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MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 luglio 1998, n. 463

Regolamento recante norme per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali istituita presso l'INPDAP, da adottarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-01-1999
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vigente al 19/04/2024
Testo in vigore dal:  23-1-1999

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 19 ottobre 1956, n. 1224, in materia di sovvenzioni, contro cessione del quinto della retribuzione, a favore degli iscritti agli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, concernente l'approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza, con il quale è stato istituito l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'ammistrazione pubblica (INPDAP);
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente le misure di razionalizzazione della finanza pubblica, con la quale, all'articolo 1, comma 245, è istituita presso l'INPDAP la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali ed è demandata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, l'emanazione delle relative norme regolamentari;
Considerato che con la conferenza di servizi in data 9 dicembre 1997 si è proceduto alla definizione delle predette norme;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 20 aprile 1998;
Vista la comunicazione prot. n. 13/PS-141070/D-21 inviata il 2 giugno 1998 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:

Capo

I Parte generale

Art. 1

Istituzione della gestione unitaria autonoma
delle prestazioni creditizie e sociali. Finalità
1. Presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica - INPDAP - è istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali, la quale assicura la continuità delle prestazioni in corso e provvede, armonizzando la preesistente normativa ed unificando gli interventi in favore degli iscritti:
a) all'erogazione di prestiti annuali e biennali fino al doppio della retribuzione contributiva mensile, di prestiti quinquennali e decennali verso cessione del quinto della retribuzione nonché di mutui ipotecari a tassi agevolati;
b) alla costituzione di garanzia a favore degli istituti autorizzati ad erogare prestiti agli iscritti;
c) all'ammissione in convitto, nei centri vacanza estivi in Italia e alle vacanze studio all'estero dei figli e degli orfani degli iscritti;
d) al conferimento di borse di studio in favore dei figli e degli orfani degli iscritti;
e) all'ammissione in case di soggiorno degli iscritti cessati dal servizio e dei loro coniugi nonché al ricovero presso idonee strutture esterne di ospiti divenuti non autosufficienti;
f) ad altre prestazioni a carattere creditizio e sociale a favore degli iscritti e dei loro familiari, istituite con delibera del consiglio di amministrazione dell'INPDAP, adottate sulla base delle linee strategiche definite dal consiglio di indirizzo e vigilanza, nel rispetto dell'equilibrio finanziario della gestione.
2. Al fine di assicurare l'espletamento delle attività sociali, sulla base delle linee strategiche definite dal consiglio di indirizzo e vigilanza, può essere disposta, con delibera del consiglio di amministrazione, che ne disciplina anche gli aspetti economici, l'utilizzazione a titolo oneroso di immobili dell'INPDAP facenti capo ad altre gestioni.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 19 ottobre 1956, n. 1224, recante disposizioni per sovvenzioni, contro cessione del quinto della retribuzione, a favore degli iscritti agli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 7 novembre 1956.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, di approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 15 marzo 1974.
- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamentò', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto e alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". Le modificazioni e le integrazioni sono state apportate dai decreti legislativi attuativi dell'art. 11, comma 4 (decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, e decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80) e dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59).
- Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, recante: "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1 agosto 1994.
- La legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente le misure di razionalizzazione della finanza pubblica, all'art. 1, comma 245, così dispone:
"245. È istituita presso l'INPDAP la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali agli iscritti. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le necessarie norme regolamentari".
- La possibilità di ricorrere alla conferenza di servizi per l'esame congiunto di atti che coinvolgono vari interessi pubblici è stato sancito dalla legge n. 241/1990, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". Si riporta il testo dell'art. 14, come modificato dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537:
"Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche:
In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta o gli assensi richiesti.
2-bis. Qualora nella conferenza sia prevista l'unanimità per la decisione e questa non venga raggiunta, le relative determinazioni possono essere assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Tali determinazioni hanno il medesimo effetto giuridico dell'approvazione all'unanimità in sede di conferenza di servizi.
3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite partecipanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggisticoterritoriale e della salute dei cittadini".
- Per quanto concerne il parere del Consiglio di Stato e per la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, si veda il citato art. 17 della legge n. 400/1988.
Nota all'art. 1:
- Per quanto concerne l'art. 1, comma 245, della legge n. 662/1996, si veda nelle note alle premesse.