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DECRETO LEGISLATIVO 22 dicembre 1998, n. 493

Attuazione della direttiva 96/90/CE che modifica la direttiva 92/118/CEE in materia di condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni di taluni prodotti nella Comunità.

note: Entrata in vigore del decreto: 5/2/1999
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 5-2-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;
  Vista la direttiva 96/90/CE del Consiglio del 17 dicembre 1996, che
modifica  la  direttiva  92/118/CEE,  che  stabilisce  le  condizioni
sanitarie e  di polizia  sanitaria per gli  scambi e  le importazioni
nella Comunita'  di prodotti non  soggetti, per quanto  riguarda tali
condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato
A, capitolo  I, della direttiva  89/662/CEE e, per quanto  riguarda i
patogeni, alla direttiva 90/425/CEE;
  Visto il decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674;
  Vista  la preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei  Ministri,
adottata nella riunione del 31 luglio 1998;
  Sentita la  conferenza permanente per  i rapporti tra lo  Stato, le
regioni e le province autonome;
  Acquisiti i  pareri delle  competenti commissioni  permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 18 dicembre 1998;
  Sulla  proposta del  Ministro per  le politiche  comunitarie e  del
Ministro  della sanita',  di  concerto con  i  Ministri degli  affari
esteri,  di grazia  e giustizia,  del  tesoro, del  bilancio e  della
programmazione economica e per le politiche agricole;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. All'articolo  5, comma  2, del  decreto legislativo  13 dicembre
1996, n. 674, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
  "  b) provengono,  fatte  salve le  diverse disposizioni  contenute
nell'allegato II, da stabilimenti:
  1) registrati dalle competenti autorita'  del Paese terzo, nel caso
del miele e nel caso dei prodotti di cui all'allegato I, capitoli 3 e
5, parte  B, capitoli 12  e 13,  capitolo 14, punto  I, limitatamente
allo stallatico liquido non trasformato, e capitolo 15;
  2) compresi in un elenco da redigersi in sede comunitaria, nel caso
di prodotti diversi da quelli di cui al punto 1);";
    b) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
  "cbis) preventivamente autorizzati dal  Ministero della sanita', in
attesa che in sede  comunitaria, vengano fissati requisiti specifici,
ove trattasi dei prodotti di cui all'allegato II, capitolo 2, lettere
d) ed e).".
                                    N O T E
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico
          delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge modificate o alle   quali e'
          operato il   rinvio.  Restano    invariati  il    valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
            Per  le  direttive    CEE vengono forniti gli  estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
                                Nota al titolo:
            -   Per   quanto     concerne  le  direttive  96/90/CE  e
          92/118/CEE v. nelle note alle premesse.
                              Note alle premesse:
            -  L'art.  76  della  Costituzione   regola   la   delega
          al    Governo dell'esercizio della   funzione legislativa e
          stabilisce   che essa non puo'   avvenire    se  non    con
          determinazione    dei  principi    e    criteri direttivi e
          soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
            -  L'art.  87  della    Costituzione   conferisce,    tra
          l'altro,    al  Presidente della   Repubblica il  potere di
          promulgare  le leggi  e di emanare decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
            -   La   legge   24   aprile   1998,  n.    128,    reca:
          "Disposizioni    per l'adempimento   di obblighi  derivanti
          dalla   appartenenza dell'Italia  alle  Comunita'  europee.
          (Legge comunitaria 1995-1997)".
            -  La  direttiva 96/90/CE  e' pubblicata  in G.U.C.E.  L.
          13  del 16 gennaio 1997.
            - La  direttiva 92/118/CEE e' pubblicata  in C.U.C.E.  L.
          62  del 15 marzo 1993.
            -  La direttiva   89/662/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. L.
          395 del 30 dicembre 1989.
            - La direttiva  90/425/CEE e' pubblicata in  G.U.C.E.  L.
          224 del 18 agosto 1990.
                                Nota all'art. 1:
            -    Si riporta   il   testo   dell'art. 5   del  decreto
          legislativo  13 dicembre   1996,    n.   674    (Attuazione
          della      direttiva    92/118/CEE  concernente  condizioni
          sanitarie per gli scambi e le importazioni dei patogeni   e
          dei    prodotti    non  soggetti  a  normative  comunitarie
          specifiche), come modificato dal presente decreto:
            "Art.  5.  -  1.  Oltre  a  quanto  stabilito  dal  comma
          2,   alle importazioni dei prodotti di  cui    al  presente
          decreto  si  applicano  le  condizioni  stabilite  per  gli
          scambi.
            2.  I  prodotti di  cui   agli   allegati I   e   II    e
          quelli  di  cui all'articolo 2, commi 2 e 4, possono essere
          importati solo se:
            a)  provengono    da un   Paese terzo   o parte   di esso
          compreso negli elenchi predisposti in  sedi    comunitaria,
          salvo quanto previsto dagli allegati I e II;
            b)   provengono,  fatte  salve  le  diverse  disposizioni
          contenute nell'allegato II, da stabilimenti:
            1) registrati  dalle  competenti  autorita'    del  paese
          terzo,  nel  caso  del miele e nel caso dei prodotti di cui
          all'allegato I, capitoli 3 e 5, parte B capitoli 12  e  13,
          capitolo 14, punto I, limitatamente allo stallatico liquido
          non trasformato, e capitolo 15;
            2)   compresi   in   un   clenco  da  redigersi  in  sede
          comunitaria, nel caso di prodotti diversi da quelli di  cui
          al punto 1);
            c)  sono  accompagnati,  ove  previsto  dagli allegati  I
          e    II   e dall'articolo 2,  commi 2  e 4, da  certificati
          sanitari    conformi  ai  modelli  predisposti  in     sede
          comunitaria  e  firmati    da  un veterinario ufficiale del
          Paese speditore o  da altra autorita'  riconosciuta in sede
          comunitaria;
            cbis) preventivamente   autorizzati dal  Ministero  della
          sanita',  in  attesa  che    in  sede  comunitaria  vengano
          fissati requisiti specifici, ove trattasi dei  prodotti  di
          cui all'allegato II, capitolo 2, 1ettere d) ed e).
            3.    Gli elenchi  di cui  al comma  2, lettera  a), e  i
          modelli  di certificato di  cui al comma 2,    lettera  c),
          sono  pubblicati,   a cura del  Ministero   della  sanita',
          nella  Gazzetta   Ufficiale  della Repubblica italiana.
            4. In  attesa degli  elenchi di  cui al comma  2, restano
          ferme le disposizioni  in materia  di   controllo di    cui
          all'articolo  28   del decreto   legislativo 3  marzo 1993,
          n. 93,    e  quelle    in  materia    di  certificati    di
          accompagnamento    dei    prodotti   provenienti da   Paesi
          terzi; il Ministero della sanita'   informa in  Commissione
          europea, in sede   di  Comitato   veterinario   permanente,
          sulle    inadempienze riscontrate nel corso delle ispezioni
          effettuate nei Paesi terzi,  ai  sensi  delle  disposizioni
          nazionali vigenti.
            5.   In   attesa   di    disposizioni  adottate  in  sede
          comunitaria, l'importazione    dei    prodotti    di    cui
          all'allegato  I  destinati  a laboratori di sperimentazione
          nonche'      l'importazione,   sotto   forma   di  campione
          commerciale dei prodotti di cui    agli  allegati  I  e  II
          devono  avvenire    previa   autorizzazione   del Ministero
          della  sanita'  alle condizioni in essa specificate.
             6. Ai fini dell'importazione:
            a)  i prodotti   di cui   all'allegato I    destinati  ai
          laboratori di sperimentazione devono essere accompagnati da
          documenti  la  cui natura e il cui contenuto sono stabiliti
          dal Ministero della sanita';
            b) la   singola partita    dei  prodotti    di  cui  agli
          allegati  I   e II sotto  forma   di  campione  commerciale
          deve   essere  accompagnata dall'autorizzazione.
            7.  Se la  partita di  campioni commerciali  e' destinata
          ad altro Stato   membro, si   applica l'articolo    28  del
          decreto  legislativo    3  marzo    1993,  n.    93, previo
          accertamento    che        essa    sia         accompagnato
          dall'autorizzazione    rilasciata    dallo   Stato   menbro
          destinatario che e' responsabile del fatto che  la  partita
          soddisfi le condizioni previste dall'autorizzazione".