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LEGGE 31 dicembre 1998, n. 477

Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonchè di alloggi per il personale.

note: Entrata in vigore della legge: 27-1-1999
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 27-1-1999
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. E'  autorizzata la spesa  di lire 150  miliardi, di cui  lire 18
miliardi nell'anno  1998, 20,5  miliardi nell'anno 1999,  23 miliardi
negli anni  dal 2000  al 2003,  e 19,5  miliardi nell'anno  2004, per
l'acquisto,  la   ristrutturazione,  il  restauro,   la  manutenzione
straordinaria e  la costruzione  di immobili adibiti  o da  adibire a
sedi delle  rappresentanze diplomatiche  e di  uffici consolari  e ad
alloggi per il  personale, nonche' per tutte  le spese amministrative
connesse a tali interventi.
  2. Con decreto del Ministro degli affari esteri ogni anno, dal 1998
al  2004,   saranno  specificati  gli  interventi   previsti  per  il
rispettivo esercizio finanziario, con la relativa spesa. Lo schema di
decreto sara' sottoposto alle competenti commissioni parlamentari per
il relativo parere.