provvede, nel  rispetto delle  disposizioni  di
          cui  al  decreto legislativo  3 febbraio 1993, n. 29:
            a)   all'organizzazione   del  Ministero,  dotato  di  un
          segretario generale, e  dei dipendenti   uffici  periferici
          definendo,    nei limiti della    dotazione  organica,   le
          modalita'     di   inquadramento     e  l'assegnazione  del
          personale agli uffici;
            b)    al  riordinamento   dell'Istituto superiore   delle
          poste   e delle telecomunicazioni,    che  deve    svolgere
          compiti di  studio e  ricerca scientifica,  anche  mediante
          convenzioni     con     enti    ed  istituti    di  ricerca
          specializzati    nel   settore   delle   poste    e   delle
          telecomunicazioni,  di predisposizione   della    normativa
          tecnica,    di  collaudo    e      di    omologazione    di
          apparecchiature   e  sistemi,  di formazione del  personale
          del    Ministero  con  particolare  riguardo  alle  materie
          tecnicoaziendali nel settore dei servizi pubblici;
            c) al   riordinamento del   Consiglio  superiore  tecnico
          delle    poste,    delle       telecomunicazioni          e
          dell'automazione,   in     relazione    alle  funzioni  del
          Ministero;
            d)  alla    definizione della posizione pensionistica   e
          previdenziale del  personale  inquadrato  nei  ruoli    del
          Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
            e)    alla    definizione      dei    criteri   e   delle
          modalita'      per       il   trasferimento        gratuito
          dall'amministrazione      delle      poste      e     delle
          telecomunicazioni  al   Ministero   delle   finanze   degli
          immobili    da  assegnare in uso al Ministero delle poste e
          delle telecomunicazioni:
            ebis)   alla     rideterminazione    delle    consistenze
          numeriche    del  personale    indicate  nella   tabella A,
          purche' senza  maggiori oneri, qualora  si riscontrino   in
          essa  differenze rispetto  alle effettive presenze.
            2.  Le  dotazioni  organiche  del personale del Ministero
          delle poste e delle  telecomunicazioni sono  stabilite  nei
          limiti indicati   nella tabella A    allegata  al  presente
          decreto. Le dotazioni  medesime sono modificate secondo  le
          procedure   previste dall'articolo 6,  comma 3, del decreto
          legislativo 3 febbraio  1993, n.  29. A decorrere    dal  1
          gennaio  1994   e fino alla data  di entrata in vigore  del
          decreto del Presidente della Repubblica previsto dal  comma
          1, il Ministero delle  poste  e    delle  telecomunicazioni
          esercita  le    funzioni  ed    i compiti gia'       svolti
          dall'amministrazione      delle    poste      e       delle
          telecomunicazioni e non attribuiti  all'ente, attraverso il
          personale da assegnarsi al Ministero ai sensi  dell'art. 6,
          comma  2,  nei  limiti delle dotazioni organiche   previste
          dalla tabelle A.  Con decreto del Ministro delle   poste  e
          delle   telecomunicazioni      previo   confronto   con  le
          organizzazioni  sindacali    maggiormente  rappresentative,
          sentito  il  Ministro del  tesoro, da emanarsi  entro il 31
          dicembre   1993 saranno individuati il  personale    e  gli
          uffici occorrenti per  compiti di cui al comma 1".