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MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 11 novembre 1998, n. 468

Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, società di gestione del risparmio e SICAV.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-1-1999
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vigente al 20/04/2024
Testo in vigore dal: 26-1-1999
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  Visto in  particolare l'articolo  13, comma  1, del  citato decreto
legislativo, in  base al  quale i soggetti  che svolgono  funzioni di
amministrazione,   direzione   e   controllo   presso   societa'   di
intermediazione  mobiliare,  societa'  di gestione  del  risparmio  e
societa'  di   investimento  a  capitale  variabile   (SICAV)  devono
possedere i requisiti di professionalita' e di onorabilita' stabiliti
con  regolamento  del  Ministro  del tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica, adottato  sentite la  Banca d'Italia  e la
Consob;
  Visto  altresi'  l'articolo  13,  comma  4,  del  medesimo  decreto
legislativo,  in base  al  quale il  regolamento di  cui  al comma  1
stabilisce le  cause che  comportano la sospensione  temporanea dalla
carica e la sua durata;
  Sentite la Banca d'Italia e la Consob;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi in data 28 settembre 1998;
  Vista  la  nota  del  23  ottobre  1998  con  la  quale,  ai  sensi
dell'articolo  17  della  citata  legge n.  400/1988,  lo  schema  di
regolamento  e' stato  comunicato alla  Presidenza del  Consiglio dei
Ministri;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
         Requisiti di professionalita' degli esponenti di SIM
             societa' di gestione del risparmio e SICAV
  1. I consiglieri di amministrazione  ed i sindaci delle societa' di
intermediazione  mobiliare  (di  seguito "SIM"),  delle  societa'  di
gestione  del  risparmio  (di  seguito "SGR")  e  delle  societa'  di
investimento a capitale variabile  (di seguito "SICAV") devono essere
scelti secondo  criteri di professionalita' e  competenza fra persone
che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio
attraverso l'esercizio di:
  a)  attivita'  di amministrazione  o  di  controllo ovvero  compiti
direttivi presso imprese;
  b)  attivita'   professionali  in  materia  attinente   al  settore
creditizio,   finanziario,   mobiliare,   assicurativo   o   comunque
funzionali all'attivita' della SIM, della SGR o della SICAV;
  c) attivita'  d'insegnamento universitario in materie  giuridiche o
economiche;
  d) funzioni  amministrative o  dirigenziali presso enti  pubblici o
pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio,
finanziario, mobiliare  o assicurativo ovvero presso  enti pubblici o
pubbliche  amministrazioni che  non  hanno attinenza  con i  predetti
settori  purche'  le  funzioni  comportino  la  gestione  di  risorse
economicofinanziarie.
  2.  Il  presidente del  consiglio  di  amministrazione deve  essere
scelto secondo  criteri di professionalita' e  competenza fra persone
che  abbiano  maturato  una   esperienza  complessiva  di  almeno  un
quinquennio  attraverso l'esercizio  dell'attivita' o  delle funzioni
indicate nel comma 1.
  3. L'amministratore delegato e  il direttore generale devono essere
in  possesso  di  una  specifica competenza  in  materia  creditizia,
finanziaria, mobiliare o  assicurativa maturata attraverso esperienze
di lavoro in posizione di adeguata responsabilita' per un periodo non
inferiore a un quinquennio. Analoghi  requisiti sono richiesti per le
cariche che  comportano l'esercizio di funzioni  equivalenti a quella
di direttore generale.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura
          delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
                              Note alle premesse:
            - Il testo   dell'art. 13 del  decreto  legislativo    24
          febbraio  1998,  n. 58 (Testo   unico delle disposizioni in
          materia di intermediazione finanziaria,  ai    sensi  degli
          articoli  8   e 21 della legge  6 febbraio 1996, n. 52), e'
          il seguente:
            "Art.    13    (Requisiti    di    professionalita'     e
          onorabilila'    degli  esponenti    aziendali).    - 1.   I
          soggetti   che svolgono    funzioni    di  amministrazione,
          direzione    e    controllo   presso   SIM,   societa'   di
          gestione  del   risparmio,   SICAV,   devono possedere    i
          requisiti    di professionalita' e   onorabilita' stabiliti
          dal Ministro    del  tesoro,  del    bilancio    e    della
          programmazione    economica,    con    regolamento adottato
          sentite la Banca d'Italia e la Consob.
            2. Il   difetto dei requisiti    determina  la  decadenza
          dalla  carica.    Essa   e' dichiarata   dal   consiglio di
          amministrazione entro  trenta giorni dalla nomina  o  dalla
          conoscenza del difetto sopravvenuto.
            3.    In caso   di inerzia,  la decadenza  e' pronunciata
          dalla Banca d'Italia o dalla Consob.
            4.  Il regolamento  previsto dal  comma 1  stabilisce  le
          cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
          e  la  sua  durata.  La  sospensione  e'  dichiarata con le
          modalita' indicate nei commi 2 e 3".
            -  Il  testo  dell'art.  17 della   legge   n.   400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'   di    Governo  e  ordinamento
          della    Presidenza  del Consiglio   dei Ministri),    come
          modificato    dall'art.  74    del  decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n.   29, e   dell'art. 13 della    legge  15
          marzo 1997, n. 59, e' il seguente:
            "Art.    17  (Regolamenti).    -   1. Con   decreto   del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
          Stato che deve pronunziarsi entro  novanta  giorni    dalla
          richiesta,    possono   essere emanati   i regolamenti  per
          disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione    delle   leggi    e
          dei    decreti  legislativi   recanti norme   di principio,
          esclusi  quelli     relativi  a  materie   riservate   alla
          competenza regionale;
            c)  le materie   in cui manchi la  disciplina da parte di
          leggi o di atti  aventi forza  di legge,  sempre che    non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)    l'organizzazione    ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
              e) (soppressa).
            2.      Con      decreto      del    Presidente     della
          Repubblica,    previa deliberazione   del  Consiglio    dei
          Ministri,   sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati i
          regolamenti  per la disciplina  delle materie, non  coperte
          da  riserva  assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
          per  le quali  le   leggi della   Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio  della   potesta'  regolamentare  del  Governo,
          determinano   le   norme  generali    della    materia    e
          dispongono    l'abrogazione   delle   norme vigenti,    con
          effetto    dall'entrata    in    vigore     delle     norme
          regolamentari.
            3.    Con decreto   ministeriale possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la      denominazione     di ''regolamento'', sono adottati
          previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti al  visto
          ed  alla registrazione della  Corte dei  conti e pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale.
            4-bis. L'organizzazione e la  disciplina degli uffici dei
          Ministeri sono determinate,   con regolamenti emanati    ai
          sensi  del comma   2, su proposta  del  Ministro competente
          d'intesa  con  il Presidente  del Consiglio dei Ministri  e
          con  il  Ministro  del  tesoro,  nel  rispetto dei principi
          posti dal  decreto legislativo  3 febbraio  1993, n.  29, e
          successive   modificazioni, con    i    contenuti  e    con
          l'osservanza  dei criteri che seguono:
            a)  riordino degli  uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed  i   Sottosegretari di   Stato,    stabilendo
          che  tali   uffici   hanno esclusive competenze di supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione;
            b) individuazione  degli uffici  di livello  dirigenziale
          generale,     centrali    e         periferici,    mediante
          diversificazione tra  strutture con funzioni finali  e  con
          funzioni    strumentali  e loro organizzazione per funzioni
          omogenee  e secondo  criteri di flessibilita'    eliminando
          le duplicazioni funzionali;
            c)     previsione     di      strumenti    di    verifica
          periodica dell'organizzazione e dei risultati;
            d) indicazione e revisione  periodica  della  consistenza
          delle piante organiche;
            e)  previsione    di decreti ministeriali di   natura non
          regolamentare per la definizione dei  compiti delle  unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali".