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DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1998, n. 489

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di composizione del consiglio di amministrazione dei ruoli locali in provincia di Bolzano e di nuove forme di partecipazione delle organizzazioni sindacali.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-2-1999
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 4-2-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670,  che   approva  il   testo  unico  delle   leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
  Visto l'articolo 22 del decreto  del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752, concernente  il consiglio di amministrazione dei
ruoli locali in provincia di Bolzano;
  Visto l'articolo 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Sentita  1a  commissione  paritetica  per le  norme  di  attuazione
prevista dall'articolo 107, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
  Vista la  deliberazione del  Consiglio dei Ministri  adottata nella
riunione del 19 novembre 1998;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. L'articolo  22 del  decreto del  Presidente della  Repubblica 26
luglio 1976, n. 752, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 22.  - 1.  Per il  personale dei  ruoli locali  le competenze
attribuite  dalla   legge  ai   consigli  di  amministrazione   od  a
commissioni centrali o locali del personale comunque denominate, sono
esercitate da  un unico consiglio locale  di amministrazione composto
dal  commissario   del  Governo,  che   lo  presiede,  e   da  cinque
rappresentanti  dell'amministrazione  dello   Stato,  di  regola  con
qualifica di dirigente. Esso e' nominato, all'inizio di ogni biennio,
con decreto del commissario del  Governo, che garantisce una adeguata
rappresentanza dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino.
  2. Con le stesse modalita' sono designati i membri supplenti.
  3. Il  presidente del  consiglio locale  di amministrazione  non ha
voto determinante.
  4. Partecipa al consiglio, con  funzione di relatore, senza diritto
di  voto,  un  funzionario  dell'ufficio unico  del  personale  delle
amministrazioni statali;  un funzionario dello stesso  ufficio svolge
le mansioni di segretario".
  2. Dopo il comma 1  dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976,  n. 752, introdotto dall'articolo 27
del  decreto legislativo  9 settembre  1997, n.  354, e'  aggiunto il
seguente comma:
  " 2.  Con i contratti  collettivi di cui  al comma 1  sono definite
altresi' le modalita' di  informazione delle organizzazioni sindacali
e  le   nuove  forme   di  partecipazione   delle  stesse   ai  sensi
dell'articolo 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 15 dicembre 1998
                              SCALFARO
                                   D'Alema,  Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Bellillo, Ministro per gli  affari
                                  regionali
                                   Piazza,  Ministro  per la funzione
                                  pubblica
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto
          Avvertenza:
            Il testo  delle note qui  pubblicato e' redatto ai  sensi
          dell'art.  10,  commi  2   e  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni       sulla   promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -    L'art.   87,   comma   quinto, della   Costituzione,
          conferisce  al Presidente  della  Repubblica il  potere  di
          promulgare leggi  e  di emanare i decreti aventi valore  di
          leggi e regolamenti.
            -    Il  D.P.R.    31 agosto   1972, n.   670, e'   stato
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 novembre
          1972.
            -   Il D.P.R.   26 luglio   1972, n.    752,  e'    stato
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 15 novembre
          1976.
            -   Il   testo   dell'art.   48   del D.Lgs.  3  febbraio
          1993,  n.   29 (Razionalizzazione       dell'organizzazione
          delle       amministrazioni pubbliche   e  revisione  della
          disciplina  in   materia   di   pubblico impiego,  a  norma
          dell'articolo  2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e' il
          seguente:
            "Art.    48  (Nuove    forme  di    partecipazione   alla
          organizzazione  del  lavoro). - 1.  In attuazione dell'art.
          2, comma 1,  lettera a), della legge 23  ottobre  1992,  n.
          421,   la  contrattazione  collettiva  nazionale  definisce
          nuove forme  di  partecipazione  delle rappresentanze   del
          personale       ai     fini      dell'organizzazione    del
          lavoro   nelle amministrazioni pubbliche di   cui  all'art.
          1,  comma    2.  Sono  abrogate le norme che prevedono ogni
          forma di rappresentanza. anche  elettiva,  del    personale
          nei    consigli   di   amministrazione     delle   predette
          amministrazioni pubbliche, nonche' nelle    commissioni  di
          concorso.   La   contrattazione   collettiva      nazionale
          indichera' forme e   procedure  di  partecipazione      che
          sostituiranno     commissioni  del   personale  e organismi
          di gestione, comunque denominati".
            - Il secondo comma dell'art. 107  del  D.P.R.  31  agosto
          1972, n. 670, e' il seguente:
            "2.   In  seno  alla  commissione  di cui  al  precedente
          comma  e' istituita  una  speciale   commissione   per   le
          norme    di   attuazione relative alle   materie attribuite
          alla competenza  della provincia di  Bolzano,  composta  da
          sei membri, di cui tre  in rappresentanza dello Stato e tre
          della  provincia.  Uno dei membri   in rappresentanza dello
          Stato deve appartenere  al gruppo linguistico tedesco;  uno
          di quelli in   rappresentanza     della   provincia    deve
          appartenere   al  gruppo linguistico italiano".
           Note all'art. 1:
            -   Il testo  dell'art.  48-bis  del D.P.R.  n.  752/1976
          (Norme  di attuazione dello  statuto speciale della regione
          Trentino-Alto Adige in materia di  proporzione negli uffici
          statali  siti nella provincia di Bolzano   e di  conoscenza
          delle  due  lingue nel   pubblico impiego), come modificato
          dal presente decreto, e' il seguente:
            "Art. 48-bis.  - 1.  Per le   trattative e   gli  aspetti
          che  possono  incidere  nelle  disposizioni  del   presente
          decreto, l'agenzia prevista dall'art.   50   del    decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29, richiede,  per gli
          effetti    previsti dall'art.   73,  comma 1,  dello stesso
          decreto  legi slativo,  la partecipazione alle   trattative
          del  commissa    rio  del   Governo   per la   provincia di
          Bolzano  o di  suoi delegati, ovvero puo' essere sostituita
          dal predetto com missario. I contratti di cui    al  titolo
          terzo del decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, una
          volta    conclusasi la  procedura di cui  all'art. 51 dello
          stesso decreto,  sono  suscettibili  di  contrattazione  di
          raccordo  per   le   particolarita'   relative  all'art. 89
          dello  statuto  della regione Trentino-Alto Adige  e  delle
          relative  norme    di  attuazione. A tal fine  entro trenta
          giorni  dall'invio al commissario   del Governo  del  testo
          dell'accordo si  incontrano il consiglio di amministrazione
          dei ruoli  locali ed i rappresentanti  delle organizzazioni
          sindacali    maggiormente   rappresentative      in   campo
          provinciale.  L'autorizzazione  alla  sottoscrizione  delle
          trattative  e' rilasciata al commissario del Governo con le
          modalita' di cui all'art.  51  del  decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29.
            2.  Con i  contratti collettivi  di cui  al comma  1 sono
          definite  altresi'  le  modalita'  di    informazione delle
          organizzazioni sindacali e le nuove forme di partecipazione
          delle stesse ai sensi dell'art. 48 del decreto  legislativo
          3 febbraio 1993, n. 29".
            -  Per   il testo dell'art.  48 del D.Lgs.  n. 29/1993 v.
          nelle note alle premesse.