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DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 492

Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 18 novembre 1997, n. 426, 8 gennaio 1998, n. 3, 29 gennaio 1998, numeri 19 e 20 e 23 aprile 1998, n. 134.

note: Entrata in vigore del decreto: 5/2/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/2005)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 5-2-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il  conferimento  di  funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per   la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per  la
semplificazione  amministrativa,  ed  in  particolare  l'articolo 12,
commi 1, lettere a), n) e q) e 3, nonche' l'articolo 14;
  Visto  il  decreto  legislativo  18  novembre 1997, n. 426, recante
trasformazione    dell'ente    pubblico    Centro   sperimentale   di
cinematografia nella fondazione Scuola nazionale di cinema;
  Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, recante riordino
degli  organi  collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio
dei  Ministri  - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'articolo
11, comma 1, lettera a), della legge n. 59 del 1997;
  Visto  il  decreto  legislativo  29  gennaio  1998,  n. 19, recante
trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona
giuridica  privata  denominata  "Societa'  di  cultura La Biennale di
Venezia",  a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge
n. 59 del 1997;
  Visto  il  decreto  legislativo  29  gennaio  1998,  n. 20, recante
trasformazione  in  fondazione dell'ente pubblico "Istituto nazionale
per il dramma antico", a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b),
della legge n. 59 del 1997;
  Visto  il  decreto  legislativo  23  aprile  1998,  n. 134, recante
trasformazione  in  fondazione  degli enti lirici e delle istituzioni
concertistiche assimilate, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera
b), della legge n. 59 del 1997;
  Rilevato,  in particolare, che l'articolo 11, comma 3, della citata
legge  n.  59  del  1997  prevede  che:  "Disposizioni  correttive  e
integrative  ai  decreti  legislativi  possono  essere  emanate,  nel
rispetto  degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime
procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore";
  Considerato che appare necessario apportare disposizioni correttive
e  integrative  ai  citati  decreti  legislativi,  al  fine di meglio
definire  la  struttura  degli enti trasformati e consentire una piu'
razionale  definizione delle competenze e delle procedure dei residui
organi collegiali operanti presso il Dipartimento dello spettacolo;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 settembre 1998;
  Acquisito  il  prescritto  parere  della  commissione  parlamentare
bicamerale,  istituita  ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo
1997, n. 59;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 dicembre 1998;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  i  beni  e  le  attivita' culturali, di concerto con i
Ministri  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
      Modifiche al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426
  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426,
sono apportate le seguenti modifiche:
  a) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
  "  b)  i  contributi ordinari dello Stato, destinati alle finalita'
istituzionali   della   fondazione,   stanziati   con  determinazione
triennale,  negli stati di previsione della spesa del Ministero per i
beni  e  le attivita' culturali, con riferimento al Fondo unico dello
spettacolo;";
  b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  "1-bis. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma 1,
lettera  b),  la  Scuola  nazionale di cinema presenta ogni tre anni,
entro il 31 ottobre dell'anno antecedente al triennio di riferimento,
un   programma   delle   attivita',   con  relazione  finanziaria  ed
evidenziazione  delle somme necessarie al perseguimento delle singole
finalita' istituzionali. Il contributo, di misura non inferiore all'8
per  cento della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinato al
cinema,  e'  assegnato,  sentita  la  commissione  consultiva  per il
cinema, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali,
avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazioni.".
  2.  In  sede  di prima applicazione, il programma dell'attivita' di
cui all'articolo 9, comma 1 -bis, del decreto legislativo 18 novembre
1997,  n.  426,  e'  presentato entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica italiana, approvato  con decreto  del Presidente
          della   Repubblica 28 dicembre 1985, n.  1092, al solo fine
          di facilitare   la lettura delle disposizioni    di    legg
          alle  quali e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati  il
          valore    e    l'efficacia   degli   atti  legislativi  qui
          trascritti.
           Note all'art. 1:
            - Il titolo del decreto legislativo 18 novembre 1997,  n.
          426,  e'  il seguente: "Trasformazione dell'ente pubblico -
          Centro sperimentale di cinematografia - nella fondazione  -
          Scuola nazionale di cinema".
            -  Il  testo vigente dell'art.  9 del decreto legislativo
          18 novembre 1997, n. 426, come  modificato  dalla  presente
          legge, e' il seguente:
            "Art.  9  (Disponibilita' finanziarie  e gestione).  - 1.
          La Scuola nazionale di cinema provvede ai suoi compiti con:
            a) i redditi del suo patrimonio,  fermo  quanto  previsto
          dall'art. 3, comma 3;
            b)   i contributi  ordinari  dello Stato,  destinati alle
          finalita' istituzionali    della    fondazione,   stanziati
          con     determinazione triennale, negli stati di previsione
          della spesa del Ministero  per  i  beni  e  le    attivita'
          culturali,   con   riferimento   al     Fondo  unico  dello
          spettacolo;
            c)  eventuali   contributi straordinari dello  Stato e di
          altri enti pubblici;
            d)  eventuali  provvedimenti  di    gestione,  anche  con
          riferimento  alla  utilizzazione dei teatri di posa e delle
          altre strutture;
            e)  eventuali  contributi  ed   assegnazioni,   anche   a
          titolo  di sponsorizzazione,  da  parte di  altri  soggetti
          o enti  pubblici  o privati, italiani e stranieri;
            f) eventuali  altre entrate, derivanti dall'esercizio  di
          attivita' commerciali;
            1-bis.  Ai  fini dell'assegnazione del  contributo di cui
          al comma 1, lettera b),   la Scuola   nazionale  di  cinema
          presenta  ogni    tre  anni,  entro il 31 ottobre dell'anno
          antecedente al triennio di  riferimento,  un      programma
          delle     attivita',   con    relazione   finanziaria    ed
          evidenziazione delle somme  necessarie    al  perseguimento
          delle  singole  finalita'  istituzionali. Il contributo, di
          misura non inferiore all'8 per cento della  quota del Fondo
          unico  dello    spettacolo  destinato  al   cinema,      e'
          assegnato,    sentita   la Commissione  consultiva  per  il
          cinema, con decreto del Ministro per i beni e le  attivita'
          culturali,  avente  efficacia  triennale,  salvo  revoca  o
          modificazioni.
            2. La gestione finanziaria e' soggetta al controllo della
          Corte dei Conti alle condizioni  e con le modalita' di  cui
          alla legge 21 marzo 1958, n. 259.
            3. La Scuola nazionale di cinema, a partire dal 1 gennaio
          dell'anno    solare      successivo   a      quello   della
          trasformazione, anche    quando  non  esercita    attivita'
          commerciale,  deve  tenere  i  libri e  le  altre scritture
          contabili prescritti  dall'art. 2214  del codice  civile  e
          deve   redigere  il  bilancio  di    esercizio  secondo  le
          disposizioni degli articoli  2423  e  seguenti  del  codice
          civile, in quanto compatibili".