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DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 1999, n. 1

Riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società "Sviluppo Italia", a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-1-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2006)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 16-1-2000
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  11,  comma  1, lettera b), e l'articolo 14 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista la legge 30 giugno 1998, n. 208;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Viste le deliberazioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica  con  le  quali e' stato approvato il DPEF per il triennio
1999-2001;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 1 ottobre 1998;
  Acquisito  il  parere  della  Commissione  bicamerale consultiva in
ordine all'attuazione della riforma amministrativa;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 dicembre 1998;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto   con   i   Ministri   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione    economica,    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato,  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale, per le
politiche agricole e delle finanze;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.

  1.  ((Per lo svolgimento)) delle attivita' considerate nel presente
decreto,  entro  il  31  gennaio  1999  e' istituita una societa' per
azioni con sede in Roma, denominata Sviluppo Italia.
  ((2.  La  societa'  di  cui  al  comma  1  ha per scopo, attraverso
l'erogazione  di  servizi  e  l'acquisizione  di  partecipazioni,  di
promuovere  attivita'  produttive,  attrarre investimenti, promuovere
iniziative  occupazionali  e  nuova imprenditorialita', sviluppare la
domanda  di  innovazione,  sviluppare sistemi locali d'impresa, anche
nei  settori agricolo, turistico e del commercio, purche' le predette
attivita'    siano    sempre   correlate   a   iniziative   d'impresa
concorrenziali; dare supporto alle amministrazioni pubbliche centrali
e  locali  per la programmazione finanziaria, la progettualita' dello
sviluppo,  la  consulenza  in  materia  di  gestione  degli incentivi
nazionali  e  comunitari,  in  base  alle  disposizioni  del presente
decreto  e  con particolare riferimento per il Mezzogiorno e le altre
aree depresse, come definite ai sensi della normativa comunitaria. La
societa'  di  cui  al comma 1 puo' avvalersi delle societa' operative
eventualmente costituite ai sensi del comma 4.))
  3.  Alla  societa'  di  cui  al  comma  1  sono  conferite, o fatte
acquisire, le partecipazioni azionarie nelle societa' SPI, ITAINVEST,
IG-Societa'  per  l'imprenditoria  giovanile, nonche' di INSUD, RIBS,
ENISUD,  FINAGRA  S.p.a. e le quote di IPI, detenute dallo Stato o da
societa'  da  questo  controllate.  La  partecipazione  azionaria  di
ITAINVEST  in Italia Lavoro e' conferito al Ministero del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  che  esercita diritti
dell'azionista su direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
e d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
  ((4.  La  societa'  di  cui  al  comma  1  provvede  al riordino ed
all'accorpamento   delle  partecipazioni,  delle  attivita'  e  delle
strutture delle societa' di cui al comma 3 in un unico gruppo, a tale
fine  ricollocandole  in  una  o  piu'  societa'  operative  da  essa
direttamente  controllate,  ovvero  in  rami  d'azienda eventualmente
dotati  di  contabilita'  separata,  ferma  restando  la  distinzione
funzionale  fra  servizi  allo  sviluppo  e  servizi  finanziari;  le
eventuali  perizie  avvengono a valore di libro sempre che non vi sia
opposizione  immediata e motivata da parte di azionisti diversi dalle
amministrazioni    dello   Stato.   Sono   comunque   assicurate   la
riorganizzazione   unitaria   dell'attivita'  con  l'eliminazione  di
duplicazioni  e  sovrapposizioni,  nel rispetto delle specificita' di
settore,    con    particolare   riguardo   a   quello   agricolo   e
agro-alimentare,   nonche'  la  massima  efficienza  delle  strutture
aziendali   e  la  massima  efficacia  delle  politiche  di  sviluppo
industriale e dell'occupazione, in attuazione degli indirizzi e delle
priorita'  determinati con direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del CIPE.))
  ((4-bis.  Lo Stato e le regioni, ciascuno nell'ambito delle proprie
competenze,  favoriscono  la  collaborazione  ed  ogni forma utile di
integrazione  su  programmi definiti di attivita', tra la societa' di
cui al comma 1 e le agenzie e le finanziarie locali di promozione.
  4-ter.  Dalla  data di entrata in vigore del presente decreto e per
almeno  un  biennio  i  nuovi  finanziamenti  nazionali  e comunitari
assegnati  alla  societa'  di  cui  al  comma  1 sono preferibilmente
impiegati nelle aree depresse dell'obiettivo 1.))
  5.  Resta  fermo  quanto  disposto dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112.