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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 ottobre 1998, n. 486

Regolamento recante norme per le modalità di versamento all'erario dell'importo previsto dall'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

note: Entrata in vigore della legge: 29-1-1999
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 29-1-1999
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'articolo  1, comma  126, della legge  23 dicembre  1996, n.
662, in  base al quale con  decreto del Presidente del  Consiglio dei
Ministri  sono   definite  le  modalita'  di   versamento  all'erario
dell'importo corrispondente  alla riduzione per prestazioni  rese dai
pubblici dipendenti;
  Visto il decreto  del Presidente del Consiglio dei  Ministri del 31
maggio 1996, recante delega di  funzioni del Presidente del Consiglio
dei  Ministri al  Ministro  per  la funzione  pubblica  e gli  affari
regionali;
  Considerata la  necessita' di  definire le modalita'  di versamento
all'erario degli  importi corrispondenti alla riduzione  dei compensi
di cui al citato articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662;
  Visto l'articolo  17, commi 3 e  4, della legge 23  agosto 1988, n.
400;
  Udito il  parere del Consiglio  di Stato n. 131/98,  espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 luglio
1998;
  Sulla proposta del  Ministro per la funzione pubblica  e gli affari
regionali;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                  Ambito di applicazione della norma
  1. Il  presente regolamento, ai  sensi dell'articolo 1,  comma 126,
della  legge 23  dicembre 1996,  n. 662,  disciplina le  modalita' di
versamento all'erario dell'importo  corrispondente alla riduzione dei
compensi   attribuiti   dalle   pubbliche  amministrazioni   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29.
  2.  La  riduzione dei  compensi  di  cui  al  comma 1  deve  essere
effettuata   anche  nei   confronti  dei   dipendenti  di   pubbliche
amministrazioni diverse da quelle  indicate dall'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni       sulla   promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della
          Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della
          Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre
          1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura
          delle  disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            -  Il  testo  dell'art.  1,  comma  126,  della  legge 23
          dicembre 1996, n.  662 (Misure di razionalizzazione   della
          finanza  pubblica),  pubblicata nel   supplemento ordinario
          alla  Gazzetta Ufficiale  n.  303 del  28 dicembre 1996, e'
          il seguente:
            "126.   I      compensi   corrisposti      da   pubbliche
          amministrazioni  di cui all'art. 1, comma  2,  del  decreto
          legislativo   3   febbraio   1993,   n.  29,  spettanti  ai
          dipendenti pubblici che   siano componenti di    organi  di
          amministrazione,  di  revisione e di collegi sindacali sono
          ridotti per ciascun  incarico in  misura   pari al   5  per
          cento  per gli  importi superiori  a lire  5 milioni  lordi
          annui,    al  10    per  cento    per gli ulteriori importi
          superiori a lire 10  milioni lordi annui, al 20  per  cento
          per  gli importi superiori a  lire 20 milioni lordi  annui.
          Con  decreto  del   Presidente del Consiglio   dei Ministri
          sono   definite le  modalita'  di    versamento  all'erario
          dell'importo        corrispondente   alla   riduzione   per
          prestazioni comunque   rese a   decorrere dalla    data  di
          entrata in vigore della presente legge".
            -   Il   testo   dell'art.  17 della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita'  di    Governo   e   ordinamento
          della      Presidenza   del Consiglio dei   Ministri), come
          modificato  dall'art. 74 del  D.Lgs. 3 febbraio 1993,    n.
          29,  e dall'art.  13 della legge 15  marzo 1997, n.  59, e'
          il seguente:
            "Art.   17 (Regolamenti).   -   1.  Con    decreto    del
          Presidente    della  Repubblica,  previa  deliberazione del
          Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato  che  deve  pronunziarsi entro novanta giorni   dalla
          richiesta,  possono   essere emanati   i regolamenti    per
          disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)   l'attuazione   e   l'integrazione    delle  leggi  e
          dei   decreti legislativi   recanti norme    di  principio,
          esclusi   quelli      relativi  a  materie  riservate  alla
          competenza regionale;
            c) le materie  in cui manchi la  disciplina da  parte  di
          leggi  o  di atti  aventi forza  di legge,  sempre che  non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
              e) (soppressa).
            2.     Con      decreto      del    Presidente      della
          Repubblica,      previa deliberazione   del Consiglio   dei
          Ministri,  sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati  i
          regolamenti   per la disciplina  delle materie, non coperte
          da riserva assoluta di legge prevista  dalla  Costituzione,
          per    le quali   le  leggi della  Repubblica, autorizzando
          l'esercizio della  potesta'  regolamentare   del   Governo,
          determinano   le  norme generali regolatrici  della materia
          e dispongono   l'abrogazione delle norme    vigenti,    con
          effetto     dall'entrata     in    vigore    delle    norme
          regolamentari.
            3.    Con decreto   ministeriale possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la      denominazione     di ''regolamento'', sono adottati
          previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti al  visto
          ed  alla registrazione della  Corte dei  conti e pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale.
            4-bis. L'organizzazione e la  disciplina degli uffici dei
          Ministeri sono determinate,   con regolamenti emanati    ai
          sensi  del comma   2, su proposta  del  Ministro competente
          d'intesa  con  il Presidente  del Consiglio dei Ministri  e
          con  il  Ministro  del  tesoro,  nel  rispetto dei principi
          posti dal  decreto legislativo  3 febbraio  1993, n.  29, e
          successive   modificazioni, con    i    contenuti  e    con
          l'osservanza  dei criteri che seguono:
            a)  riordino degli  uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed  i   Sottosegretari di   Stato,    stabilendo
          che  tali   uffici   hanno esclusive competenze di supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione;
            b) individuazione  degli uffici di livello  diringenziale
          generale,     centrali    e         periferici,    mediante
          diversificazione tra  strutture con funzioni finali  e  con
          funzioni    strumentali  e loro organizzazione per funzioni
          omogenee  e secondo  criteri di flessibilita'    eliminando
          le duplicazioni funzionali;
            c)     previsione     di      strumenti    di    verifica
          periodica dell'organizzazione e dei risultati;
            d) indicazione e revisione  periodica  della  consistenza
          delle piante organiche;
            e)  previsione    di decreti ministeriali di   natura non
          regolamentare per la definizione dei  compiti delle  unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali".
           Note all'art. 1:
            - Per  il testo  dell'art. 1,   comma 126,   della  legge
          23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della
          finanza pubblica), si veda nelle note alle premesse.
            -  Il  testo dell'art. 1, comma 2,  del D.Lgs. 3 febbraio
          1993, n.  29  (Razionalizzazione        dell'organizzazione
          delle       amministrazioni pubbliche   e  revisione  della
          disciplina  in   materia   di   pubblico impiego,  a  norma
          dell'art.  2  della  legge  23 ottobre 1992, n. 421), e' il
          seguente:
            "2.     Per  amministrazioni   pubbliche   si   intendono
          tutte   le amministrazioni dello  Stato, ivi compresi   gli
          istituti  e    scuole  di  ogni   ordine   e grado   e   le
          istituzioni   educative, le   aziende   ed  amministrazioni
          dello    Stato  ad  ordinamento  autonomo,   le regioni, le
          province,  i  comuni,  le   comunita'   montane,   e   loro
          consorzi   ed associazioni,  le istituzioni  universitarie,
          gli istituti   autonomi case   popolari,   le  camere    di
          commercio,   industria, artigianato  e agricoltura  e  loro
          associazioni,   tutti  gli  enti  pubblici   non  economici
          nazionali,   regionali  e locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".